|
9
SETTEMBRE 2020
Proroga delle misure
attuative per fronteggiare il rischio da contagio sino al 7 ottobre
2020
Con
D.P.C.M. 7 settembre 2020, vigente a decorrere dall’8
settembre 2020 e sino al 7 ottobre 2020, sono state prorogate, seppure
con modifiche ed integrazioni, le misure contenute nel D.P.C.M. 7
agosto 2020, atte a contrastare e contenere l’emergenza
epidemiologica.
Fermo
restando che sull’intero territorio nazionale è
fatto obbligo di i) usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi
al chiuso accessibili al pubblico - ivi inclusi i mezzi di trasporto -
nonché ogni qual volta non sia possibile garantire il
necessario distanziamento di sicurezza e di ii) non lasciare il
domicilio laddove il soggetto sia colpito da un’infezione
respiratoria caratterizzata da febbre superiore a 37,5°,
è stata disposta la proroga delle misure contenute
nell’ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020,
ai sensi della quale, dalle ore 18,00 alle ore 06,00 del mattino
è fatto altresì obbligo di usare protezioni delle
vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza
dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi
pubblici.
Sono di seguito riportate, in sintesi, le misure di carattere generale
più rilevanti per le imprese.
Limitazione degli spostamenti da
e per Stati esteri
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto in
esame, sino al 7 ottobre 2020 sono vietati gli spostamenti da e per gli
Stati non ricompresi nei seguenti elenchi.
Elenco
A
|
Repubblica
di San
Marino e Stato della Città del Vaticano
|
Elenco
B
|
Austria,
Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (esclusi
i territori situati al di fuori del continente europeo), Germania,
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi
(esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo),
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (esclusi i territori situati
al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la
responsabilità delle relazioni internazionali), Andorra e
Principato di Monaco
|
Elenco
C
|
Bulgaria
e Romania
|
Elenco D
|
Australia, Canada,
Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea,
Tailandia, Tunisia e Uruguay
|
Elenco E
|
Gli Stati e
territori non espressamente indicati in altro elenco
|
Elenco F
|
Armenia,
Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait,
Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica
dominicana, Kosovo, Montenegro e Serbia e Colombia
|
Con
specifico riferimento agli stati di cui all’elenco F, lo
spostamento è vietato a meno che lo stesso sia da ricondurre:
- a
esigenze lavorative;
-
a ragioni di assoluta urgenza;
- a
esigenze di salute o di studio;
- al
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- al
rientro di un familiare di un cittadino dell’Unione europea;
- al
raggiungimento del domicilio, abitazione o residenza di un cittadino
dell’Unione europea (o di un soggetto residente
nell’Unione europea), con il quale vi sia una comprovata e
stabile relazione affettiva.
È peraltro vietato l’ingresso e il transito di
soggetti che abbiano a loro volta transitato o soggiornato in uno Stato
non incluso nei più sopra riportati elenchi nel corso dei 14
giorni che precedono l’ingresso in Italia.
Obblighi di dichiarazione dei
soggetti in ingresso dall’estero e sorveglianza sanitaria
Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso di cui al
paragrafo precedente, il soggetto è tenuto a consegnare al
vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che
indichi in modo chiaro e dettagliato i luoghi di soggiorno o di
transito all’estero degli ultimi 14 giorni precedenti
l’ingresso e le ragioni dello spostamento.
Nell’ipotesi in cui il transito o il soggiorno abbiano
interessato gli Stati non riportati negli elenchi di cui sopra,
nonché gli stati ricompresi negli elenchi C, D, ed F:
- la
dichiarazione deve riportare anche l’indirizzo completo
dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà
svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario
nonché il recapito telefonico - anche di un dispositivo
mobile - mediante il quale l’Autorità sanitaria
possa effettuare le previste comunicazioni;
- deve essere osservato un periodo
d’isolamento fiduciario di 14 giorni. Nell’ipotesi
in cui debba essere giustificata l’assenza dal lavoro,
è rilasciata apposita certificazione, specificando la data
di inizio e fine della quarantena precauzionale.
Quando
non insorgano sintomi di contagio, gli obblighi di cui alle lettere a)
e b) non trovano applicazione:
- con
riferimento agli ingressi per motivi di lavoro disciplinati da
specifici protocolli di sicurezza, se approvati dalla competente
Autorità sanitaria;
-
agli ingressi effettuati per ragioni non differibili, previa
autorizzazione del Ministero della salute ed obbligo di presentare al
vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia
deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi
sottoposti, nel corso delle 72 ore antecedenti all’ingresso
in Italia, ad un tampone rino-faringeo risultato negativo;
- ai
componenti di un equipaggio di mezzi di trasporto, al personale
viaggiante e nell’ipotesi di movimenti da e per la Repubblica
di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Ove
trattasi di un periodo di soggiorno o di transito in uno Stato di cui
ai precedenti elenchi C e F durante i 14 giorni che precedono
l’ingresso in Italia, le disposizioni di cui alle suindicate
lettere a) e b) non si applicano:
- a
colui il quale entri in Italia per un periodo non superiore a 120 ore
per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza. Ove allo
scadere del termine il soggetto non lasci l’Italia,
è fatto obbligo di osservare un periodo di quarantena
precauzionale (isolamento fiduciario);
-
a colui il quale transiti in Italia con un mezzo privato per un periodo
non superiore a 36 ore. Superato tale termine, anche in tal caso il
soggetto è tenuto a osservare un periodo di sorveglianza in
regime di isolamento fiduciario;
- ai
cittadini e ai residenti degli Stati di cui agli elenchi A, B, C e D
che entrino in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- al
personale sanitario che entri in Italia per svolgere
attività professionale sanitaria; ai lavoratori
transfrontalieri in ingresso e in uscita dall’Italia per
comprovati motivi di lavoro;
- ai
lavoratori di imprese con sede legale o secondaria in Italia tenuti a
spostarsi all’estero per comprovate esigenze lavorative di
durata non superiore a 120 ore.
Rientro nel territorio nazionale
dalla Croazia, Grecia, Malta e Spagna
Il decreto in esame ha altresì prorogato le disposizioni di
cui all’ordinanza 12 agosto 2020 del Ministero della Salute
che stabilisce per i soggetti che nel corso dei 14 giorni antecedenti
all’ingresso nel territorio nazionale abbiano soggiornato o
transitato in i) Croazia, ii) Grecia, iii) Malta o iv) Spagna, la
sottoposizione ad una delle seguenti misure prevenzionistiche:
- dichiarare
all’atto dell’imbarco, al vettore e a chiunque sia
deputato all’effettuazione dei controlli, di aver effettuato,
nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio
italiano, il tampone con esito negativo;
- adoperarsi per effettuare il tampone i) al momento
dell’arrivo in aeroporto o in altro luogo di confine ovvero
ii) entro le 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale
presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Sino alla
ricezione dell’esito del tampone i soggetti sono tenuti a
sottoporsi all’isolamento fiduciario presso la propria
abitazione.
Per
i soli lavoratori subordinati, il periodo di isolamento fiduciario
è equiparato ad un periodo di malattia ai fini del
trattamento economico (articolo 26, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n.
18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2002,
n. 27). Durante detto periodo di isolamento, al lavoratore subordinato
è quindi riconosciuta:
- l’indennità
economica dal competente istituto di previdenza con correlata
contribuzione figurativa e
-
un’eventuale integrazione retributiva posta a carico del
datore di lavoro, nella misura prevista dal contratto collettivo
applicato.
I
soggetti che rientrino nello stato italiano dai paesi sopra citati sono
altresì tenuti a:
- comunicare
tempestivamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente
per territorio;
-
nell’ipotesi d’insorgenza di sintomi, segnalare con
tempestività la propria condizione
all’Autorità sanitaria competente e sottoporsi ad
isolamento fiduciario presso la propria abitazione.
È
appena il caso di precisare che sino al 10 settembre 2020,
all’interno del territorio lombardo vigono le disposizioni di
cui all’ordinanza regionale 15 agosto 2020, n. 597, per
effetto della quale i soggetti rientranti nel territorio italiano dai
paesi di cui trattasi al presente paragrafo, non sono tenuti a
sottoporsi ad un periodo di isolamento fiduciario sino alla ricezione
dell’esito del tampone, potendo optare, in alternativa, alla
rigorosa osservanza delle sole misure igienico-sanitarie di cui
all’allegato 19 del D.P.C.M. 7 agosto 2020. Trattasi, in
particolare di:
- mantenere
una distanza interpersonale di almeno un metro;
-
proteggere le vie respiratorie con dispositivi di protezione
individuale;
- limitare
gli spostamenti solo ove ricorrano i) comprovate esigenze lavorative,
ii) situazioni di necessità ovvero iii) motivi di salute;
è fortemente consigliato l’utilizzo del proprio
mezzo privato.
Svolgimento delle
attività professionali
Per quanto concerne le attività professionali, il decreto
raccomanda che:
- ove
possibile sia fatto ricorso al lavoro agile. È opportuno
evidenziare che in tal senso dispone anche il Protocollo 24 aprile 2020
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus
negli ambienti di lavoro, che promuove il ricorso a tale soluzione
organizzativa a fini prevenzionistici. Il Protocollo è stato
‘recepito’ dall’ordinamento sino al 7
ottobre 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del D.P.C.M. 7
settembre 2020 e dell’articolo 2 del D.P.C.M. 7 agosto 2020;
- sia incentivato il ricorso alle ferie, ai congedi
retribuiti e ad altri istituti regolati dalla contrattazione collettiva
di lavoro, a condizione che non risultino compromesse le
finalità proprie di ciascun istituto (il riferimento
è volto in particolare alla programmazione delle ferie
annuali retribuite di cui all’articolo 2109 del codice civile
e all’articolo 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66);
- in recepimento del citato Protocollo 24 aprile 2020,
ogni datore di lavoro adotti un proprio protocollo di tutela della
salute perché siano poste in essere misure tecniche ed
organizzative di protezione (svolgendo, ad esempio, attività
di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche sospendendo
l’attività d’impresa o riducendo
l’orario di lavoro e facendo ricorso al trattamento
d’integrazione salariale, ordinario o in deroga) e impiegati
dispositivi di protezione individuale quando l’esito della
valutazione del rischio da contagio ne rappresenti la
necessità;
- con riferimento alle attività produttive
industriali e commerciali, siano osservate, oltre che le prescrizioni
dettate in via generale dal più volte citato Protocollo 24
aprile 2020 (allegato 12 al D.P.C.M. 7 agosto 2020), le disposizioni
contenute negli specifici protocolli di settore (allegati 13 e 14 al
medesimo D.P.C.M. 7 agosto 2020).
|
|