NOVA
N.59


9 SETTEMBRE 2020
Proroga delle misure attuative per fronteggiare il rischio da contagio sino al 7 ottobre 2020 

Con D.P.C.M. 7 settembre 2020, vigente a decorrere dall’8 settembre 2020 e sino al 7 ottobre 2020, sono state prorogate, seppure con modifiche ed integrazioni, le misure contenute nel D.P.C.M. 7 agosto 2020, atte a contrastare e contenere l’emergenza epidemiologica.

Fermo restando che sull’intero territorio nazionale è fatto obbligo di i) usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico - ivi inclusi i mezzi di trasporto - nonché ogni qual volta non sia possibile garantire il necessario distanziamento di sicurezza e di ii) non lasciare il domicilio laddove il soggetto sia colpito da un’infezione respiratoria caratterizzata da febbre superiore a 37,5°, è stata disposta la proroga delle misure contenute nell’ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020, ai sensi della quale, dalle ore 18,00 alle ore 06,00 del mattino è fatto altresì obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici.

Sono di seguito riportate, in sintesi, le misure di carattere generale più rilevanti per le imprese.
 
Limitazione degli spostamenti da e per Stati esteri
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto in esame, sino al 7 ottobre 2020 sono vietati gli spostamenti da e per gli Stati non ricompresi nei seguenti elenchi.

 

Elenco A

Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano


Elenco B

Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Andorra e Principato di Monaco


Elenco C

Bulgaria e Romania


Elenco D

Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia e Uruguay


Elenco E

Gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco


Elenco F

Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro e Serbia e Colombia



Con specifico riferimento agli stati di cui all’elenco F, lo spostamento è vietato a meno che lo stesso sia da ricondurre:
  • a esigenze lavorative;
  • a ragioni di assoluta urgenza;
  • a esigenze di salute o di studio;
  • al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • al rientro di un familiare di un cittadino dell’Unione europea;
  • al raggiungimento del domicilio, abitazione o residenza di un cittadino dell’Unione europea (o di un soggetto residente nell’Unione europea), con il quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva.


È peraltro vietato l’ingresso e il transito di soggetti che abbiano a loro volta transitato o soggiornato in uno Stato non incluso nei più sopra riportati elenchi nel corso dei 14 giorni che precedono l’ingresso in Italia.

Obblighi di dichiarazione dei soggetti in ingresso dall’estero e sorveglianza sanitaria
Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso di cui al paragrafo precedente, il soggetto è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che indichi in modo chiaro e dettagliato i luoghi di soggiorno o di transito all’estero degli ultimi 14 giorni precedenti l’ingresso e le ragioni dello spostamento.
Nell’ipotesi in cui il transito o il soggiorno abbiano interessato gli Stati non riportati negli elenchi di cui sopra, nonché gli stati ricompresi negli elenchi C, D, ed F:

  1. la dichiarazione deve riportare anche l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario nonché il recapito telefonico - anche di un dispositivo mobile - mediante il quale l’Autorità sanitaria possa effettuare le previste comunicazioni;
  2. deve essere osservato un periodo d’isolamento fiduciario di 14 giorni. Nell’ipotesi in cui debba essere giustificata l’assenza dal lavoro, è rilasciata apposita certificazione, specificando la data di inizio e fine della quarantena precauzionale.

Quando non insorgano sintomi di contagio, gli obblighi di cui alle lettere a) e b) non trovano applicazione:

  • con riferimento agli ingressi per motivi di lavoro disciplinati da specifici protocolli di sicurezza, se approvati dalla competente Autorità sanitaria;
  • agli ingressi effettuati per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute ed obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nel corso delle 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia, ad un tampone rino-faringeo risultato negativo;
  • ai componenti di un equipaggio di mezzi di trasporto, al personale viaggiante e nell’ipotesi di movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Ove trattasi di un periodo di soggiorno o di transito in uno Stato di cui ai precedenti elenchi C e F durante i 14 giorni che precedono l’ingresso in Italia, le disposizioni di cui alle suindicate lettere a) e b) non si applicano: 

  • a colui il quale entri in Italia per un periodo non superiore a 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza. Ove allo scadere del termine il soggetto non lasci l’Italia, è fatto obbligo di osservare un periodo di quarantena precauzionale (isolamento fiduciario); 
  • a colui il quale transiti in Italia con un mezzo privato per un periodo non superiore a 36 ore. Superato tale termine, anche in tal caso il soggetto è tenuto a osservare un periodo di sorveglianza in regime di isolamento fiduciario;
  • ai cittadini e ai residenti degli Stati di cui agli elenchi A, B, C e D che entrino in Italia per comprovati motivi di lavoro;
  • al personale sanitario che entri in Italia per svolgere attività professionale sanitaria; ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dall’Italia per comprovati motivi di lavoro;
  • ai lavoratori di imprese con sede legale o secondaria in Italia tenuti a spostarsi all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.

Rientro nel territorio nazionale dalla Croazia, Grecia, Malta e Spagna
Il decreto in esame ha altresì prorogato le disposizioni di cui all’ordinanza 12 agosto 2020 del Ministero della Salute che stabilisce per i soggetti che nel corso dei 14 giorni antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale abbiano soggiornato o transitato in i) Croazia, ii) Grecia, iii) Malta o iv) Spagna, la sottoposizione ad una delle seguenti misure prevenzionistiche:

  1. dichiarare all’atto dell’imbarco, al vettore e a chiunque sia deputato all’effettuazione dei controlli, di aver effettuato, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano, il tampone con esito negativo;
  2. adoperarsi per effettuare il tampone i) al momento dell’arrivo in aeroporto o in altro luogo di confine ovvero ii) entro le 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Sino alla ricezione dell’esito del tampone i soggetti sono tenuti a sottoporsi all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

Per i soli lavoratori subordinati, il periodo di isolamento fiduciario è equiparato ad un periodo di malattia ai fini del trattamento economico (articolo 26, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2002, n. 27). Durante detto periodo di isolamento, al lavoratore subordinato è quindi riconosciuta:

  • l’indennità economica dal competente istituto di previdenza con correlata contribuzione figurativa e
  • un’eventuale integrazione retributiva posta a carico del datore di lavoro, nella misura prevista dal contratto collettivo applicato.

I soggetti che rientrino nello stato italiano dai paesi sopra citati sono altresì tenuti a:

  • comunicare tempestivamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
  • nell’ipotesi d’insorgenza di sintomi, segnalare con tempestività la propria condizione all’Autorità sanitaria competente e sottoporsi ad isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

È appena il caso di precisare che sino al 10 settembre 2020, all’interno del territorio lombardo vigono le disposizioni di cui all’ordinanza regionale 15 agosto 2020, n. 597, per effetto della quale i soggetti rientranti nel territorio italiano dai paesi di cui trattasi al presente paragrafo, non sono tenuti a sottoporsi ad un periodo di isolamento fiduciario sino alla ricezione dell’esito del tampone, potendo optare, in alternativa, alla rigorosa osservanza delle sole misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 19 del D.P.C.M. 7 agosto 2020. Trattasi, in particolare di:

  • mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • proteggere le vie respiratorie con dispositivi di protezione individuale;
  • limitare gli spostamenti solo ove ricorrano i) comprovate esigenze lavorative, ii) situazioni di necessità ovvero iii) motivi di salute; è fortemente consigliato l’utilizzo del proprio mezzo privato.

Svolgimento delle attività professionali
Per quanto concerne le attività professionali, il decreto raccomanda che:

  1. ove possibile sia fatto ricorso al lavoro agile. È opportuno evidenziare che in tal senso dispone anche il Protocollo 24 aprile 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, che promuove il ricorso a tale soluzione organizzativa a fini prevenzionistici. Il Protocollo è stato ‘recepito’ dall’ordinamento sino al 7 ottobre 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del D.P.C.M. 7 settembre 2020 e dell’articolo 2 del D.P.C.M. 7 agosto 2020;
  2. sia incentivato il ricorso alle ferie, ai congedi retribuiti e ad altri istituti regolati dalla contrattazione collettiva di lavoro, a condizione che non risultino compromesse le finalità proprie di ciascun istituto (il riferimento è volto in particolare alla programmazione delle ferie annuali retribuite di cui all’articolo 2109 del codice civile e all’articolo 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66); 
  3. in recepimento del citato Protocollo 24 aprile 2020, ogni datore di lavoro adotti un proprio protocollo di tutela della salute perché siano poste in essere misure tecniche ed organizzative di protezione (svolgendo, ad esempio, attività di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche sospendendo l’attività d’impresa o riducendo l’orario di lavoro e facendo ricorso al trattamento d’integrazione salariale, ordinario o in deroga) e impiegati dispositivi di protezione individuale quando l’esito della valutazione del rischio da contagio ne rappresenti la necessità;
  4. con riferimento alle attività produttive industriali e commerciali, siano osservate, oltre che le prescrizioni dettate in via generale dal più volte citato Protocollo 24 aprile 2020 (allegato 12 al D.P.C.M. 7 agosto 2020), le disposizioni contenute negli specifici protocolli di settore (allegati 13 e 14 al medesimo D.P.C.M. 7 agosto 2020).









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