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Disciplina
e prassiScarica
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INPS:
estensione dei trattamenti di integrazione salariale agli apprendisti
L’Inps con il messaggio n. 24 del 5
gennaio 2016 illustra i profili contributivi connessi alle nuove misure
di finanziamento della cassa integrazione, con particolare riferimento
a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo
professionalizzante. Una delle principali novità introdotte
dal decreto 148/2015 è costituita dall’estensione
della platea di beneficiari delle integrazioni salariali che, dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo, ricomprende anche i
lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.
Conseguentemente, per detti lavoratori, l’aliquota contributiva della Cigo è modulata come riportato nella tabella seguente.
Per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola Cigs, l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga “settembre 2015” è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista). Alla contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione (sia Cigo che Cigs), non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Ne consegue che la contribuzione sarà sempre dovuta in misura piena anche dai datori di lavoro che fruiscono dello sgravio contributivo previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore dei contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, c. 4 del decreto di riordino, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
Conseguentemente, per detti lavoratori, l’aliquota contributiva della Cigo è modulata come riportato nella tabella seguente.
Apprendisti
di tipo professionalizzante – Aliquote contributive Cigo da
settembre 2015 |
|||||
Imprese
fino a 50 dipendenti |
Imprese
oltre 50 dipendenti |
||||
Industria |
Edilizia
Ind. e artig. |
Lapidei
Ind. e artig. |
Industria |
Edilizia
Ind. e artig. |
Lapidei
Ind. e artig. |
1,70% |
4,70% |
3,30% |
2,00% |
4,70% |
3,30% |
Per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola Cigs, l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga “settembre 2015” è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista). Alla contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione (sia Cigo che Cigs), non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Ne consegue che la contribuzione sarà sempre dovuta in misura piena anche dai datori di lavoro che fruiscono dello sgravio contributivo previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore dei contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, c. 4 del decreto di riordino, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
INAIL:
abolizione registro infortuni e rilascio “Cruscotto
infortuni”
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 92 del 23
dicembre 2015, con la quale fornisce informazioni circa
l’abolizione del registro infortuni; tuttavia, nulla è
mutato rispetto
all’obbligo del datore di lavoro di denunciare
all’ gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori
d’opera, come previsto dall’articolo 53 del d.p.r.
n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1,
lett. b).
In considerazione dell’abolizione del citato registro, l’, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un cruscotto nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’ stesso, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del d.p.r. 1124/1965 e s.m.
Benché non sussista più l’obbligo di tenuta del Registro infortuni i datori di lavoro saranno tenuti a conservarne copia dei Registri pregressi e a metterli a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta. L’obbligo di conservazione è di 4 anni.
In considerazione dell’abolizione del citato registro, l’, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un cruscotto nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’ stesso, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del d.p.r. 1124/1965 e s.m.
Benché non sussista più l’obbligo di tenuta del Registro infortuni i datori di lavoro saranno tenuti a conservarne copia dei Registri pregressi e a metterli a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta. L’obbligo di conservazione è di 4 anni.
INPS:
nuovo modulo di richiesta del Modello A1 per lavoratori in
trasferta/distacco nei Paesi UE
L’Inps
ha emanato il messaggio n. 218 del 20 gennaio 2016, con il quale
comunica la modifica del modulo per il rilascio del certificato di
legislazione applicabile (Modello A1), aggiornato con le
novità introdotte in materia dai regolamenti (CE) n.
883/2004 e n. 987/2009.
Il certificato deve essere rilasciato nel caso in cui il lavoratore si rechi temporaneamente a lavorare in uno Stato membro dell’Ue, diverso da quello di provenienza (distacco), o nell’ipotesi di svolgimento dell’attività lavorativa in più Stati membri (lavoro contemporaneo).
Le domande di distacco relative ai lavoratori subordinati potranno essere presentate solo dai datori di lavoro o dai soggetti delegati da questi ultimi alla gestione delle posizioni contributive (rappresentanti legali o consulenti del lavoro).
In questi casi, il modello, una volta compilato, dovrà essere inoltrato all’Inps tramite utilizzo della funzione cassetto bidirezionale disponibile, con accesso tramite PIN, tra i Servizi OnLine per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti” presenti sul portale Inps www.inps.it, avvalendosi della funzionalità “contatti”, oggetto “certificazioni di distacco”. In tutti gli altri casi gli utenti potranno inoltrare la richiesta tramite utilizzo di pec o lettera raccomandata A/R alle strutture territoriali Inps competenti. Inoltre, in tali casi, rimane la facoltà di presentare il modulo anche a mano presso gli sportelli Inps di residenza, che provvederanno all’inoltro dello stesso presso le Strutture territoriali competenti al rilascio della certificazione A1. Il nuovo modulo è disponibile nell’area modulistica del sito intranet, per gli operatori interni, e nell’area modulistica/Unione Europea del sito internet dell’Istituto (www.inps.it), per gli utenti esterni.
Il certificato deve essere rilasciato nel caso in cui il lavoratore si rechi temporaneamente a lavorare in uno Stato membro dell’Ue, diverso da quello di provenienza (distacco), o nell’ipotesi di svolgimento dell’attività lavorativa in più Stati membri (lavoro contemporaneo).
Le domande di distacco relative ai lavoratori subordinati potranno essere presentate solo dai datori di lavoro o dai soggetti delegati da questi ultimi alla gestione delle posizioni contributive (rappresentanti legali o consulenti del lavoro).
In questi casi, il modello, una volta compilato, dovrà essere inoltrato all’Inps tramite utilizzo della funzione cassetto bidirezionale disponibile, con accesso tramite PIN, tra i Servizi OnLine per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti” presenti sul portale Inps www.inps.it, avvalendosi della funzionalità “contatti”, oggetto “certificazioni di distacco”. In tutti gli altri casi gli utenti potranno inoltrare la richiesta tramite utilizzo di pec o lettera raccomandata A/R alle strutture territoriali Inps competenti. Inoltre, in tali casi, rimane la facoltà di presentare il modulo anche a mano presso gli sportelli Inps di residenza, che provvederanno all’inoltro dello stesso presso le Strutture territoriali competenti al rilascio della certificazione A1. Il nuovo modulo è disponibile nell’area modulistica del sito intranet, per gli operatori interni, e nell’area modulistica/Unione Europea del sito internet dell’Istituto (www.inps.it), per gli utenti esterni.
Operatività
del Fondo di integrazione salariale: le istruzioni ministeriali
Il
Ministero del Lavoro, con notizia pubblicata sul proprio sito, ha reso
noto che, con nota 18 gennaio, la Direzione Generale Ammortizzatori
Sociali e I.O. ha chiarito che, nelle more della completa definizione
dell'iter procedurale all'esito del quale sarà adottato il
decreto interministeriale relativo al Fondo di integrazione salariale,
a decorrere dal 1° gennaio 2016, coloro che risultavano
già iscritti al Fondo di solidarietà residuale
verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle
nuove prestazioni di cui alla nuova normativa prevista dal D.Lgs.
n.148/15 in materia di Fondo d'integrazione salariale. I trattamenti di
integrazione salariale erogati dal Fondo saranno autorizzati dalla
struttura territoriale Inps competente. Per coloro ai quali
è stata estesa la disciplina in materia di Fondi di
solidarietà in virtù del D.Lgs. n.148/15, e che,
pertanto, non avevano l'obbligo d'iscrizione, in base al vecchio
regime, al Fondo di solidarietà residuale, l'applicazione
della nuova normativa sarà conseguente all'adozione del
suddetto decreto interministeriale secondo le modalità
stabilite dalla legge e dal predetto decreto interministeriale in corso
di adozione.
Riqualificazione
rapporti post ispezione: non spetta l’esonero contributivo
Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 2
del 20
gennaio, ha precisato che non è possibile fruire dello
sgravio
contributivo triennale per assunzioni a tempo indeterminato intervenute
nell'anno 2015, di cui all’art.1, co.118, L. n.190/14,
laddove il
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato
instaurato per libera scelta del datore di lavoro, ma in conseguenza di
un accertamento ispettivo.
Infatti lo sgravio non è riconosciuto, pur in presenza delle condizioni contemplate dall’art.1, co. 118, L. n.190/14, laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale. Inoltre, la disposizione in esame ha la finalità di sollecitare l’assunzione “spontanea” di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, cosa che non si verifica in caso di riqualificazione del rapporto in seguito ad accesso ispettivo.
Infatti lo sgravio non è riconosciuto, pur in presenza delle condizioni contemplate dall’art.1, co. 118, L. n.190/14, laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale. Inoltre, la disposizione in esame ha la finalità di sollecitare l’assunzione “spontanea” di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, cosa che non si verifica in caso di riqualificazione del rapporto in seguito ad accesso ispettivo.
Min.
Lavoro:
malattia – esclusioni dall’obbligo di rispetto
delle fasce
di reperibilità per alcune gravi patologie
Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministero della Salute, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16
del 21 gennaio 2016, il Decreto del 11 gennaio 2016 con le integrazioni
e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite
mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Inps.
Dal 22 gennaio 2016, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati per i quali l’assenza è riconducibile a:
1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
2. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Le patologie devono risultare da idonea documentazione che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare. Per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.
Dal 22 gennaio 2016, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati per i quali l’assenza è riconducibile a:
1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
2. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Le patologie devono risultare da idonea documentazione che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare. Per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.
Liceità
del distacco all’interno dei gruppi di imprese
Con istanza
di Interpello n. 1
del 20 gennaio 2016, Confindustria ha chiesto chiarimenti in ordine
alla corretta interpretazione dell’articolo 30 del D.Lgs n.
276/2003, concernente la disciplina del distacco dei lavoratori, con
particolare riferimento al caso in cui l’istituto venga
utilizzato all’interno di un gruppo di imprese.
Il Ministero del Lavoro, ha chiarito che l’interesse del distaccante in caso di distacco può essere riconosciuto anche all’interno di gruppi di imprese, al pari delle reti di imprese disciplinate dall’articolo 30, comma 4-ter, del D.Lgs n. 276/2003.
Analogamente al contratto di rete tra aziende, anche nel gruppo di imprese può essere ravvisato un “intento comune”, cioè l’esistenza di un “medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico”, tale da rendere lecito il ricorso all’istituto del distacco.
Il Ministero del Lavoro, ha chiarito che l’interesse del distaccante in caso di distacco può essere riconosciuto anche all’interno di gruppi di imprese, al pari delle reti di imprese disciplinate dall’articolo 30, comma 4-ter, del D.Lgs n. 276/2003.
Analogamente al contratto di rete tra aziende, anche nel gruppo di imprese può essere ravvisato un “intento comune”, cioè l’esistenza di un “medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico”, tale da rendere lecito il ricorso all’istituto del distacco.