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FEBBRAIO 2016
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Disciplina e prassiScarica PDF
Godimento della NASPI e prestazioni di lavoro accessorio
L’Inps con recente messaggio ha fornito alcune precisazioni in merito alla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di disoccupazione NASpI.
In particolare, a parziale modifica di una precedente circolare  e alla luce di quanto previsto dall’art. 48 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2015 in materia di compatibilità tra lavoro accessorio e prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito fino al limite di 3.000 euro, l’Istituto ha affermato che, seppur destinatari del trattamento di NASPI, i lavoratori interessati non sono tenuti a comunicare nulla all’Istituto se non viene superato detto limite. L’obbligo permane soltanto in caso di superamento.
Depenalizzazione in materia di lavoro e di legislazione sociale
Con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, in vigore dal 6 febbraio 2016, vengono depenalizzate alcune ipotesi di reato in materia di lavoro e di legislazione sociale tra le quali l’omesso versamento di ritenute previdenziali.

Violazione

Sanzione

Omesso versamento delle ritenute previdenziali (importo annuo pari o inferiore a 10.000 euro)

 

Illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000

 

Omesso versamento delle ritenute previdenziali (per importi annui superiori ad euro 10.000)

Reato penalmente sanzionabile con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,91.


Le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 6 febbraio 2016, tuttavia ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del medesimo provvedimento è previsto che “Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.”
In altre parole, pur entrando in vigore dal 6 febbraio 2016, poiché il D.Lgs. n. 8/2016 interviene in ambito penale nel quale vige il c.d. principio del “favor rei”, il nuovo sistema sanzionatorio di natura amministrativa trova applicazione anche alle violazioni commesse anteriormente alla data del 6 febbraio 2016 purché il relativo procedimento penale non sia stato ancora definito con sentenza o con decreto irrevocabile.
Retribuzioni convenzionali per lavoratori italiani all’estero: le istruzioni Inps
L’Inps, con circolare n.23 del 9 febbraio, ha comunicato la determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. L’Istituto ha altresì fornito alle aziende le istruzioni operative per la regolarizzazione contributiva del mese di gennaio 2016.
Come stabilito dall’art.2, D.M. 25 gennaio 2016, “per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1. Per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero. L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. Le aziende che per il mese di gennaio 2016 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui sopra possono regolarizzare tali periodi, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare Inps.

NASpI e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Il Ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito al riconoscimento della NASpI nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui all'art.410 c.p.c., per le aziende dimensionate al di sotto dei quindici dipendenti al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art.7, L. n.604/66, come modificato dall'art.1, co.40, L. n.92/12.
La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti, intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c.
Infatti, l'art.3, co.2, D.Lgs. n.22/15 stabilisce che la NASpI è riconosciuta, oltre che nei casi di licenziamento, anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art.7, L. n.604/66
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Istituito il “super bonus occupazione - trasformazione tirocini”
Istituito l’incentivo “super bonus occupazione - trasformazione tirocini” nell’ambito del programma Garanzia Giovani completamente gestito dall’INPS che è organo di controllo.
Il decreto direttoriale n. 16 del 3 febbraio 2016, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che i destinatari dell’incentivo siano i datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani", per le assunzioni effettuate dal primo marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e nei limiti delle disponibilità finanziarie allocate.
Per l’autorizzazione dell’incentivo è necessario che sussistano le seguenti condizioni:
- il tirocinio curriculare e/o extracurriculare oggetto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia finanziato con risorse del Programma "Garanzia Giovani";
- il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all'inizio del percorso, sia in possesso del requisito di NEET.
L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l'incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.