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Arlati Ghislandi
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Disciplina
e prassiScarica
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CIG in deroga anche negli studi professionali
La
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, ha emanato la nota prot. n. 7518 del
25 marzo 2015, con la quale invita le Regioni e l’Inps a dare
puntuale esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato con
ordinanza n. 1108/2015, consentendo agli Studi Professionali, in attesa
che il TAR si pronunci in merito, l’accesso alla CIG in deroga.
L’ordinanza disattende quanto espressamente previsto dal Decreto
interministeriale del 1° agosto 2014 che invece aveva escluso gli
Studi professionali dalla fruizione della cassa integrazione in deroga.
Contratti di solidarietà: indicazioni per ottenere le riduzioni contributive
L’inps con propria circolare n. 70 del 7 aprile 2015,
rende note le disposizioni operative per la fruizione delle riduzioni
contributive previste per i contratti di solidarietà,
accompagnati da Cigs, stipulati esclusivamente nel periodo dal
01.01.2006 al 30.06.2008 e i cui benefici contributivi, sotto il
profilo della competenza, si collocano nell’ambito del predetto
periodo.
Restano estranei al beneficio i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 5, 7, 8 del DL 20/5/1993, n. 148, convertito nella legge 19/7/1993, n. 236, (CdS di tipo B), cui possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs.
Restano estranei al beneficio i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 5, 7, 8 del DL 20/5/1993, n. 148, convertito nella legge 19/7/1993, n. 236, (CdS di tipo B), cui possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs.
Somministrazione transnazionale di lavoro: chiarimenti e indicazioni operative del Ministero
del lavoro
del lavoro
Il
Ministero del Lavoro interviene in merito alle iniziative di agenzie di
somministrazione di altri Stati membri dell'Unione europea che
propongono il ricorso a manodopera straniera, evidenziando i forti
vantaggi, anche di natura economica, di cui potrebbero beneficiare le
imprese, assicurando una maggiore "flessibilità" e l'assenza
totale di alcuni obblighi di carattere retributivo (13a, 14a, TFR ecc.).
Il Ministero con la circolare n. 14 del 9 aprile 2015 sottolinea come gli annunci pubblicitari in questione riportino informazioni in netto contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionale e pertanto come il ricorso a tali 'servizi' possa dar luogo a ripercussioni, anche di carattere sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici.
Tra gli aspetti di maggiore rilievo evidenziati dalla circolare ministeriale vi è quello delle tutele economico-normative ancora più incisive nell'ambito di un rapporto di somministrazione transnazionale di lavoro, in particolare per quanto riguarda il trattamento riconosciuto ai lavoratori temporanei inviati nel nostro Paese da agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro. La normativa italiana, infatti, prevede il rispetto, da parte delle agenzie con sede in altro Stato membro, della medesima disciplina dettata per le agenzie italiane (di cui al D. Lgs. n. 276/2003). Più precisamente, l'art. 23 prevede il diritto del lavoratore interinale "a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte".
Il Ministero con la circolare n. 14 del 9 aprile 2015 sottolinea come gli annunci pubblicitari in questione riportino informazioni in netto contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionale e pertanto come il ricorso a tali 'servizi' possa dar luogo a ripercussioni, anche di carattere sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici.
Tra gli aspetti di maggiore rilievo evidenziati dalla circolare ministeriale vi è quello delle tutele economico-normative ancora più incisive nell'ambito di un rapporto di somministrazione transnazionale di lavoro, in particolare per quanto riguarda il trattamento riconosciuto ai lavoratori temporanei inviati nel nostro Paese da agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro. La normativa italiana, infatti, prevede il rispetto, da parte delle agenzie con sede in altro Stato membro, della medesima disciplina dettata per le agenzie italiane (di cui al D. Lgs. n. 276/2003). Più precisamente, l'art. 23 prevede il diritto del lavoratore interinale "a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte".
Licenziamento disciplinare e diritto alla NASpI
La Direzione Generale per
l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, (interpello n. 13 del 24 aprile 2015) ha risposto ad
un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3,
D.Lgs. n. 22/2015 concernente il diritto alla Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
In particolare, viene richiesto se la nuova indennità di disoccupazione possa essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari e se sia possibile ricomprendere, tra le ipotesi per le quali viene concessa la NASpI, anche i casi di accettazione, da parte del lavoratore licenziato, dell’offerta economica propostagli dal datore nella nuova “offerta di conciliazione” prevista dall’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015.
Il Ministero ha preliminarmente preso le mossa dalla lettura del testo normativo il quale all’art. 3 comma primo prevede che “la Nuova Prestazione di Assicurazione per l’Impiego è riconosciuta ai lavoratori che abbiamo perduto involontariamente la propria occupazione” e che siano in possesso di determinati requisiti. L’indennità in argomento oltre ad essere riconosciuta in caso di involontaria perdita dell’occupazione, è altresì concessa nelle ipotesi in cui il lavoratore, ricorrendo una giusta causa, decida di interrompere il rapporto di lavoro e, in tutti i casi in cui in esito alla procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966, le parti addivengano ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Occorre rilevare che, a differenza della disciplina normativa sull’ASpI, in virtù della quale il Legislatore aveva tassativamente indicato le fattispecie per cui non fosse possibile fruire del trattamento indennitario, con il dettato di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 22/2015, è stato specificato l’ambito di applicazione “in positivo” senza indicare le ipotesi di esclusione. Alla luce delle argomentazioni che precedono il Ministero ha chiarito che appare conforme al dato normativo considerare le ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della c.d. “disoccupazione involontaria” con conseguente riconoscimento della NASpI.
In particolare, viene richiesto se la nuova indennità di disoccupazione possa essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari e se sia possibile ricomprendere, tra le ipotesi per le quali viene concessa la NASpI, anche i casi di accettazione, da parte del lavoratore licenziato, dell’offerta economica propostagli dal datore nella nuova “offerta di conciliazione” prevista dall’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015.
Il Ministero ha preliminarmente preso le mossa dalla lettura del testo normativo il quale all’art. 3 comma primo prevede che “la Nuova Prestazione di Assicurazione per l’Impiego è riconosciuta ai lavoratori che abbiamo perduto involontariamente la propria occupazione” e che siano in possesso di determinati requisiti. L’indennità in argomento oltre ad essere riconosciuta in caso di involontaria perdita dell’occupazione, è altresì concessa nelle ipotesi in cui il lavoratore, ricorrendo una giusta causa, decida di interrompere il rapporto di lavoro e, in tutti i casi in cui in esito alla procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966, le parti addivengano ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Occorre rilevare che, a differenza della disciplina normativa sull’ASpI, in virtù della quale il Legislatore aveva tassativamente indicato le fattispecie per cui non fosse possibile fruire del trattamento indennitario, con il dettato di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 22/2015, è stato specificato l’ambito di applicazione “in positivo” senza indicare le ipotesi di esclusione. Alla luce delle argomentazioni che precedono il Ministero ha chiarito che appare conforme al dato normativo considerare le ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della c.d. “disoccupazione involontaria” con conseguente riconoscimento della NASpI.