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GiurisprudenzaScarica PDF
Licenziamento per condotta abusiva nella fruizione di permessi ex L. n.104/92
Cassazione n. 5574 del 22 marzo 2016

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza in commento ha stabilito che deve ritenersi legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto al lavoratore che, a fronte di 24 ore di permessi retribuiti ex lege c.d. 104, ha tenuto una condotta compatibile con le motivazioni di assistenza al congiunto disabile per un tempo pari soltanto al 17,5% del totale concesso, dovendosi ritenere che detta condotta, abusiva sia in termini di durata della permanenza sia di fascia oraria, costituisca una violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro, tale da legittimare il recesso datoriale.

Licenziamento per motivi oggettivi: scelte imprenditoriali e verifica delle ragioni addotte  
Cassazione n. 6501 del 4 aprile 2016

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato un importante principio in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in particolare precisando che resta insindacabile, anche successivamente all’introduzione nell'ordinamento giuridico delle disposizioni contenute nell' art. 30 della L. 183/2010, nell'an e nel quomodo la scelta effettuata dall'imprenditore per fare fronte alle esigenze obiettive che si presentino nell'impresa, potendosene solo vagliare il rapporto di causa - effetto con le ripercussioni sui rapporti di lavoro, ma il fondamento giustificativo cui esse assolvono deve essere, comunque, oggettivamente verificabile.

Licenziamento al termine dell’aspettativa per superamento del periodo di comporto 
Cassazione n. 6697 del 6 aprile 2016

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del recesso datoriale intimato al dipendente per superamento del periodo di comporto una volta terminato il periodo di aspettativa, richiesto ed ottenuto quando il comporto era già esaurito. La Suprema Corte precisa che la concessione, di fatto, da parte del datore di lavoro del periodo di aspettativa previsto dal CCNL, anche se richiesto quando il periodo di comporto è già terminato, non elimina l’effetto di giustificare l’assenza sino allo scadere del periodo di aspettativa ed il provvedimento espulsivo emesso pochi giorni dopo la conclusione di tale aspettativa non va considerato invalido, sia dal punto di vista della rinuncia tacita al recesso per superamento del comporto che da quello dell’affidamento del lavoratore in merito alla prosecuzione del rapporto.

Lavoro all’estero: natura retributiva delle indennità percepite e loro computo nel TFR 
Cassazione n. 8086 del 21 aprile 2016

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che il miglior trattamento retributivo percepito dal lavoratore dipendente di un datore di lavoro italiano, durante il periodo di lavoro all’estero, cosi come le spese di alloggio e quelle per l’utilizzo dell’auto sostenute durante tale periodo, hanno natura retributiva, e non di rimborso spese, e, pertanto, devono essere ricomprese nella quantificazione del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art 2120 c.c. I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come tale natura debba essere riconosciuta sia come compenso per il disagio morale ed ambientale sofferto dal lavoratore durante lo svolgimento dalla prestazione all’estero, sia come compenso per professionalità richiesta allo stesso durante lo svolgimento di tale prestazione.