Medico competente incompatibilità dipendente ASL

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2 del 12 aprile 2018, si è espresso in merito all’interpretazione dell’art. 39, c. 3, del decreto legislativo n. 81/2008, che vieta al dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, di prestare l’attività di medico competente.
Ad avviso del Ministero il divieto è rivolto a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle ASL ed è applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all’azienda sanitaria.
Ciò in quanto il Dipartimento di prevenzione, nell’intento del legislatore è un’unica struttura deputata allo svolgimento di attività polifunzionali, volte a garantire un continuo innalzamento del livello di salute e di miglioramento della qualità della vita.
Nuovi requisiti di accesso alla pensione dal 2019: istruzioni INPS

Con Circolare n. 62 del 4 aprile 2018 l’INPS specifica i nuovi requisiti previsti per l’accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianità e di pensione anticipata, così come adeguati agli incrementi della speranza di vita dal decreto direttoriale 5 dicembre 2017 e decorrenti dal 1°gennaio 2019.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, infatti, sono incrementati di 5 mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di 0,4 unità i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti dalla legge per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote.

Voucher baby sitting: chiarimenti INPS

Con messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018 l’INPS riepiloga la disciplina relativa al “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” (precedentemente denominato Voucher Baby sitting) prevista dalla legge (art. 4, c. 24, L. 92/2012; L. 232/2016) in via sperimentale per la madre lavoratrice. Quest’ultima può, infatti, richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
In particolare l’Istituto individua i soggetti ammessi al beneficio, la misura e durata dello stesso, le modalità di erogazione e di presentazione, di variazione e di cancellazione della domanda e di  rinuncia al beneficio.


Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi: salari medi

Con Circolare n. 61 del 4 aprile 2018 l’INPS ha reso nota la misura per l’anno 2018 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera imponibile, rivisto rispetto alla variazione dell’1,1% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 e il periodo gennaio 2017-dicembre 2017.


INAIL: limite minimo di retribuzione imponibile per l’anno 2018

Con Circolare n. 20 del 18 aprile 2018 l’INAIL ha reso noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2018.
L’Istituto conferma che i premi, in generale, vanno calcolati sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Tuttavia le retribuzioni effettive, se d’importo inferiore, devono essere adeguate al minimale imponibile giornaliero. Sono, inoltre, confermate le particolarità previste per gli operai agricoli, per le erogazioni particolari, le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente. In casi specifici, i premi INAIL possono essere determinati, oltre che nell’ipotesi principale delle retribuzioni effettive, anche sulla base di retribuzioni convenzionali o di ragguaglio.

APE Sociale e lavoratori precoci

Con Messaggio n. 1481 del 4 aprile 2018 l'INPS ha fornito chiarimenti per accedere ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci.
In particolare, l’Istituto precisa che la condizione di aver svolto lavorazioni gravose per almeno 6 o 7 anni nel periodo indicato dalla legge è accertata alla data di presentazione della domanda di verifica dei requisiti e deve sussistere in fase di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Si chiarisce, inoltre, che il versamento/accredito di contribuzione non dipendente da attività gravosa successiva alla prima data utile di accesso al beneficio, indicata nella “certificazione”, potrebbe comportare la perdita del diritto al beneficio in parola nei casi in cui ciò implichi il venir meno della condizione richiamata.
Per quanto concerne i 7 e 6 anni di attività lavorativa c.d. gravosa, si chiarisce che gli stessi vanno intesi come periodi di anzianità contributiva riferita ad attività lavorativa c.d. gravosa, maturati dal lavoratore dipendente nel periodo di riferimento indicato dalla legge, come sopra individuato. 
Ulteriori precisazioni sono state fornite con riferimento:
- ai soggetti con invalidità almeno pari al 74% e soggetti che assistono e convivono con persone affette da handicap grave;
- ai termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio per i soggetti “certificati” nel 2017;
- alla cumulabilità fra APE sociale, beneficio “precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia;
- al perfezionamento del requisito contributivo necessario per l’accesso all’APE sociale/beneficio “precoci”;
- alla presentazione e accoglimento di una domanda di rendita vitalizia/riscatto/ricongiunzione;
- all’integrazione documentale per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci.

Indennità di maternità/paternità in caso di adozione per lavoratori iscritti alla Gestione separata

Con Circolare del 20 aprile 2018 n. 66 l’INPS ha chiarito alcuni aspetti relativi all’erogazione delle indennità di maternità e/o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, che hanno fruito di periodi indennizzabili per adozione o affidamento preadottivo (art. 2 DM 4/4/2002).
L’Istituto, in particolare, ha confermato che i lavoratori iscritti alla Gestione separata (adottivi o affidatari), possono fruire dell’indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Inoltre, nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti lavoratori possono utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all’estero certificati dall’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione.