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Medico competente
incompatibilità dipendente ASL
Il
Ministero del Lavoro, con interpello n. 2 del 12 aprile 2018, si
è espresso in merito all’interpretazione
dell’art.
39, c. 3, del decreto legislativo n. 81/2008, che vieta al dipendente
di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono
attività di vigilanza, di prestare
l’attività di
medico competente.
Ad avviso del Ministero il divieto è rivolto a tutte le
strutture del Dipartimento di prevenzione delle ASL ed è
applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente
all’azienda sanitaria.
Ciò in quanto il Dipartimento di prevenzione,
nell’intento
del legislatore è un’unica struttura deputata allo
svolgimento di attività polifunzionali, volte a garantire un
continuo innalzamento del livello di salute e di miglioramento della
qualità della vita.
Nuovi requisiti di
accesso alla pensione dal 2019: istruzioni INPS
Con
Circolare n. 62 del 4 aprile 2018 l’INPS specifica i nuovi
requisiti previsti per l’accesso ai trattamenti pensionistici
di
vecchiaia, anzianità e di pensione anticipata,
così come
adeguati agli incrementi della speranza di vita dal decreto
direttoriale 5 dicembre 2017 e decorrenti dal 1°gennaio 2019.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, infatti, sono incrementati di
5
mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di 0,4
unità i valori di somma di età anagrafica e di
anzianità contributiva previsti dalla legge per coloro che
perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il
sistema delle c.d. quote.
Voucher baby sitting: chiarimenti
INPS
Con
messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018 l’INPS riepiloga la
disciplina relativa al “Contributo per l’acquisto
di
servizi di baby-sitting” (precedentemente denominato Voucher
Baby
sitting) prevista dalla legge (art. 4, c. 24, L. 92/2012; L. 232/2016) in via
sperimentale per la madre lavoratrice. Quest’ultima
può,
infatti, richiedere, al termine del congedo di maternità ed
entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, la
corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di
baby-sitting o un contributo per fare fronte agli oneri della rete
pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati,
per un massimo di sei mesi.
In particolare l’Istituto individua i soggetti ammessi al
beneficio, la misura e durata dello stesso, le modalità di
erogazione e di presentazione, di variazione e di cancellazione della
domanda e di rinuncia al beneficio.
Prestazioni
economiche di malattia, di maternità/paternità e
di tubercolosi: salari medi
Con
Circolare n. 61 del 4 aprile 2018 l’INPS ha reso nota la
misura
per l’anno 2018 del limite minimo di retribuzione giornaliera
e
degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la
generalità dei lavoratori dipendenti.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera imponibile, rivisto
rispetto alla variazione dell’1,1% dell’indice dei
prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il
periodo gennaio 2016-dicembre 2016 e il periodo gennaio 2017-dicembre
2017.
INAIL: limite
minimo di retribuzione imponibile per l’anno 2018
Con
Circolare n. 20 del 18 aprile 2018 l’INAIL ha reso noti i
limiti
minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi
assicurativi per l’anno 2018.
L’Istituto conferma che i premi, in generale, vanno calcolati
sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Tuttavia le retribuzioni
effettive, se d’importo inferiore, devono essere adeguate al
minimale imponibile giornaliero. Sono, inoltre, confermate le
particolarità previste per gli operai agricoli, per le
erogazioni particolari, le indennità di
disponibilità
previste nel contratto di lavoro intermittente. In casi specifici, i
premi INAIL possono essere determinati, oltre che
nell’ipotesi
principale delle retribuzioni effettive, anche sulla base di
retribuzioni convenzionali o di ragguaglio.
APE Sociale e
lavoratori precoci
Con
Messaggio n. 1481 del 4 aprile 2018 l'INPS ha fornito chiarimenti per accedere
ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per
i
lavoratori c.d. precoci.
In particolare, l’Istituto precisa che la condizione di aver
svolto lavorazioni gravose per almeno 6 o 7 anni nel periodo indicato
dalla legge è accertata alla data di presentazione della
domanda
di verifica dei requisiti e deve sussistere in fase di presentazione
della domanda di accesso al beneficio. Si chiarisce, inoltre, che il
versamento/accredito di contribuzione non dipendente da
attività
gravosa successiva alla prima data utile di accesso al beneficio,
indicata nella “certificazione”, potrebbe
comportare la
perdita del diritto al beneficio in parola nei casi in cui
ciò
implichi il venir meno della condizione richiamata.
Per quanto concerne i 7 e 6 anni di attività lavorativa c.d.
gravosa, si chiarisce che gli stessi vanno intesi come periodi di
anzianità contributiva riferita ad attività
lavorativa
c.d. gravosa, maturati dal lavoratore dipendente nel periodo di
riferimento indicato dalla legge, come sopra individuato.
Ulteriori precisazioni sono state fornite con riferimento:
- ai soggetti con invalidità almeno pari al 74% e soggetti
che
assistono e convivono con persone affette da handicap grave;
- ai termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio
per i soggetti “certificati” nel 2017;
- alla cumulabilità fra APE sociale, beneficio
“precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia;
- al perfezionamento del requisito contributivo necessario per
l’accesso all’APE sociale/beneficio
“precoci”;
- alla presentazione e accoglimento di una domanda di rendita
vitalizia/riscatto/ricongiunzione;
- all’integrazione documentale per le domande di
riconoscimento
delle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE
sociale
e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci.
Indennità di
maternità/paternità in caso di adozione per
lavoratori iscritti alla Gestione separata
Con
Circolare del 20 aprile 2018 n. 66 l’INPS ha chiarito alcuni
aspetti relativi all’erogazione delle indennità di
maternità e/o paternità in favore delle
lavoratrici e dei
lavoratori iscritti alla Gestione separata, che hanno fruito di periodi
indennizzabili per adozione o affidamento preadottivo (art. 2 DM
4/4/2002).
L’Istituto, in particolare, ha confermato che i lavoratori
iscritti alla Gestione separata (adottivi o affidatari), possono fruire
dell’indennità di maternità, pari a 5
mesi, a
prescindere dall’età del minore al momento
dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
Inoltre, nei
casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti
lavoratori possono utilizzare il periodo indennizzabile anche per i
periodi di permanenza all’estero certificati
dall’Ente
autorizzato a curare la procedura di adozione.
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