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MAGGIO 2016
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Disciplina e prassiScarica PDF
Fondo di solidarietà residuale – istruzioni per il pagamento diretto
L’Inps, con il messaggio n. 1985 del 5 maggio 2016, ha fornito le istruzioni operative per la gestione del pagamento diretto dell’assegno ordinario per le istanze presentate fino al 12 gennaio 2016 al Fondo di solidarietà residuale.
Le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessate da processi di sospensione ovvero riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata domanda alla sede territorialmente competente, al fine di consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, devono trasmettere per ciascun lavoratore interessato il Mod. SR41.
L’invio del modello SR41 potrà essere effettuato anche prima dell’adozione della delibera da parte del Comitato amministratore, anche se il pagamento ai lavoratori è subordinato all’adozione della delibera e nei limiti della stessa.
La delibera di concessione del Comitato amministratore del Fondo, nella quale sono indicati il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l’importo autorizzato, verrà comunicata tramite PEC alla struttura territoriale INPS competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento.
Tale autorizzazione è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati da parte della struttura territoriale, che  provvede altresì alla notifica della delibera all’azienda istante.
Ferie programmate e permessi per assistenza al congiunto disabile
Con recente interpello il Ministero del lavoro ha risposto ad un quesito riguardante la corretta interpretazione dell’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, concernente l’utilizzo dei tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il familiare con disabilità durante il periodo di ferie programmate, anche nel caso di chiusura di stabilimento (c.d. fermo produttivo).
In via preliminare il Ministero chiarisce la ratio delle due discipline; quella sui permessi è volta a tutelare i diritti fondamentali del soggetto diversamente abile, garantendogli un’adeguata assistenza morale e materiale.
L’Istituto delle ferie, invece, garantisce al lavoratore il recupero delle energie psico fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa corrispondendo altresì ad esigenze, anche di carattere ricreativo, personali e familiari.
Il Ministero, tenuto conto delle diverse finalità cui sono preordinati i due istituti, chiarisce che qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, la fruizione del relativo permesso sospende il godimento delle ferie.
Con la necessaria conseguenza che le ferie non godute andranno collocate in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro.

Part-time agevolato: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che ne disciplina le modalità di riconoscimento
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016 del Decreto interministeriale del 13 aprile 2016, i lavoratori del settore privato con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018, possono usufruire del regime del c.d. “part time agevolato”.
Per tali lavoratori sarà possibile concordare col datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell'orario tra il 40 ed il 60%, ricevendo ogni mese in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per il part-time, sia una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l'orario non lavorato, sia una contribuzione figurativa a carico dello Stato, corrispondente alla prestazione non effettuata, con la conseguenza che, alla maturazione dell’età pensionabile, il lavoratore avrà percepito l’intero importo della pensione, senza penalizzazioni
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Incentivo per l’assunzione di tirocinanti in Garanzia Giovani

L’Inps, con la circolare n. 89 del 24 maggio 2016, illustra la disciplina contenuta nei Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro n. 16 del 3 febbraio 2016 e n. 79 del 8 aprile 2016 per usufruire dell’incentivo per l’assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. Inoltre, l’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati.
Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.
L’importo dell’incentivo è determinato dalla classe di profilazione (con la quale si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione) attribuita al giovane al momento dell’iscrizione al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: in tali ipotesi, l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale.
L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze
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Provvista anticipata mensile per prestazioni dipendenti in esubero

L'Inps, con messaggio n.2256 del 20 maggio, ha indicato le modalità di versamento della provvista anticipata mensile da parte del datore di lavoro che abbia avuto accesso, per i propri dipendenti dichiarati in esubero, agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà (art.26, D.Lgs. n.148/15) e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione (art.4, commi da 1 a 7-ter, L. n.92/12).
L'Istituto ricorda che a partire dal giorno 10 di ciascun mese la procedura automatizzata individua le prestazioni di accompagnamento alla pensione per le quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo e le aggrega, in base al codice di accreditamento attribuito al datore di lavoro, al fine di quantificare la somma complessiva lorda da finanziare. Il datore di lavoro deve verificare l’importo mensile lordo da versare tramite il sito www.inps.it
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