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Disciplina e prassiScarica PDF
Impianto di videosorveglianza: necessario l’accordo o l’autorizzazione per l’installazione
Il Ministero del Lavoro, con nota n.11241 del 1° giugno 2016, ha fornito chiarimenti in merito al provvedimento di prescrizione da impartire quando, nel corso di ispezioni, l’organo di vigilanza accerti l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro.
Il Dicastero ha confermato che è sempre necessario uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali oppure, in mancanza di esso, apposita autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente. La giurisprudenza più volte si espressa nel senso che la condotta criminosa è rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell’impianto, a prescindere dunque dal suo uso effettivo, dal suo funzionamento, dal preavviso dato ai lavoratori, o dal fatto che sia collocato in locali dove i lavoratori si trovino solo saltuariamente.
Quanto sopra comporta che se l’ispettore accerta l’installazione dell’apparecchiatura videoterminale priva del citato accordo od autorizzazione, dovrà emettere la prescrizione in base all’art. 20 del D.lgs. 758/1994, con la quale accerta la contravvenzione e contemporaneamente intima al contravventore l’immediata cessazione della condotta irregolare tramite la rimozione materiale del dispositivo.
Tale contravvenzione, che è punita con l’ammenda da 154 a 1.549 euro o con l’arresto da 15 giorni a un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, può essere ridotta di un importo pari ad un quarto del massimo dell’ammenda qualora, nel periodo di tempo concesso per la citata rimozione, venga siglato l’accordo o rilasciata l’autorizzazione. In tale ipotesi il pagamento in sede amministrativa deve avvenire entro 30 giorni.
Proroga dell’UNICO al 6 luglio 2016
Con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.139 del 15 giugno 2016 del D.P.C.M. è stato rinviato al 6 luglio p.v. il termine per versare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Successivamente a tale data il versamento è possibile fino al 22 agosto p.v. con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0.40 %.
La suddetta proroga vale anche per coloro che partecipano a società, associazioni ed imprese in regime di trasparenza e per coloro che adottano il regime forfetario dei minimi ai sensi dell’art. 1, commi 59-89 della L. n.190/2014, e di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, ai sensi dell’art. 27 del D.L. n.98/2011.

Infedele registrazione della trasferta nel LUL: quando sono applicabili le sanzioni
L’INPS, con messaggio n. 2682 del 16 giugno 2016, ribadisce quanto chiarito dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche con nota prot. n°11885 del 14 giugno 2016, in relazione ad un quesito postole relativamente al regime sanzionatorio applicabile in caso di "disconoscimento" della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta, con particolare riferimento all’applicazione della sanzione di infedele registrazione sul LUL, ai sensi dell’art. 39 comma 7 del D.L. n°112/2008.
La nota, ribadendo che il concetto di infedele registrazione deve essere riferito “esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati e il quantum della prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione o compenso corrisposti”, ha anche chiarito che, in relazione alla tematica sottopostale, la non conforme registrazione della voce trasferta integra la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità fra la realtà fattuale e quanto registrato sul LUL, purché la non corretta scritturazione del dato abbia determinato l’effetto di una differente quantificazione dell’imponibile contributivo, ai sensi dell’art. 51, comma 5 TUIR.
Entrambe le Autorità concordano che il regime sanzionatorio di cui all’art. 39, comma 7, D.L. n°112/2008 per infedele registrazione sul LUL trova applicazione qualora risulti non veritiera la registrazione dei dati quantitativi o di quelli qualitativi relativamente alla scritturazione di una causale fondante una erogazione economica della quale non ci sia riscontro nella concreta esecuzione della prestazione, purché dall’infedele registrazione sul LUL derivino ricadute sotto il profilo retributivo, fiscale o previdenziale
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L’Agenzia delle Entrate esamina la detassazione dei premi di produttività

Con la circolare 28 del 15 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a  quanto precedentemente disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 marzo 2016, attuativo della L. n.208/2015. Tale decreto, come noto, ha previsto l’applicazione dell’imposta sostitutiva  IRPEF e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10% ai premi di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, reddittività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle forme di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 2000 euro lordi, aumentabile a 2500 euro qualora l’azienda coinvolga pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro .
L’art. 7 di tale decreto ha disposto che le disposizioni in oggetto si applicano alle erogazioni
effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi, prevedendo però un regime transitorio per le erogazioni che si riferiscono a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015.
La citata circolare ha stabilito che la detassazione può essere riconosciuta per tutto il 2016, anche in riferimento a contratti collettivi sottoscritti prima dell’emanazione del DM 25 marzo 2016, qualora ci sia una sostanziale corrispondenza delle previsioni contenute nel contratto aziendale o territoriale ai criteri di misurazione statuiti dal Decreto stesso.
Verificandosi tale ipotesi, l’azienda, sussistendo le condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, potrà procedere in sede di conguaglio alla rideterminazione dell’imposta.
Affinché sia possibile applicare il regime di favore a tali erogazioni, è però necessario che, qualora si faccia riferimento a contratti non ancora depositati, gli stessi siano depositati telematicamente entro il 15 luglio p.v. dalla loro sottoscrizione.
Diversamente, se i contratti sono già stati depositati, il datore di lavoro dovrà indicare nel modulo della procedura telematica i riferimenti dell’avvenuto deposito.
La circolare chiarisce poi che gli accordi già in essere alla data di pubblicazione del Decreto, per essere conformi alle disposizioni di legge, possono essere integrati ma, ai fini dell’applicabilità della detassazione, devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione
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Agenzia delle Entrate: istituzione della causale per il contributo addizionale a finanziamento delle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà

Come noto il D.Lgs. n.148/2015 ha previsto il versamento di contributi ordinari e addizionali per il finanziamento dei fondi di solidarietà.
Nello specifico ha stabilito che i contributi ordinari di finanziamento ai fondi di solidarietà siano ripartiti tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
L’art. 3, comma 2 del medesimo decreto ha previsto poi che, nell’eventualità di ricorso a prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà, tali per cui si verifichi una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro debba versare un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, in misura non inferiore all’ 1,5%.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 46/E del 17 giugno 2016, per consentire il versamento di tale contributo in caso di accesso alle suddette prestazioni, ha istituito la causale “RCSO” denominata “Contribuzione addizionale e straordinaria di finanziamento delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà”.
Tale causale, ricorda la citata risoluzione, deve essere esposta in F24 nella sezione “INPS” in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”.