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Disciplina
e prassiScarica
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Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio
La
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n. 3337 del 25
giugno 2015, con la quale chiarisce che, alla luce delle novità
legislative contenute nel D.Lgs. n. 81/2015 (recante la disciplina
organica dei contratti di lavoro e la revisione delle mansioni) al fine
di rispondere all’intenzione del legislatore di razionalizzare
tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, nelle more
dell’attivazione della procedura telematica per effettuare la
comunicazione riguardante la prestazione di lavoro accessorio in capo
alle Direzioni territoriali del lavoro (prevista dall’articolo
49, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2015), la stessa sarà
effettuata agli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure.
Verifiche ispettive a chi ha usufruito dell’esonero contributivo triennale
A seguito di segnalazioni da parte di alcune direzioni
territoriali del lavoro di “comportamenti elusivi, volti alla
precostituzione artificiosa delle condizioni per poter godere
dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali" anche
l’INAIL, con nota operativa n. 4452 del 25 giugno 2015, invita
tutti i funzionari di vigilanza ad un’attenta lettura del dettato
normativo, nonché della circolare Inps n. 17/2015 e a segnalare
all’INPS e alla DTL competente per territorio l’eventuale
violazione di dette norme, riscontrata nel corso degli accertamenti
ispettivi. A ciò si aggiunga inoltre che la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la
lettera circolare n. 9960 del 17 giugno 2015, con la quale fornisce, ai
propri ispettori, indicazioni operative finalizzate ad identificare i
casi di fruizione indebita dell’esonero contributivo triennale,
introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014).
Liste di mobilità e lavoro intermittente
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 15
del 3 luglio 2015, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla
possibilità per il lavoratore iscritto nella lista di
mobilità di mantenere la medesima iscrizione nell’ipotesi
in cui venga assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo
indeterminato, senza previsione dell’indennità di
disponibilità.
La risposta del Ministero muove dalla lettura dell’art. 8, commi 6 e 7, L. n. 223/1991, ai sensi del quale il lavoratore in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista, con sospensione dell’indennità per le giornate di lavoro svolto, nonché per quelle afferenti ai periodi di prova di cui all’art. 9, comma 6, della medesima Legge.
In altri termini, l’indennità in questione viene sospesa sia nell’ipotesi in cui il lavoratore, iscritto nella lista di mobilità, venga assunto con contratto di lavoro part-time o con contratto a tempo determinato, sia nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato laddove non superi il relativo periodo di prova.
Si sottolinea, in merito, che non si tratta di decadenza dal beneficio ma di mera sospensione dell’erogazione del trattamento di mobilità, in quanto il lavoratore, seppur reimpiegato, conserva il diritto a mantenere l’iscrizione nella citata lista.
Con riferimento all’ipotesi di assunzione mediante contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato di cui al quesito posto, si evidenzia che tale rapporto di lavoro, in quanto strutturalmente concepito allo scopo di far fronte ad attività di natura discontinua, presenta caratteri di atipicità che non lo rendono riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Pertanto la stipula di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non comporta, ai sensi dell’art. 9, comma 6 lett. a), L. n. 223/1991, la cancellazione dalla lista mobilità.
La risposta del Ministero muove dalla lettura dell’art. 8, commi 6 e 7, L. n. 223/1991, ai sensi del quale il lavoratore in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista, con sospensione dell’indennità per le giornate di lavoro svolto, nonché per quelle afferenti ai periodi di prova di cui all’art. 9, comma 6, della medesima Legge.
In altri termini, l’indennità in questione viene sospesa sia nell’ipotesi in cui il lavoratore, iscritto nella lista di mobilità, venga assunto con contratto di lavoro part-time o con contratto a tempo determinato, sia nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato laddove non superi il relativo periodo di prova.
Si sottolinea, in merito, che non si tratta di decadenza dal beneficio ma di mera sospensione dell’erogazione del trattamento di mobilità, in quanto il lavoratore, seppur reimpiegato, conserva il diritto a mantenere l’iscrizione nella citata lista.
Con riferimento all’ipotesi di assunzione mediante contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato di cui al quesito posto, si evidenzia che tale rapporto di lavoro, in quanto strutturalmente concepito allo scopo di far fronte ad attività di natura discontinua, presenta caratteri di atipicità che non lo rendono riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Pertanto la stipula di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non comporta, ai sensi dell’art. 9, comma 6 lett. a), L. n. 223/1991, la cancellazione dalla lista mobilità.
NASpI: confermata la misura dei contributi di finanziamento
L’INPS,
nel Messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015, fornisce chiarimenti in
merito agli aspetti di carattere contributivo inerenti al finanziamento
della prestazione NASpI.
In particolare, l’Istituto chiarisce che rimane inalterato l’impianto contributivo già previsto per l’ASpI che comprende il contributo:
• ordinario (1,61%);
• addizionale (1,40%);
• di licenziamento.
Infine, l’Istituto chiarisce che l’assunzione o la trasformazione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori in godimento dell’indennità NASpI dà diritto al 50% dell’indennità di disoccupazione che sarebbe spettata al lavoratore. Tale incentivo si cumula con l’esonero contributivo triennale ove ne ricorrano i presupposti.
In particolare, l’Istituto chiarisce che rimane inalterato l’impianto contributivo già previsto per l’ASpI che comprende il contributo:
• ordinario (1,61%);
• addizionale (1,40%);
• di licenziamento.
Infine, l’Istituto chiarisce che l’assunzione o la trasformazione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori in godimento dell’indennità NASpI dà diritto al 50% dell’indennità di disoccupazione che sarebbe spettata al lavoratore. Tale incentivo si cumula con l’esonero contributivo triennale ove ne ricorrano i presupposti.