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AGOSTO 2015
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Disciplina e prassiScarica PDF
DURC on line ed invio invito a regolarizzare
L’INPS, con Messaggio del 29 luglio 2015, fornisce alcuni chiarimenti sulla procedura di attestazione della regolarità contributiva delle aziende nei confronti di INPS, INAIL e - per le imprese del settore edile - delle Casse Edili tramite DURC on line in vigore dallo scorso 1° luglio 2015.
In particolare, qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, è prevista la trasmissione tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato, dell’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascun ente coinvolto.
A riguardo, si specifica che la notifica a mezzo PEC dell’invito a regolarizzare costituisce la modalità esclusiva fissata dal legislatore e che la stessa equivale alla notificazione tramite posta; tuttavia, qualora negli archivi utilizzati dalle sedi INPS non fosse reperibile l’indirizzo PEC, le stesse dovranno procedere alla notifica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Posto l’obbligo dell’azienda di dotarsi di PEC, qualora entro 30 giorni dalla prima richiesta di DURC le Sedi non abbiano conoscenza dell’intervenuta notifica anche nella forma della compiuta giacenza, in caso di persistenza dell’inadempienza si dovrà procedere alla definizione della richiesta con esito di irregolarità.
Incentivi all’occupazione ex lege n. 191/2009: aziende ammesse ai benefici
L’Inps, con il messaggio n. 5337 del 17 agosto 2015, comunica che, in relazione agli incentivi all’occupazione previsti dalla Legge n. 191/2009 (art. 2, commi 134, 135 e 151), si sono concluse le attività istruttorie e di verifica previste dalla legge, per le assunzioni effettuate nel 2012.
Si tratta degli incentivi previsti in caso di assunzione di:
disoccupati con almeno 50 anni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
disoccupati che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;
disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.
Le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo al sito www.inps.it, mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”, che è stata utilizzata per inviare la richiesta del beneficio. Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro dovranno utilizzare i codici UniEmens illustrati nelle comunicazioni di accoglimento. I citati conguagli dovranno essere effettuati entro tre mesi ad iniziare dalla denuncia contributiva relativa al mese di luglio 2015.
Aggiuntivo 10% nei contratti di solidarietà: arretrato recuperabile fino a settembre
L’INPS, con il Messaggio n. 5292 dell’11 agosto 2015, interviene nuovamente in merito ai contratti di solidarietà, per le aziende soggette alla disciplina CIGS, in corso di validità nell’anno 2015.
L’istituto comunica che:
• il recupero degli arretrati dell’integrazione salariale aggiuntiva del 10%, relativa ai primi mesi dell’anno 2015,
• potrà essere effettuato anche con il Flusso Uniemens relativo al mese di settembre 2015.
In precedenza detto recupero era stato concesso dall’INPS con i soli flussi relativi alle competenze di luglio e agosto 2015.
Fruizione del congedo parentale a ore
L’Inps, con la circolare n. 152 del 18 agosto 2015 fornisce alcuni chiarimenti in merito alla modalità di fruizione del congedo parentale in modalità oraria. Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale richiede il congedo al datore di lavoro ed all’Istituto, ai fini del trattamento economico e previdenziale. Nella fase transitoria, la richiesta all’Istituto è presentata mediante un’apposita domanda on line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire del congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line.
Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore sono presentate secondo le seguenti istruzioni:
•  la domanda è presentata in relazione a singolo mese solare;
•  la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.
A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione; su tale regola non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall’art. 32, comma 3, del T.U. maternità/paternità per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro.