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DICEMBRE 2017
Arlati Ghislandi
Disciplina e prassiScarica PDF
CIGS: termini di decadenza per il conguaglio dell’indennità anticipata ai lavoratori
L’INPS, con il Messaggio n. 4746 del 28 novembre 2017, fornisce precisazioni in ordine al termine semestrale di decadenza per effettuare il conguaglio o ottenere il rimborso delle indennità CIGS anticipate dall’azienda ai dipendenti. L’Istituto ricorda che il suddetto termine di decadenza decorre dalla data posteriore tra la fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione e la data di emanazione del relativo decreto ministeriale. Con riferimento alla CIGS, dunque, la data di emissione dell’autorizzazione da parte dell’INPS non rileva ai fini della decorrenza della decadenza semestrale. Non potrà, pertanto, essere ascritta all’Istituto alcuna colpa nell’ipotesi in cui l’emissione dell’autorizzazione, avvenuta entro i regolari termini di conclusione del procedimento, non consenta all’azienda di effettuare i conguagli entro i termini di decadenza semestrale.
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