Maternità e paternità

  • Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità: novità per l'anno 2020?
  • La Legge di Bilancio per l’anno 2021, in relazione ai figli nati, affidati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ha elevato a 10 giorni (nel 2020 erano n. 7) il periodo di congedo di paternità obbligatorio.

    E’ stata, inoltre, confermata la possibilità di fruire, da parte del genitore padre, di un'ulteriore giornata facoltativa in sostituzione di un giorno di congedo obbligatorio della madre ed è stata estesa la fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, ai casi di morte perinatale.

    Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo al padre è corrisposta un'indennità a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.



  • Il congedo parentale può essere fruito su base oraria?
  • Il comma 1-ter dell’articolo 32 del D.Lgs n. 151/2001 prevede la possibilità di fruizione del congedo parentale su base oraria, anche in assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva nazionale e/o aziendale.

    In particolare, in assenza di previsioni collettive, la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

    Inoltre, è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al D.Lgs n. 151/2001, come i riposi per allattamento ed i permessi legge 104/1992.

  • A quali permessi ha diritto il lavoratore per la malattia del figlio?
  • Il Capo VII del D.Lgs. n. 151/2001 disciplina specificatamente i “Congedi per la malattia del figlio”.

    In particolare, l’art. 47 prevede espressamente che entrambi i genitori abbiano diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio:
    • fino a 3 anni di età, senza limiti temporali;
    • da 3 a 8 anni di età, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno.

    Per quanto concerne il trattamento economico e normativo, l’art. 48 statuisce che gli stessi periodi:
    • non siano retribuiti;
    • siano esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia;
    • siano computati nell’anzianità di servizio.

    Relativamente alla maturazione del diritto alla pensione, l’art. 49 prevede che per i periodi di congedo sia dovuta la contribuzione figurativa da parte dell’INPS sino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente, e fino al compimento dell’ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata sul valore retributivo di riferimento nella misura del 200% del valore dell’assegno sociale.

  • Qual è l'estensione temporale e come è indennizzato il congedo parentale?
  • Il congedo parentale è regolato dall'art. 32 D. Lgs. n. 151/2001, ai sensi del quale ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per ogni figlio nei sui primi 12 anni di vita. I relativi congedi parentali dei genitori non possono eccedere complessivamente i 10 mesi (a meno che il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, allora limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi).

    Nell'ambito dei predetti limiti il diritto di assentarsi dal lavoro spetta:

    • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
    • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (elevabile a sette nel caso in cui il padre lavoratore abbia esercitato il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi);
    • qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

    Per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità a carico dell'INPS pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è dovuta fino all'ottavo anno di vita del bambino nel caso in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

  • Come sono disciplinate le dimissioni della lavoratrice madre?
  • Al fine di assicurare che la scelta di rassegnare le dimissioni sia frutto di una libera scelta della lavoratrice madre, l'art. 55 D. Lgs. n. 151/2001 prescrive che le dimissioni debbano essere obbligatoriamente convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio durante:

    • tutto il periodo di gravidanza;
    • i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento;
    • i primi 3 anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento in caso di adozione internazionale.

    A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

    Infine, nel caso in cui le dimissioni in esame siano convalidate entro il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice, oltre a non essere tenuta a prestare il preavviso e ad aver diritto a percepire la relativa indennità sostitutiva, avrà diritto alla NASpI.

  • Quali tutele sono riconosciute alla lavoratrice in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza?
  • L’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza comporta per la lavoratrice differenti tutele a seconda che l’evento avvenga dopo il 180° giorno l’inizio della gestazione o in data antecedente:

    • Nel primo caso (cui deve essere equiparato anche il caso in cui l'interruzione avvenga in coincidenza del 180° giorno) alla lavoratrice è riconosciuto il diritto a beneficiare del congedo di maternità e delle connesse provvidenze economiche, essendo l’interruzione qui considerata parto a tutti gli effetti ex art. 12, c. 2 DPR n. 1026/1976. La lavoratrice ha comunque la facoltà di riprendere il servizio anticipatamente il termine del congedo di maternità, purchè dia un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro e a condizione che il medico specialista del SNN e il medico competente certifichino che la ripresa dell’attività lavorativa non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice.
    • Nel secondo caso invece la lavoratrice ai sensi dell’art. 19, co. 1 D. Lgs. n. 151/2001 avrà diritto alle prestazioni economiche di malattia.

    Ai fini del calcolo dei 180 giorni, per data di inizio della gestazione si presume ex art. 4 DPR n. 1026/1976 che il concepimento sia avvenuto trecento giorni prima della data presunta parto risultante dalla certificazione medica.

  • Congedo di paternità: in caso di parto gemellare, raddoppiano i giorni di astensione obbligatoria?
  • La L. 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio) ha aumentato per l’anno 2019 la durata del congedo obbligatorio di paternità a 5 giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i primi cinque mesi di vita del bambino.

    In caso di parto gemellare la disciplina di riferimento è la Circolare INPS n. 40/2013 che prevede che la durata del congedo obbligatorio del padre non subisce variazioni in caso di parto plurimo.

  • Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità è possibile sospendere l’esonero contributivo?
  • Ci si chiede cosa accada nel caso in cui una lavoratrice, durante i 36 mesi di fruizione dello sgravio introdotto dalla c.d. Legge di Bilancio 2018, si assenti dal lavoro per maternità obbligatoria.

    L’INPS nella Circ. n. 40/2018 ha chiarito che il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.