Prestazioni occasionali

  • Nel caso di contratto di prestazione occasionale, se la prestazione inizia alle 22 del giorno 1 e termina alle ore 2.00 del giorno 2 il committente deve registrare una prestazione di durata di 4 ore per ciascuna delle due giornate per un totale di 8 ore?
  • Sì, dovranno essere registrate due prestazioni con l’indicazione della durata di 4 ore per ciascuna delle due giornate per un totale di 8 ore: infatti il compenso di 36,00 euro è il minimo giornaliero previsto dalla legge, pertanto nel caso prospettato il totale da corrispondere sarà pari a 72,00 euro (Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 art. 54-bis)

  • Chi può ricorrere al lavoro occasionale (ex voucher)?
  • In seguito alla abrogazione del lavoro accessorio, a decorrere dal 24 giugno 2017, è stata introdotta una specifica disciplina delle prestazioni occasionali.

    Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

    a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
    b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
    c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

    Alle prestazioni occasionali possono fare ricorso:

    a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia;
    b) le imprese e i professionisti, che hanno alle proprie dipendenze fino ad un massimo di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo per le quali opera una disciplina specifica in relazione al tipo di prestatore);
    c) le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di 280 ore, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali.

  • Nell’ipotesi di lavoro occasionale, il lavoratore ha diritto alla copertura INAIL?
  • Lavoro occasionale e obbligo assicurativo

    Ai sensi dell’art. 54-bis del decreto legge n. 50/2017 il prestatore di lavoro occasionale ha diritto, non solo all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata (art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) ma anche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

    L’INPS riscuote i contributi previdenziali e assicurativi e trasferisce all'Inail la quota dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.