Esonero contributivo alternativo ai trattamenti d’integrazione salariale – Chiarimenti dell’INPS

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Con circolare 18 settembre 2020, n. 105, l’INPS ha offerto le prime (parziali) indicazioni operative circa le modalità di fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali riconosciuto al datore di lavoro a condizione che questi non presenti domanda di trattamenti d’integrazione salariale con riferimento a periodi decorrenti successivamente al 12 luglio 2020.

Preliminarmente, è opportuno portare in chiara evidenza che l’effettiva fruizione dell’esonero è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.