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Giurisprudenza Scarica PDF
Illegittimo il licenziamento di un dipendente che subordina l’esecuzione di mansioni complesse ad un incarico non verbale
Cassazione n. 21922 del 25 settembre 2013
La Cassazione ha affermato che è illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro ad un dipendente che aveva subordinato l’esecuzione di nuove attività ad una lettera scritta.
Per la Suprema Corte infatti l'adozione della forma scritta nell'assegnazione di nuovi compiti al dipendente non si pone, in linea generale, intrinsecamente in contrasto né con i poteri organizzativi e direttivi, facenti capo alla parte datoriale né appare tale da pregiudicare l'efficienza e l'ordinato svolgersi dell'attività di produzione. Nello specifico, tenuto conto del fatto che le mansioni di nuova adibizione, non rientrando nel bagaglio professionale della dipendente, la esponevano a possibili errori nella esecuzione dei nuovi compiti, si è ritenuto che fosse legittima la richiesta di formalizzare per iscritto oltre che rispondente a criteri di logicità e congruità.
Illegittimo il licenziamento se la patologia non è particolarmente grave
Cassazione n. 23068 del 10 ottobre 2013
Con sentenza n. 23068 del 10 ottobre 2013, la Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento di un lavoratore che presenti una patologia fisica non eccessivamente invalidante e, comunque, compatibile con le mansioni assegnategli, una volta adottate le cautele di legge in grado di ridurre i rischi per la salute; ciò anche se il medico competente dell'azienda aveva espresso parere negativo all’idoneità.
Secondo i giudici della Suprema Corte "nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell'affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l'imparzialità, non hanno inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice".
Illegittimo il licenziamento del lavoratore in malattia trovato a lavorare altrove
Cassazione n. 23365 del 15 ottobre 2013
La Cassazione ha affermato l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore in malattia trovato a lavorare presso l'azienda di un parente, se l'attività non pregiudica la guarigione.
Secondo i giudici della Suprema Corte, la genericità delle contestazioni del datore di lavoro e la "occasionalità e sporadicità" dell'attività compiuta dal lavoratore che, comunque, è risultata compatibile con la patologia sofferta dal lavoratore stesso, non possono incidere sul rapporto di lavoro con una sanzione espulsiva, non violando i canoni di correttezza e buona fede.
Infatti, "lo stato di malattia era indubitabile e le marginali attività espletate non avrebbero, in realtà, potuto rendere più difficile il processo di guarigione, anzi poteva affermarsi che tali attività potevano avere un’incidenza funzionale e positiva per la stessa guarigione.".
Reato penale la mancata esibizione di documenti agli ispettori del lavoro
Cassazione n. 42334 del 15 ottobre 2013
La terza sezione penale della Cassazione ha affermato che è passibile di responsabilità penale il datore di lavoro che omette di esibire la documentazione richiesta dall'ispettore del lavoro.
Si tratta delle richieste di notizie concernenti violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l’igiene del lavoro, che assumono valore strumentale rispetto alla funzione istituzionale di controllo esercitata dall’Ispettorato del lavoro.
Il reato in questione si configura, non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell’ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all’Ispettorato del lavoro la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l’adempimento dei conseguenti obblighi contributivi.
Infine, i giudici della Suprema Corte ricordano che l'articolo 4, ultimo comma, della legge n. 628 del 1961 punisce "coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete".
Uso indebito della carta aziendale da parte del dipendente
Cassazione n. 43134 del 22 ottobre 2013
La Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di utilizzo della carta aziendale per il pagamento della benzina per spostamenti privati, il dipendente rischia la condanna penale per appropriazione indebita. Nello specifico la Suprema Corte ha statuito la punibilità della condotta del lavoratore, derubricando l’iniziale imputazione di appropriazione indebita nel reato meno grave di uso illecito del credito dell’impresa; comunque, indipendentemente dal capo di imputazione il dipendente deve risarcire l’azienda.