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FEBBRAIO 2024
Certificazione Unica 2024
– Principali novità
Entro
il 18 marzo 2024 – in quanto il 16 marzo coincide con un sabato
– il sostituto d’imposta sarà tenuto a:
- trasmettere
la Certificazione Unica (CU) all’Agenzia delle Entrate (AdE),
mediante il modello ordinario, per attestare i redditi di lavoro
dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo occasionale, le
provvigioni e i redditi diversi;
- consegnare la CU al contribuente, utilizzando il modello
sintetico.
L’Agenzia
delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2024,
relativa ai redditi dell’anno 2023, e le istruzioni per la
sua
compilazione (provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8253).
Nel
presente memorandum sono illustrati, in sintesi, le modalità
di
presentazione e gli elementi di novità di maggior
rilievo.
In
particolare, ai fini della compilazione della CU 2024 assume
particolare rilievo che:
- per l’anno 2023, in luogo del limite ordinario di
€
258,23, l’importo complessivo dei fringe benefit che non ha
concorso alla formazione del reddito è stato di €
3.000,00
per ciascun lavoratore con figli a carico;
- per il 2023, l’importo dei buoni benzina - o di
altri
analoghi titoli - che siano stati ceduti al lavoratore subordinato a
titolo gratuito per l’acquisto di carburanti non è
concorso alla formazione del reddito nel limite di €
200,00;
- dovranno essere esposti anche i dati dei figli a carico del
lavoratore, a prescindere dal fatto che con riferimento a detti figli
il lavoratore abbia beneficiato nel corso del 2023
dell’assegno
unico e universale e non delle detrazioni per carichi di
famiglia.
Inquadramento
Il
sostituto d’imposta che effettui ritenute sui redditi di
lavoro
dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi è tenuto a rilasciare la CU, valida anche ai
fini previdenziali, attestante l’ammontare:
- delle somme e valori erogati nel corso dell’anno
precedente;
- delle ritenute operate;
- delle detrazioni di imposta effettuate e
- dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti nel
corso dell’anno precedente (art. 4, D.P.R. n. 322/1998).
Il
flusso telematico – il cui termine ultimo d’invio
è
fissato al 18 marzo 2024 ovvero al 31 ottobre 2024 e la cui
trasmissione può essere effettuata direttamente dal
sostituto
d’imposta o da un intermediario abilitato –
è
composto da:
1)
un frontespizio, nel quale sono indicati i dati del sostituto
d’imposta e del rappresentante firmatario della comunicazione
e
l’impegno alla presentazione telematica;
2) il quadro CT, con le informazioni utili alla ricezione in via
telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 (CSO) resi disponibili
dall’AdE stessa;
3) la Certificazione Unica 2024, nella quale sono esposti in dettaglio
i dati fiscali e previdenziali relativi a:
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente,
e ad essi equiparati o assimilati, corrisposti nel corso
dell’anno ed assoggettati a:
- tassazione ordinaria,
- tassazione separata,
- ritenuta a titolo d’acconto,
- ritenuta titolo d’imposta ovvero
- imposta sostitutiva (artt. 49 e 50 del TUIR);
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo,
provvigioni e redditi diversi (artt. 53 e 67, c. 1, TUIR);
- l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque
denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti
di:
- commissione,
- agenzia,
- mediazione,
- rappresentanza di commercio,
- procacciamento d’affari nonché
- provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a
ritenuta a titolo d’imposta;
- l’ammontare delle somme liquidate a seguito di
procedura di pignoramento presso terzi;
- l’ammontare delle somme corrisposte a titolo di
esproprio;
- altre indennità e interessi;
- alle locazioni brevi.
Il predetto termine del 18 marzo 2024 coincide altresì con
il
termine ultimo per la consegna della certificazione al percipiente.
La
sola prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione
è costituita dalla ricevuta attestante l’esito
dell’elaborazione dei flussi pervenuti all’AdE in
assenza
di errori.
Nel caso in cui la CU riguardi i redditi di lavoro autonomo
professionale (percettori in possesso di partita IVA), redditi esenti o
in generale non dichiarabili
mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, il termine di invio
è posticipato al 31 ottobre 2024 (art. 4, c. 6-quinquies del
D.P.R. n. 322/1998).
Il
sostituto d’imposta è comunque tenuto a consegnare
al
lavoratore autonomo la Certificazione Unica entro il 18 marzo 2024
laddove questi ne faccia espressa richiesta.
È appena il caso di precisare che l’AdE utilizza i
dati
contenuti nella CU anche per la predisposizione del modello 730
precompilato che sarà pubblicato sul sito
dell’Agenzia
finanziaria a decorrere dal 30 aprile 2024.
Modalità di
presentazione all’Agenzia delle Entrate
Il
flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e
può essere trasmesso:
- direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la
comunicazione
mediante i servizi telematici ‘Entratel’ o
‘Fisconline’;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi
dell’art. 3,
c. 3, del TUIR. In tal caso, l’intermediario è
tenuto a
rilasciare al sostituto d’imposta:
- contestualmente alla ricezione della comunicazione o
all’assunzione dell’incarico, l’impegno a
trasmettere
per via telematica all’AdE i dati in essa contenuti,
debitamente
datato e sottoscritto, precisando altresì se la
comunicazione
è stata consegnata già compilata o
verrà dallo
stesso predisposta.
L’impegno
può essere cumulativo qualora il sostituto di imposta
intenda
conferire delega per la trasmissione di più
comunicazioni.
La
data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione
dell’intermediario ed all’indicazione del proprio
codice
fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello
specifico
riquadro ‘Impegno alla presentazione telematica’
posto nel
frontespizio della comunicazione;
- entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione
della
comunicazione per via telematica, l’originale della
comunicazione
i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello
conforme a quello approvato dall’AdE, debitamente
sottoscritta
dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante
l’avvenuto ricevimento.
Detta
comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante
prova di presentazione della comunicazione e dovrà essere
conservata dal medesimo, unitamente all’originale della
comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto
dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 in cui possono essere
effettuati gli eventuali controlli.
Si specifica che il flusso si considera presentato nel giorno in cui
è conclusa la ricezione dei dati da parte
dell’Agenzia
delle Entrate.
Principali
novità della CU 2024
Con
riguardo alla compilazione della CU 2024, si elencano di seguito le
novità di maggior rilievo:
A.
per l’anno 2023, l’importo complessivo dei beni
ceduti e
dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore (fringe
benefit) non ha concorso alla formazione del reddito nel limite
complessivo di € 3.000,00 per ciascun lavoratore con figli a
carico ai sensi dell’art. 12, c. 2 del TUIR, in luogo del
limite
ordinario stabilito nella misura di € 258,23. Nel novero dei
fringe benefit sono state altresì riconosciute le somme
erogate
o rimborsate ai lavoratori per il pagamento di utenze domestiche i) del
servizio idrico integrato, ii) dell’energia elettrica e iii)
del
gas naturale (art. art. 40 del D.L. n. 48/2023 e punto 475 della
CU);
B.
in perfetta continuità con quanto previsto per il 2022,
anche
per il 2023 l’importo dei buoni benzina - o di altri analoghi
titoli - che siano ceduti al lavoratore subordinato a titolo gratuito
per l’acquisto di carburanti non è concorso alla
formazione del reddito nel limite di € 200,00 (art. 1, c. 1
del
D.L. n. 5/2023 e punto 476 della CU). Nel caso di erogazione di buoni
carburante in sostituzione del premio di risultato, l’intero
importo del buono deve comunque essere riportato nel punto 476 della
CU;
C.
come già precisato dall’AdE con risoluzione 3
ottobre
2023, n. 55, la CU 2024 dovrà essere compilata esponendo
anche i
dati dei figli a carico del lavoratore, a prescindere dal fatto che con
riferimento a detti figli il lavoratore abbia beneficiato nel corso del
2023 dell’assegno unico e universale e non delle detrazioni
per carichi di famiglia.
L’AdE ha evidenziato l’importanza di compilare tale
sezione per le seguenti ragioni:
a) il contribuente con figli d’età inferiore ai 21
anni
fiscalmente a carico può comunque avvalersi delle detrazioni
e
delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute
nell’interesse degli stessi familiari fiscalmente a carico
(art.
19, c. 6 del D.L. n. 4/2022);
b) le informazioni relative ai figli a carico sono necessarie
per:
- la determinazione delle addizionali regionali
all’IRPEF
con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni
correlate al carico fiscale;
- l’applicazione delle disposizioni in tema di
fringe
benefit di cui alla precedente lettera A. che, come noto, riguardano i
soli lavoratori dipendenti con figli a carico.
L’Agenzia
finanziaria ha precisato che nei righi da 1 a 9 della sezione
denominata ‘Dati relativi al coniuge e ai familiari a
carico’ dovrà essere indicato:
- il grado di parentela;
- il codice fiscale di ciascun familiare a carico;
- il numero dei mesi a carico;
- la percentuale di detrazione spettante;
- l’ipotesi di affidamento esclusivo, congiunto o
condiviso dei figli;
- il genitore che fruisce della detrazione per figli a carico
nella misura del 100%;
- il numero dei mesi per i quali spettano le detrazioni per
figli di età uguale o superiori a 21 anni.
Il
contribuente dovrà compilare un modulo aggiuntivo laddove lo
spazio non sia sufficiente per indicare i dati di tutti i familiari a
carico.
Al fine di agevolare l’AdE nella puntuale predisposizione
della
dichiarazione precompilata, il sostituto d’imposta
potrà
altresì indicare il codice fiscale del coniuge del
lavoratore,
anche se non fiscalmente a carico, laddove previamente comunicato dal
lavoratore interessato.
D.
le somme destinate dai clienti ai lavoratori del settore privato a
titolo di liberalità (mance) costituiscono reddito da lavoro
dipendente e sono soggette a tassazione sostitutiva, con
l’applicazione dell’aliquota del 5%, entro il
limite del
25% del reddito percepito dal lavoratore per lo svolgimento della
prestazione (art. 1, c. 58-62 della Legge n. 197/2022). Il nuovo regime
di tassazione si applica alle mance percepite dai lavoratori del
settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, che risultino titolari di un
reddito di lavoro dipendente d’importo non superiore a
50.000,00
euro. Il predetto limite reddituale è riferito al periodo
d’imposta precedente a quello di effettiva percezione delle
mance.
La base di calcolo sulla quale si applica l’aliquota del 25%
è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro
dipendente
percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel
settore
turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance,
anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di
lavoro diversi. Il limite annuale del 25% del reddito rappresenta una
franchigia, dunque, in caso di superamento dello stesso, solo la parte
delle mance eccedente il limite dovrà essere assoggettata a tassazione
ordinaria (punti 651-655 della CU);
E.
per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale,
è
previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle
retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle
prestazioni di lavoro straordinario rese nel periodo compreso tra il
1° giugno 2023 e il 21 settembre 2023 (art. 39-bis del D.L. n.
48/2023). Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto
ai
titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato
del comparto turistico, ricettivo e termale che, nel periodo
d’imposta 2022, abbiano percepito un reddito di lavoro
dipendente
d’importo non superiore a 40.000,00 euro (punto 479 della
CU);
Impianto sanzionatorio
Si
applica una sanzione pecuniaria d’importo compreso da
€ 100
a € 50.000 per ciascuna CU di cui si sia omessa la consegna o
la
cui trasmissione sia stata tardiva o errata. Nel caso di trasmissione
errata, la sanzione non è irrogata quando la stessa sia
sanata
mediante l’invio della dichiarazione corretta entro 5 giorni
dal
termine di presentazione (art. 2 del D.Lgs. n. 175/2014 e art. 21
D.Lgs. n. 158/2015).
La sanzione è ridotta a 1/3, nel limite di un importo minimo
di
€ 33,33 e di un importo massimo di € 20.000,00, per
ogni CU
correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine di presentazione
(art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015).
Si rimane a disposizione per
qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.
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