MEMORANDUM
N.04


13 FEBBRAIO 2024
Certificazione Unica 2024 – Principali novità

Entro il 18 marzo 2024 – in quanto il 16 marzo coincide con un sabato – il sostituto d’imposta sarà tenuto a:  

- trasmettere la Certificazione Unica (CU) all’Agenzia delle Entrate (AdE), mediante il modello ordinario, per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo occasionale, le provvigioni e i redditi diversi; 
- consegnare la CU al contribuente, utilizzando il modello sintetico. 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2024, relativa ai redditi dell’anno 2023, e le istruzioni per la sua compilazione (provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8253). 

Nel presente memorandum sono illustrati, in sintesi, le modalità di presentazione e gli elementi di novità di maggior rilievo. 

In particolare, ai fini della compilazione della CU 2024 assume particolare rilievo che: 
- per l’anno 2023, in luogo del limite ordinario di € 258,23, l’importo complessivo dei fringe benefit che non ha concorso alla formazione del reddito è stato di € 3.000,00 per ciascun lavoratore con figli a carico; 
- per il 2023, l’importo dei buoni benzina - o di altri analoghi titoli - che siano stati ceduti al lavoratore subordinato a titolo gratuito per l’acquisto di carburanti non è concorso alla formazione del reddito nel limite di € 200,00; 
- dovranno essere esposti anche i dati dei figli a carico del lavoratore, a prescindere dal fatto che con riferimento a detti figli il lavoratore abbia beneficiato nel corso del 2023 dell’assegno unico e universale e non delle detrazioni per carichi di famiglia. 

Inquadramento 

Il sostituto d’imposta che effettui ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi è tenuto a rilasciare la CU, valida anche ai fini previdenziali, attestante l’ammontare: 
- delle somme e valori erogati nel corso dell’anno precedente; 
- delle ritenute operate; 
- delle detrazioni di imposta effettuate e 
- dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti nel corso dell’anno precedente (art. 4, D.P.R. n. 322/1998).

Il flusso telematico – il cui termine ultimo d’invio è fissato al 18 marzo 2024 ovvero al 31 ottobre 2024 e la cui trasmissione può essere effettuata direttamente dal sostituto d’imposta o da un intermediario abilitato – è composto da: 

1) un frontespizio, nel quale sono indicati i dati del sostituto d’imposta e del rappresentante firmatario della comunicazione e l’impegno alla presentazione telematica; 
2) il quadro CT, con le informazioni utili alla ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 (CSO) resi disponibili dall’AdE stessa; 
3) la Certificazione Unica 2024, nella quale sono esposti in dettaglio i dati fiscali e previdenziali relativi a: 
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, e ad essi equiparati o assimilati, corrisposti nel corso dell’anno ed assoggettati a: 
- tassazione ordinaria, 
- tassazione separata, 
- ritenuta a titolo d’acconto, 
- ritenuta titolo d’imposta ovvero 
- imposta sostitutiva (artt. 49 e 50 del TUIR); 
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (artt. 53 e 67, c. 1, TUIR); 
- l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di: 
- commissione, 
- agenzia, 
- mediazione, 
- rappresentanza di commercio, 
- procacciamento d’affari nonché 
- provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta; 
- l’ammontare delle somme liquidate a seguito di procedura di pignoramento presso terzi; 
- l’ammontare delle somme corrisposte a titolo di esproprio; 
- altre indennità e interessi; 
- alle locazioni brevi. Il predetto termine del 18 marzo 2024 coincide altresì con il termine ultimo per la consegna della certificazione al percipiente.

La sola prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione è costituita dalla ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione dei flussi pervenuti all’AdE in assenza di errori. Nel caso in cui la CU riguardi i redditi di lavoro autonomo professionale (percettori in possesso di partita IVA), redditi esenti o in generale non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, il termine di invio è posticipato al 31 ottobre 2024 (art. 4, c. 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998). 

Il sostituto d’imposta è comunque tenuto a consegnare al lavoratore autonomo la Certificazione Unica entro il 18 marzo 2024 laddove questi ne faccia espressa richiesta. 
È appena il caso di precisare che l’AdE utilizza i dati contenuti nella CU anche per la predisposizione del modello 730 precompilato che sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia finanziaria a decorrere dal 30 aprile 2024. 

Modalità di presentazione all’Agenzia delle Entrate 

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso: 
- direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione mediante i servizi telematici ‘Entratel’ o ‘Fisconline’; 
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, c. 3, del TUIR. In tal caso, l’intermediario è tenuto a rilasciare al sostituto d’imposta: 
- contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico, l’impegno a trasmettere per via telematica all’AdE i dati in essa contenuti, debitamente datato e sottoscritto, precisando altresì se la comunicazione è stata consegnata già compilata o verrà dallo stesso predisposta. 

L’impegno può essere cumulativo qualora il sostituto di imposta intenda conferire delega per la trasmissione di più comunicazioni. 

La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione dell’intermediario ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro ‘Impegno alla presentazione telematica’ posto nel frontespizio della comunicazione; 
- entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l’originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’AdE, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. 

Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della comunicazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli. Si specifica che il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Principali novità della CU 2024 

Con riguardo alla compilazione della CU 2024, si elencano di seguito le novità di maggior rilievo: 

A. per l’anno 2023, l’importo complessivo dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore (fringe benefit) non ha concorso alla formazione del reddito nel limite complessivo di € 3.000,00 per ciascun lavoratore con figli a carico ai sensi dell’art. 12, c. 2 del TUIR, in luogo del limite ordinario stabilito nella misura di € 258,23. Nel novero dei fringe benefit sono state altresì riconosciute le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento di utenze domestiche i) del servizio idrico integrato, ii) dell’energia elettrica e iii) del gas naturale (art. art. 40 del D.L. n. 48/2023 e punto 475 della CU); 

B. in perfetta continuità con quanto previsto per il 2022, anche per il 2023 l’importo dei buoni benzina - o di altri analoghi titoli - che siano ceduti al lavoratore subordinato a titolo gratuito per l’acquisto di carburanti non è concorso alla formazione del reddito nel limite di € 200,00 (art. 1, c. 1 del D.L. n. 5/2023 e punto 476 della CU). Nel caso di erogazione di buoni carburante in sostituzione del premio di risultato, l’intero importo del buono deve comunque essere riportato nel punto 476 della CU; 

C. come già precisato dall’AdE con risoluzione 3 ottobre 2023, n. 55, la CU 2024 dovrà essere compilata esponendo anche i dati dei figli a carico del lavoratore, a prescindere dal fatto che con riferimento a detti figli il lavoratore abbia beneficiato nel corso del 2023 dell’assegno unico e universale e non delle detrazioni per carichi di famiglia. 
L’AdE ha evidenziato l’importanza di compilare tale sezione per le seguenti ragioni: 
a) il contribuente con figli d’età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico può comunque avvalersi delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse degli stessi familiari fiscalmente a carico (art. 19, c. 6 del D.L. n. 4/2022); 
b) le informazioni relative ai figli a carico sono necessarie per: 
- la determinazione delle addizionali regionali all’IRPEF con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale; 
- l’applicazione delle disposizioni in tema di fringe benefit di cui alla precedente lettera A. che, come noto, riguardano i soli lavoratori dipendenti con figli a carico. 

L’Agenzia finanziaria ha precisato che nei righi da 1 a 9 della sezione denominata ‘Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico’ dovrà essere indicato: 
- il grado di parentela; 
- il codice fiscale di ciascun familiare a carico; 
- il numero dei mesi a carico; 
- la percentuale di detrazione spettante; 
- l’ipotesi di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli; 
- il genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%; 
- il numero dei mesi per i quali spettano le detrazioni per figli di età uguale o superiori a 21 anni. 

Il contribuente dovrà compilare un modulo aggiuntivo laddove lo spazio non sia sufficiente per indicare i dati di tutti i familiari a carico.
Al fine di agevolare l’AdE nella puntuale predisposizione della dichiarazione precompilata, il sostituto d’imposta potrà altresì indicare il codice fiscale del coniuge del lavoratore, anche se non fiscalmente a carico, laddove previamente comunicato dal lavoratore interessato. 

D. le somme destinate dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità (mance) costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono soggette a tassazione sostitutiva, con l’applicazione dell’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito dal lavoratore per lo svolgimento della prestazione (art. 1, c. 58-62 della Legge n. 197/2022). Il nuovo regime di tassazione si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che risultino titolari di un reddito di lavoro dipendente d’importo non superiore a 50.000,00 euro. Il predetto limite reddituale è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di effettiva percezione delle mance. La base di calcolo sulla quale si applica l’aliquota del 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. Il limite annuale del 25% del reddito rappresenta una franchigia, dunque, in caso di superamento dello stesso, solo la parte delle mance eccedente il limite dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria (punti 651-655 della CU); 

E. per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, è previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario rese nel periodo compreso tra il 1° giugno 2023 e il 21 settembre 2023 (art. 39-bis del D.L. n. 48/2023). Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale che, nel periodo d’imposta 2022, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente d’importo non superiore a 40.000,00 euro (punto 479 della CU); 

Impianto sanzionatorio 

Si applica una sanzione pecuniaria d’importo compreso da € 100 a € 50.000 per ciascuna CU di cui si sia omessa la consegna o la cui trasmissione sia stata tardiva o errata. Nel caso di trasmissione errata, la sanzione non è irrogata quando la stessa sia sanata mediante l’invio della dichiarazione corretta entro 5 giorni dal termine di presentazione (art. 2 del D.Lgs. n. 175/2014 e art. 21 D.Lgs. n. 158/2015). La sanzione è ridotta a 1/3, nel limite di un importo minimo di € 33,33 e di un importo massimo di € 20.000,00, per ogni CU correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine di presentazione (art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015). 

 

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore confronto si dovesse ritenere opportuno.  


 

 




 

 

 




 

 







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