RASSEGNA SINDACALE
N.01



GENNAIO 2021

Rassegna delle relazioni sindacali e industriali


LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI LAVORO – IPOTESI D’ACCORDO, INTESE E RINNOVI

CCNL Metalmeccanica – Confapi: ultrattività e welfare contrattuale
Con dichiarazione comune 12 gennaio 2021, Unionmeccanica Confapi con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, preso atto della disdetta del CCNL da parte delle organizzazioni sindacali, in base all’art. 90 del CCNL 3 luglio 2017, hanno ribadito che il contratto troverà applicazione sino a quando non sarà sostituito da un successivo accordo.
A decorrere dal 15 gennaio 2021 dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di € 150,00 in base alle disposizioni dell’art. 52 del CCNL vigente. Il suddetto valore è onnicomprensivo ed espressamente escluso dalla base di calcolo del TFR.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
-   con contratto a tempo indeterminato;
-   con contratto a tempo determinato e che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.
Fonte: Unionmeccanica Confapi




CCNL Moda Artigianato - Conflavoro: rinnovo

In data 9 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal con l’assistenza della Confsal, il rinnovo del CCNL Moda Artigianato per gli addetti della pelletteria, calzaturiero, tessile, abbigliamento e affini.
Fonte: TcNotiziario


CCNL Alimentari - Aziende industriali - Comparto carni e uova: accordo di rinnovo

Con verbale del 21 dicembre 2020, Unaitalia, l’Unione Nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle uova ha sottoscritto l’accordo di rinnovo contrattuale del 31 luglio 2020 sottoscritto inizialmente Ancit, Assobirra e UnionFood e successivamente da Assica, Mineracqua, Anicav, Assobibe ed Assolate, concludendo positivamente le trattative per il rinnovo del CCNL dell’industria alimentare.
Fonte: Unaitalia




CCNL Telecomunicazioni: scioglimento della riserva

In data 11 gennaio 2021, le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, a seguito delle consultazioni effettuate tra i lavoratori, hanno ufficialmente comunicato ad Asstel lo scioglimento della riserva in merito all'operatività dell'ipotesi di accordo 12 novembre 2020 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
Fonte: Fistel-Cisl




Occhiali industria: applicabilità dell’ipotesi di accordo 4 dicembre 2020

L’ipotesi di accordo per gli addetti delle aziende che producono occhiali diverrà definitiva al termine della consultazione dalle organizzazioni sindacali e alla conseguente approvazione dei lavoratori nelle assemblee aziendali.
Come noto, il 4 dicembre 2020 l’Anfao e le organizzazioni sindacali nazionali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l’occhialeria, scaduto il 31 dicembre 2018 che avrà durata di 4 anni, con decorrenza dal 1° dicembre 2019 e scadenza il 31 dicembre 2022.
Tuttavia, Confindustria chiarisce che l’ipotesi di accordo va sottoposta dalle organizzazioni sindacali all’approvazione dei lavoratori nelle assemblee aziendali.
Quindi l’Accordo di rinnovo del CCNL sarà formalizzato e diverrà definitivo solo al termine di tale consultazione.
Le Organizzazioni sindacali hanno comunicato che la consultazione formale dei lavoratori, a causa delle difficoltà nello svolgimento delle assemblee per ragioni di sicurezza conseguenti alla pandemia, si protrarrà molto più a lungo rispetto ai tempi ordinari, e si concluderà presumibilmente nel mese di febbraio 2021.
Poiché l’accordo prevede la decorrenza delle modifiche contrattuali dal 4 dicembre 2020 ma la sua efficacia deve attendere lo scioglimento della riserva da parte delle organizzazioni sindacali, si pone il problema della disciplina applicabile dal 4 dicembre 2020 alla data in cui i sindacati comunicheranno formalmente l'approvazione dell'accordo da parte dei lavoratori del settore.
Rispetto a ciò, si osserva che fino alla data in cui i sindacati scioglieranno formalmente la riserva circa l'approvazione da parte dei lavoratori, l'accordo sottoscritto resterà una mera ‘ipotesi’, per cui le modifiche contrattuali disciplinate nell'Accordo 4/12/2020 non saranno invocabili né dai lavoratori né dalle aziende.
Tuttavia, una volta perfezionato l'accordo stesso con la comunicazione formale dei sindacati sullo scioglimento della riserva, si dovrà procedere all'applicazione delle modifiche contrattuali con decorrenza dal 4 dicembre 2020.
Poiché quest'ultima operazione potrebbe comportare problemi operativi, tenuto conto che l’approvazione da parte dei lavoratori appare largamente prevedibile (ciò viene confermato anche dai sindacati), forniamo alle aziende alcuni consigli operativi.
Non sussistono problemi applicativi per quanto concerne:
-   l'aumento dei nuovi minimi contrattuali, la cui prima tranche decorre dal 1° luglio 2021.
-   l'adeguamento all'1,70% del contributo per la previdenza complementare, che decorre dal 1° luglio 2021 (art. 47)
-   l'aumento a 12 euro mensili del contributo per l'assistenza sanitaria integrativa, che è già in vigore dal 2019 (art. 48).

Si consiglia, invece, di valutare l'applicazione già dal 4 dicembre 2020 delle modifiche normative e, in particolare:
-   della nuova maggiorazione del 35% del lavoro straordinario prestato al sabato (art. 35);
-   del nuovo valore dell'elemento perequativo, dal 2020 elevato da 320,00 a 330,00 euro, da corrispondere con la retribuzione di gennaio 2021;
-   dei nuovi termini di preavviso per licenziamento e dimissioni (art. 82).
Fonte: TcNotiziario


Credito ABI: assemblee in remoto ed integrazione protocollo sicurezza COVID

Siglati il 21 dicembre 2020 tra l’ABI e la FABI, la First-Cisl, la Fisac-Cgil, la Uilc, la Unisin Falcri-Silcea-Sinfub, due verbali di riunione, riguardanti, rispettivamente:
-    il diritto alle assemblee in remoto e
-    l’integrazione al Protocollo condiviso del 28 aprile 2020.

Assemblee in remoto
Al fine di rendere effettivo il diritto alle assemblee del personale, le Parti condividono di procedere ad una fase sperimentale di svolgimento delle assemblee 'in remoto’, che favorisca anche la partecipazione da parte dei lavoratori in regime di ‘lavoro agile’, secondo individuati criteri direttivi.
Le presenti indicazioni hanno carattere sperimentale e troveranno applicazione fino al 31 marzo 2021.

Integrazione al Protocollo del 28 aprile 2020
Le Parti si sono incontrate per valutare l'evoluzione del complessivo scenario conseguente all’andamento dell’emergenza sanitaria anche in ragione di quanto contenuto nel DPCM 3 dicembre 2020 che ha individuato nel Paese tre ‘zone' (gialla, arancione e rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono anche previste limitazioni diversificate alla circolazione delle persone a seconda della gravità dello scenario.
Alla luce di quanto sopra e del Protocollo condiviso del 28 aprile 2020, come integrato dai successivi verbali di riunione del 12 maggio 2020 e del 6 luglio 2020, con particolare riferimento alle ‘zone rosse’ (individuate di volta in volta con Ordinanza del Ministro della Salute o da altra Autorità competente), caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, le Parti hanno condiviso quanto segue:
-   le banche adottano la modalità di prenotazione con appuntamento quale soluzione per l’accesso della clientela alle filiali;
-   l’estensione dell’appuntamento alle zone gialle e/o alle zone arancioni potrà essere oggetto di confronto con gli organismi sindacali aziendali/di Gruppo;
-   sono sospese/limitate le missioni del personale da/per le zone rosse e da/per le zone arancioni e all'interno delle stesse.

Ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020, nello svolgimento dell’attività lavorativa 'in presenza’ tutto il personale - in tutte le zone rosse, arancioni e gialle - indossa dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto ad altre persone.
Le Parti hanno confermato che il ricorso al lavoro agile continua a costituire un utile e modulabile strumento di prevenzione, idoneo a concorrere al contenimento del numero di presenze in contemporanea nei luoghi di lavoro, riducendo significativamente le occasioni di contatto all’interno dei luoghi stessi e favorendo il distanziamento interpersonale.

Con riferimento alle esigenze di particolari categorie di lavoratori (ad esempio, per esigenze di cura dei genitori con figli di età fino a 14 anni con sospensione dell’attività didattica in presenza, ovvero per soggetti ‘fragili’), le Parti si incontreranno nel mese di gennaio 2021 alla luce dell’evoluzione dei provvedimenti legislativi in materia, per ogni conseguente valutazione anche in termini di priorità nell’accesso al lavoro agile ove compatibile con la prestazione lavorativa.
Fonte: ABI




Firmato il terzo addendum all’accordo per il credito ABI 2019

 In riferimento all’accordo per il Credito 2019, sottoscritto da ABI e dalle principali Associazioni di rappresentanza delle imprese, lo scorso 17 dicembre 2020 è stato siglato il terzo addendum che ha introdotto specifiche innovazioni per andare incontro alle esigenze delle imprese danneggiate dalla diffusione della pandemia.
Con il terzo addendum si è convenuto di prorogare il termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti sino al 31 marzo 2021.
La sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti non potrà superare la durata massima di 9 mesi.
La durata massima della sospensione di cui sopra è diminuita degli eventuali periodi di sospensione del pagamento delle rate già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria.

Fonte: ABI



CCNL Metalmeccanica Anpit-Cisal: interpretazione della malattia causa COVID

L’art. 165 del CCNL 14 maggio 2019 stabilisce che in caso di malattia, qualora la visita di controllo risulti impossibile o di difficile effettuazione, nonché nel caso di esonero da reperibilità del lavoratore ex art. 25 del D.Lgs. 151/2015 (è escluso il caso di ricovero ospedaliero), il datore di lavoro ha diritto di non corrispondere l’integrazione economica aziendale a decorrere dal 3° giorno successivo al mancato accertamento da parte dell’Ente preposto.

Con interpretazione confermativa 14 dicembre 2020 (dunque immediatamente applicabile) l’apposita Commissione ha stabilito che, in costanza di pandemia, quanto sopra trova applicazione anche nei casi di assenza per malattia o assenza certificata per ragioni COVID correlate, qualora fosse concretamente inibito all'azienda ottenere gli accertamenti sanitari previsti dalla legge.

Fonte: Anpit




Comparto artigiano: accordo interconfederale sul nuovo modello contrattuale e le relazioni sindacali

In data 26 novembre 2020, CNA, Confartigianato, Casartigiani e CLAAI hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL un accordo interconfederale volto ad attuare le linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali già condivise con l’Accordo interconfederale del 23 novembre 2016.

Fonte: Confartigianato


FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA, PREVIDENZA COMPLEMENTARE E WELFARE NEGOZIALE

Mètasalute: autocertificazione nucleo familiare iscritto in forma gratuita anno 2021

Dal 15 gennaio al 19 febbraio 2021 è attiva la procedura per l'autocertificazione del nucleo familiare fiscalmente a carico necessaria per confermare la copertura sanitaria per l’anno 2021 ai familiari già iscritti in forma gratuita al Fondo Mètasalute.
Fonte:
Mètasalute




Mètasalute: proroga agevolazioni COVID per l’accesso alle prestazioni a seguito di infortunio

Con circolare del 10 novembre 2020, Mètasalute ha comunicato la proroga sino al 31 gennaio 2021 per fruire di una deroga alla richiesta di produzione del referto di pronto soccorso per l’accesso alle prestazioni a seguito di infortunio.
Sino alla data prevista, sarà accettata anche la certificazione di infortunio del medico di base o dello specialista.

Fonte: Mètasalute




Faschim: prestazioni COVID

Il Fondo di assistenza sanitaria Faschim con delibera del CdA del 16 dicembre 2020, a fronte del permanere della situazione di emergenza sanitaria, ha deliberato il rinnovo delle prestazioni straordinarie dal 1° gennaio 2021 per il settore chimico-farmaceutico.
Fonte: Faschim



Fondo Fasda: i nuovi piani sanitari dedicati ai familiari

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa FASDA, comunica che è possibile iscrivere i familiari dei lavoratori dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Fonte: Fasda




Radiotelevisione - Emittenti private - Proroga assistenza sanitaria

Con accordo 22 dicembre 2020, Confindustria Radio Televisioni, Rna e Anica con Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, in vista della scadenza della polizza, hanno prorogato sino al 31 dicembre 2021 l’accordo relativo alla proposta di piano sanitario del Fondo Salute Sempre, alle stesse condizioni e oneri vigenti (costo di € 120,00 annui a carico azienda).
Fonte: Confindustria Radio Televisioni




CCNL Tessile Abbigliamento Moda - divisori mobili anno 2021

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Salute Sempre, dal 1° gennaio 2021 in via sperimentale, ha introdotto alcune garanzie previste esclusivamente a favore dei dipendenti titolari e nuove garanzie nelle condizioni generali di assicurazione.
Confindustria Moda ha riportato i divisori mobili per le ore non lavorate ai fini delle detrazioni per i lavoratori dell’industria del tessile-moda.

Fonte: TcNotiziario



Credito cooperativo - Banca del tempo solidale

Con verbale di accordo 11 dicembre 2020, Federcasse con Fabi, Fisac-Cgil, First-Cisl, Sincra-Ugl Credito e Uilca, hanno integrato ed esteso le casistiche e le modalità di fruizione della banca del tempo solidale, in relazione all’emergenza per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo, casse rurali ed artigiane.
Con l’accordo in parola sono state introdotte nuove casistiche rientranti nella causale ‘Covid-19 Nazionale’; la fruizione con questa fattispecie potrà avvenire per un numero di ore accantonate pari all’80% della dotazione in essere.
La misura massima di fruibilità individuale dei permessi ‘Covid-19 Nazionale’ è pari a 10 giorni annui, eventualmente anche frazionabili in ore.
Successivamente alla stipula dell’accordo, per quanto riguarda la contribuzione alla banca del tempo, l’azienda verserà una giornata ogni 3 giornate versate volontariamente dai lavoratori.
La durata della Banca del tempo solidale è stata prorogata sino al 31 dicembre 2021, mentre i termini di fruizione dei permessi è stata estesa fino al termine dello stato di emergenza sanitaria (attualmente fissato al 30 aprile 2021).

Fonte: FABI





REPORT, STATISTICHE E TENDENZE

CNEL: XXII Rapporto mercato del lavoro e contrattazione collettiva
Il Rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, giunto alla XXII edizione, articolato in 18 capitoli, affronta i principali temi e i fenomeni sull’occupazione suddivisi in 3 sezioni: i lavori (I), le politiche del lavoro (II) e le relazioni industriali (III).
Nel Rapporto sono messi in luce i riflessi dell’impatto della pandemia sul lavoro e sulle imprese, con un forte incremento del lavoro digitale e l’interdipendenza tra lavoro, salute e contesto ambientale.

Fonte: CNEL









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