|
GENNAIO 2021
Rassegna
delle relazioni
sindacali e industriali
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
NAZIONALE DI LAVORO – IPOTESI D’ACCORDO, INTESE E
RINNOVI
CCNL Metalmeccanica –
Confapi: ultrattività e welfare
contrattuale
Con dichiarazione comune 12 gennaio 2021, Unionmeccanica Confapi con
Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, preso atto della disdetta del CCNL da
parte delle organizzazioni sindacali, in base all’art. 90 del
CCNL 3 luglio 2017, hanno ribadito che il contratto troverà
applicazione sino a quando non sarà sostituito da un
successivo accordo.
A decorrere dal 15 gennaio 2021 dovranno essere messi a disposizione
dei lavoratori strumenti di welfare del valore di € 150,00 in
base alle disposizioni dell’art. 52 del CCNL vigente. Il
suddetto valore è onnicomprensivo ed espressamente escluso
dalla base di calcolo del TFR.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori che abbiano superato il
periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o
successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
-
con contratto
a tempo determinato e che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non
consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun
anno (1° gennaio - 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né
indennizzata nell’anno di riferimento.
Fonte: Unionmeccanica
Confapi
CCNL Moda Artigianato -
Conflavoro: rinnovo
In
data 9 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra Conflavoro Pmi
e Fesica-Confsal con l’assistenza della Confsal, il rinnovo
del CCNL Moda Artigianato per gli addetti della pelletteria,
calzaturiero, tessile, abbigliamento e affini.
Fonte: TcNotiziario
CCNL Alimentari -
Aziende
industriali - Comparto carni e uova: accordo di rinnovo
Con verbale del 21
dicembre 2020, Unaitalia, l’Unione Nazionale filiere
agroalimentari delle carni e delle uova ha sottoscritto
l’accordo di rinnovo contrattuale del 31 luglio 2020
sottoscritto inizialmente Ancit, Assobirra e UnionFood e
successivamente da Assica, Mineracqua, Anicav, Assobibe ed Assolate,
concludendo positivamente le trattative per il rinnovo del CCNL
dell’industria alimentare.
Fonte: Unaitalia
CCNL Telecomunicazioni:
scioglimento della riserva
In
data 11 gennaio 2021, le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl
e Uilcom-Uil, a seguito delle consultazioni effettuate tra i
lavoratori, hanno ufficialmente comunicato ad Asstel lo scioglimento
della riserva in merito all'operatività dell'ipotesi di
accordo 12 novembre 2020 per il personale dipendente da imprese
esercenti servizi di telecomunicazione.
Fonte: Fistel-Cisl
Occhiali industria:
applicabilità dell’ipotesi di accordo 4 dicembre
2020
L’ipotesi
di accordo per gli addetti delle aziende che producono occhiali
diverrà definitiva al termine della consultazione dalle
organizzazioni sindacali e alla conseguente approvazione dei lavoratori
nelle assemblee aziendali.
Come noto, il 4 dicembre 2020 l’Anfao e le organizzazioni
sindacali nazionali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil hanno
sottoscritto un’ipotesi di accordo per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle aziende
che producono occhiali e articoli inerenti l’occhialeria,
scaduto il 31 dicembre 2018 che avrà durata di 4 anni, con
decorrenza dal 1° dicembre 2019 e scadenza il 31 dicembre 2022.
Tuttavia, Confindustria chiarisce che l’ipotesi di accordo va
sottoposta dalle organizzazioni sindacali all’approvazione
dei lavoratori nelle assemblee aziendali.
Quindi l’Accordo di rinnovo del CCNL sarà
formalizzato e diverrà definitivo solo al termine di tale
consultazione.
Le Organizzazioni sindacali hanno comunicato che la consultazione
formale dei lavoratori, a causa delle difficoltà nello
svolgimento delle assemblee per ragioni di sicurezza conseguenti alla
pandemia, si protrarrà molto più a lungo rispetto
ai tempi ordinari, e si concluderà presumibilmente nel mese
di febbraio 2021.
Poiché l’accordo prevede la decorrenza delle
modifiche contrattuali dal 4 dicembre 2020 ma la sua efficacia deve
attendere lo scioglimento della riserva da parte delle organizzazioni
sindacali, si pone il problema della disciplina applicabile dal 4
dicembre 2020 alla data in cui i sindacati comunicheranno formalmente
l'approvazione dell'accordo da parte dei lavoratori del settore.
Rispetto a ciò, si osserva che fino alla data in cui i
sindacati scioglieranno formalmente la riserva circa l'approvazione da
parte dei lavoratori, l'accordo sottoscritto resterà una
mera ‘ipotesi’, per cui le modifiche contrattuali
disciplinate nell'Accordo 4/12/2020 non saranno invocabili
né dai lavoratori né dalle aziende.
Tuttavia, una volta perfezionato l'accordo stesso con la comunicazione
formale dei sindacati sullo scioglimento della riserva, si
dovrà procedere all'applicazione delle modifiche
contrattuali con decorrenza dal 4 dicembre 2020.
Poiché quest'ultima operazione potrebbe comportare problemi
operativi, tenuto conto che l’approvazione da parte dei
lavoratori appare largamente prevedibile (ciò viene
confermato anche dai sindacati), forniamo alle aziende alcuni consigli
operativi.
Non sussistono problemi applicativi per quanto concerne:
- l'aumento dei nuovi minimi contrattuali, la cui
prima tranche decorre dal 1° luglio 2021.
- l'adeguamento all'1,70% del contributo per la
previdenza complementare, che decorre dal 1° luglio 2021 (art.
47)
- l'aumento a 12 euro mensili del contributo per
l'assistenza sanitaria integrativa, che è già in
vigore dal 2019 (art. 48).
Si consiglia, invece, di valutare l'applicazione già dal 4
dicembre 2020 delle modifiche normative e, in particolare:
- della nuova maggiorazione del 35% del lavoro
straordinario prestato al sabato (art. 35);
- del nuovo valore dell'elemento perequativo, dal
2020 elevato da 320,00 a 330,00 euro, da corrispondere con la
retribuzione di gennaio 2021;
- dei nuovi termini di preavviso per licenziamento
e dimissioni (art. 82).
Fonte: TcNotiziario
Credito ABI: assemblee in remoto
ed integrazione protocollo sicurezza
COVID
Siglati
il 21 dicembre 2020 tra l’ABI e la FABI, la First-Cisl, la
Fisac-Cgil, la Uilc, la Unisin Falcri-Silcea-Sinfub, due verbali di
riunione, riguardanti, rispettivamente:
- il diritto alle assemblee in remoto e
- l’integrazione al Protocollo
condiviso del 28 aprile 2020.
Assemblee
in remoto
Al fine di rendere effettivo il diritto alle
assemblee del personale, le Parti condividono di procedere ad una fase
sperimentale di svolgimento delle assemblee 'in remoto’, che
favorisca anche la partecipazione da parte dei lavoratori in regime di
‘lavoro agile’, secondo individuati criteri
direttivi.
Le presenti indicazioni hanno carattere sperimentale e troveranno
applicazione fino al 31 marzo 2021.
Integrazione al Protocollo del
28 aprile 2020
Le Parti si sono incontrate per valutare
l'evoluzione del complessivo scenario conseguente
all’andamento dell’emergenza sanitaria anche in
ragione di quanto contenuto nel DPCM 3 dicembre 2020 che ha individuato
nel Paese tre ‘zone' (gialla, arancione e rossa),
corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono
anche previste limitazioni diversificate alla circolazione delle
persone a seconda della gravità dello scenario.
Alla luce di quanto sopra e del Protocollo condiviso del 28 aprile
2020, come integrato dai successivi verbali di riunione del 12 maggio
2020 e del 6 luglio 2020, con particolare riferimento alle
‘zone rosse’ (individuate di volta in volta con
Ordinanza del Ministro della Salute o da altra Autorità
competente), caratterizzate da uno scenario di massima
gravità e da un livello di rischio alto, le Parti hanno
condiviso quanto segue:
- le banche adottano la modalità di
prenotazione con appuntamento quale soluzione per l’accesso
della clientela alle filiali;
- l’estensione
dell’appuntamento alle zone gialle e/o alle zone arancioni
potrà essere oggetto di confronto con gli organismi
sindacali aziendali/di Gruppo;
- sono sospese/limitate le missioni del personale
da/per le zone rosse e da/per le zone arancioni e all'interno delle
stesse.
Ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020, nello svolgimento
dell’attività lavorativa 'in presenza’
tutto il personale - in tutte le zone rosse, arancioni e gialle -
indossa dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)
ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per
le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la
condizione di isolamento rispetto ad altre persone.
Le Parti hanno confermato che il ricorso al lavoro agile continua a
costituire un utile e modulabile strumento di prevenzione, idoneo a
concorrere al contenimento del numero di presenze in contemporanea nei
luoghi di lavoro, riducendo significativamente le occasioni di contatto
all’interno dei luoghi stessi e favorendo il distanziamento
interpersonale.
Con
riferimento alle esigenze
di particolari categorie di lavoratori (ad esempio, per esigenze di
cura dei
genitori con figli di età fino
a 14 anni con sospensione dell’attività didattica
in presenza, ovvero
per soggetti ‘fragili’), le Parti si incontreranno
nel mese di gennaio 2021
alla luce dell’evoluzione dei provvedimenti legislativi in
materia, per ogni
conseguente valutazione anche in termini di priorità nell’accesso
al lavoro agile
ove compatibile con la prestazione lavorativa.
Fonte: ABI
Firmato il terzo addendum
all’accordo per il credito ABI 2019
In riferimento all’accordo per il Credito 2019,
sottoscritto da ABI e dalle principali Associazioni di rappresentanza
delle imprese, lo scorso 17 dicembre 2020 è stato siglato il
terzo addendum
che ha introdotto specifiche innovazioni per andare incontro alle
esigenze delle imprese danneggiate dalla diffusione della pandemia.
Con il terzo addendum
si è convenuto di prorogare il termine per la presentazione
delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate
(quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei
finanziamenti sino al 31 marzo 2021.
La sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti non
potrà superare la durata massima di 9 mesi.
La durata massima della sospensione di cui sopra è diminuita
degli eventuali periodi di sospensione del pagamento delle rate
già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza
dell’emergenza sanitaria.
Fonte: ABI
CCNL Metalmeccanica
Anpit-Cisal: interpretazione della malattia causa
COVID
L’art. 165 del CCNL 14 maggio 2019 stabilisce che in caso di
malattia, qualora la visita di controllo risulti impossibile o di
difficile effettuazione, nonché nel caso di esonero da
reperibilità del lavoratore ex art. 25 del D.Lgs. 151/2015
(è escluso il caso di ricovero ospedaliero), il datore di
lavoro ha diritto di non corrispondere l’integrazione
economica aziendale a decorrere dal 3° giorno successivo al
mancato accertamento da parte dell’Ente preposto.
Con interpretazione confermativa 14 dicembre 2020 (dunque
immediatamente applicabile) l’apposita Commissione ha
stabilito che, in costanza di pandemia, quanto sopra trova applicazione
anche nei casi di assenza per malattia o assenza certificata per
ragioni COVID correlate, qualora fosse concretamente inibito
all'azienda ottenere gli accertamenti sanitari previsti dalla legge.
Fonte: Anpit
Comparto artigiano: accordo
interconfederale sul nuovo modello contrattuale e le relazioni sindacali
In data 26 novembre 2020, CNA, Confartigianato, Casartigiani e CLAAI
hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL un accordo interconfederale
volto ad attuare le linee guida per la riforma degli assetti
contrattuali e delle relazioni sindacali già condivise con
l’Accordo interconfederale del 23 novembre 2016.
Fonte: Confartigianato
FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA
INTEGRATIVA, PREVIDENZA COMPLEMENTARE E WELFARE NEGOZIALE
Mètasalute:
autocertificazione nucleo familiare iscritto in forma gratuita anno 2021
Dal
15 gennaio al 19 febbraio 2021 è attiva la procedura per
l'autocertificazione del nucleo familiare fiscalmente a carico
necessaria per confermare la copertura sanitaria per l’anno
2021 ai familiari già iscritti in forma gratuita al Fondo
Mètasalute.
Fonte: Mètasalute
Mètasalute: proroga
agevolazioni COVID per l’accesso alle prestazioni a seguito
di infortunio
Con
circolare del 10 novembre 2020, Mètasalute ha comunicato la
proroga sino al 31 gennaio 2021 per fruire di una deroga alla richiesta
di produzione del referto di pronto soccorso per l’accesso
alle prestazioni a seguito di infortunio.
Sino alla data prevista, sarà accettata anche la
certificazione di infortunio del medico di base o dello specialista.
Fonte: Mètasalute
Faschim: prestazioni COVID
Il
Fondo di assistenza sanitaria Faschim con delibera del CdA del 16
dicembre 2020, a fronte del permanere della situazione di emergenza
sanitaria, ha deliberato il rinnovo delle prestazioni straordinarie dal
1° gennaio 2021 per il settore chimico-farmaceutico.
Fonte: Faschim
Fondo Fasda: i nuovi piani
sanitari dedicati ai familiari
Il
Fondo di assistenza sanitaria integrativa FASDA, comunica che
è possibile iscrivere i familiari dei lavoratori dal 16
novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Fonte: Fasda
Radiotelevisione - Emittenti
private - Proroga assistenza sanitaria
Con
accordo 22 dicembre 2020, Confindustria Radio Televisioni, Rna e Anica
con Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, in vista della scadenza della
polizza, hanno prorogato sino al 31 dicembre 2021 l’accordo
relativo alla proposta di piano sanitario del Fondo Salute Sempre, alle
stesse condizioni e oneri vigenti (costo di € 120,00 annui a
carico azienda).
Fonte: Confindustria Radio Televisioni
CCNL Tessile Abbigliamento Moda - divisori mobili anno 2021
Il
Fondo di assistenza sanitaria integrativa Salute Sempre, dal 1°
gennaio 2021 in via sperimentale, ha introdotto alcune garanzie
previste esclusivamente a favore dei dipendenti titolari e nuove
garanzie nelle condizioni generali di assicurazione.
Confindustria Moda ha riportato i divisori mobili per le ore non
lavorate ai fini delle detrazioni per i lavoratori
dell’industria del tessile-moda.
Fonte: TcNotiziario
Credito cooperativo - Banca del
tempo solidale
Con verbale di accordo 11 dicembre 2020, Federcasse con Fabi,
Fisac-Cgil, First-Cisl, Sincra-Ugl Credito e Uilca, hanno integrato ed
esteso le casistiche e le modalità di fruizione della banca
del tempo solidale, in relazione all’emergenza per i quadri
direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di
credito cooperativo, casse rurali ed artigiane.
Con l’accordo in parola sono state introdotte nuove
casistiche rientranti nella causale ‘Covid-19
Nazionale’; la fruizione con questa fattispecie
potrà avvenire per un numero di ore accantonate pari
all’80% della dotazione in essere.
La misura massima di fruibilità individuale dei permessi
‘Covid-19 Nazionale’ è pari a 10 giorni
annui, eventualmente anche frazionabili in ore.
Successivamente alla stipula dell’accordo, per quanto
riguarda la contribuzione alla banca del tempo, l’azienda
verserà una giornata ogni 3 giornate versate volontariamente
dai lavoratori.
La durata della Banca del tempo solidale è stata prorogata
sino al 31 dicembre 2021, mentre i termini di fruizione dei permessi
è stata estesa fino al termine dello stato di emergenza
sanitaria (attualmente fissato al 30 aprile 2021).
Fonte: FABI
REPORT, STATISTICHE E TENDENZE
CNEL: XXII Rapporto mercato del
lavoro e contrattazione collettiva
Il
Rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva del
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, giunto alla
XXII edizione, articolato in 18 capitoli, affronta i principali temi e
i fenomeni sull’occupazione suddivisi in 3 sezioni: i lavori
(I), le politiche del lavoro (II) e le relazioni industriali (III).
Nel Rapporto sono messi in luce i riflessi dell’impatto della
pandemia sul lavoro e sulle imprese, con un forte incremento del lavoro
digitale e l’interdipendenza tra lavoro, salute e contesto
ambientale.
Fonte: CNEL
|
|