Arlati Ghislandi
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FEBBRAIO 2017
Arlati Ghislandi
GiurisprudenzaScarica PDF
Amministratore di S.p.A.: natura del rapporto
Corte di Cassazione, Sezioni Unite 20 gennaio 2017 n. 1545 
A valle di un lungo dibattito giurisprudenziale e dottrinale viene sottoposto alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite un quesito avente ad oggetto la natura del rapporto intercorrente tra una società per azioni ed il suo amministratore. In particolare alla Corte viene richiesto di definire se trattasi di un rapporto di natura autonoma o parasubodinata. Ciò anche al fine di stabilire se il limite di pignorabilità degli stipendi, previsto dal quarto comma dell'art. 545 c.p.c., sia applicabile ai compensi o agli emolumenti dell'amministratore stesso.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, risponde al quesito nella sentenza del 20 gennaio 2017 n. 1545, ripercorrendo i punti salienti del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, le cui posizioni, nella loro eterogeneità ed innovatività, appaiono fortemente condizionate dalla riforma del diritto societario che, rispetto al passato, attribuisce all’amministratore in via pressoché esclusiva la gestione dell’impresa ed esclude, nei rapporti tra assemblea e amministratore, l’ipotizzabilità di un coordinamento.
La Sentenza ripercorre la teoria cd. contrattualistica, che individua la presenza di un vero e proprio contratto che legherebbe due soggetti distinti, l'amministratore da un lato, la società dall'altro, ciascuno autonomo centro di interessi, spesso anche divergenti, da contrapporsi alla teoria cd. organica, secondo cui mancherebbe ogni dualità, configurandosi solo un'immedesimazione dell'organo nella persona giuridica che rappresenta, senza possibilità di un regolamento negoziale interno, fonte di reciproci diritti e obblighi.
La prima teoria apre la strada alla configurabilità di un rapporto parasubordinato tra i due soggetti distinti costituiti dalla società ed il suo amministratore, mentre la seconda conduce ad escluderlo in forza dell'indistinguibilità dei due.
Ad avviso della Corte, il coordinamento caratterizzante la parasubordinazione deve essere inteso in senso verticale, ossia deve rappresentarsi come una situazione per cui il prestatore d'opera parasubordinata è soggetto ad un coordinamento che fa capo ad altri, in un rapporto che deve presentare connotati simili a quelli del rapporto gerarchico propriamente subordinato.
Tale elemento non è individuabile rispetto all'attività dell'amministratore societario, per le ragioni sopra esposte e collegate alla rilevante autonomia che il legislatore della riforma gli attribuisce.
Deve, quindi, riconoscersi natura autonoma al rapporto in esame con conseguente inapplicabilità del regime di limitata impignorabilità ex art. 545 c.p.c., applicabile unicamente ai lavoratori subordinati e parasubordinati.
La pronuncia in esame conclude il ragionamento, tuttavia, con una significativa precisazione.
Non è escluso che si possa instaurare, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera.