|
DPI
contro il rischio COVID-19: obbligo di fornirli ai rider
Trib. Firenze, decreto cautelare
n. 886 del 1° aprile 2020
Il
Tribunale di Firenze, Sez. Lav., con decreto cautelare del 01 aprile
2020, n. 886 sostiene l’obbligo di mettere a disposizione dei
"rider" i dispositivi individuali di protezione contro il rischio
COVID-19.
Ciò in quanto il rapporti di lavoro in questione, che si
svolge tramite piattaforma, pare ricondursi a quelli disciplinati
dall’art. 2 D.Lgs. 81/2015 che regola le collaborazioni
coordinate e continuative c.d. etero-organizzate ed estende, anche in
un'ottica di prevenzione, la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato (art. 71, D.Lgs. 81/2008).
Diritto
di assemblea: può indirla la singola RSU
Corte di Cassazione, sentenza n. 2862 del 6 febbraio 2020
La
Corte di Cassazione, con sentenza del 6 febbraio 2020, n. 2862,
conferma che il diritto d’indire assemblee rientra, quale
specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite
non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun
componente della RSU stessa, purché questi sia stato eletto
nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento,
sia, di fatto, dotato di rappresentatività.
Licenziamento
disciplinare dell’apprendista: obblighi procedurali
Corte di Cassazione, sentenza n. 2356 del 3 febbraio 2020
La
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 3 febbraio 2020, n.
2356, ha stabilito che il contratto di apprendistato, anche nel regime
normativo di cui alla L. 25/1955, si configura come rapporto di lavoro
a tempo indeterminato pertanto si applicano le garanzie procedimentali
dettate dalla L. n. 300 del 1970, articolo 7, in ipotesi di
licenziamento disciplinare nel quale il datore di lavoro addebiti
all'apprendista un comportamento negligente ovvero, in senso lato,
colpevole.
Opposizione
a cartella esattoriale e onere probatorio dell’ente impositore
Corte di Cassazione, ordinanza n. 3279 dell'11 febbraio 2020
La
Corte di Cassazione, con ordinanza dell’11 febbraio 2020, n.
3279, si è pronunciata in merito all’onere
probatorio nei giudizi di cognizione in opposizione a cartella
esattoriale.
In particolare, si conferma che in tema di riscossione di contributi
previdenziali, l’opposizione avverso la cartella esattoriale
di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione
su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale,
sicché grava sull’ente previdenziale
l’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa,
quali la natura subordinata del rapporto di lavoro.
Tassazione
separata e obbligo di comunicazione preventiva all’iscrizione
a ruolo
Corte di Cassazione, ordinanza n. 7261 del 16 marzo 2020
La
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7261 del 16 marzo 2020, ha
chiarito che in tema di riscossione delle imposte, la legge (L.311/2004
art. 1 c, 412), obbliga l'Agenzia delle Entrate a comunicare al
contribuente l'esito dell'attività di liquidazione,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
Ne consegue che l'omissione di tale comunicazione determina la
nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo. Pertanto,
nell'ipotesi di controlli automatizzati per redditi soggetti a
tassazione separata, l’agenzia delle entrate é
tenuta a comunicare preventivamente al contribuente, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito
dell'attività di liquidazione.
Trattasi infatti di ipotesi nelle quali l'imposta non é
autoliquidata dal contribuente medesimo, sicché la
preventiva comunicazione diventa elemento indispensabile per la
quantificazione del debito d'imposta.
Fondi
previdenziali integrativi e regime di tassazione
Corte di Cassazione, ordinanza n. 7660 del 2 aprile 2020
La
Corte di Cassazione, con ordinanza del 2 aprile si pronuncia in materia
di tassazione delle prestazioni, erogate dai fondi previdenziali
integrativi, in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto,
in epoca antecedente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 21
aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale
a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente.
Il trattamento tributario è il seguente:
- per
gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione
é assoggettata al regime di tassazione separata solo per
quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione
patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro. Alle
somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la
ritenuta del 12,50%,
- per
gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica
interamente il regime di tassazione separata.
|
|