NEWSLETTER
APRILE

DPI contro il rischio COVID-19: obbligo di fornirli ai rider
Trib. Firenze, decreto cautelare n. 886 del 1° aprile 2020

Il Tribunale di Firenze, Sez. Lav., con decreto cautelare del 01 aprile 2020, n. 886 sostiene l’obbligo di mettere a disposizione dei "rider" i dispositivi individuali di protezione contro il rischio COVID-19.
Ciò in quanto il rapporti di lavoro in questione, che si svolge tramite piattaforma, pare ricondursi a quelli disciplinati dall’art. 2 D.Lgs. 81/2015 che regola le collaborazioni coordinate e continuative c.d. etero-organizzate ed estende, anche in un'ottica di prevenzione, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (art. 71, D.Lgs. 81/2008).



Diritto di assemblea: può indirla la singola RSU
Corte di Cassazione, sentenza n. 2862 del 6 febbraio 2020 

La Corte di Cassazione, con sentenza del 6 febbraio 2020, n. 2862, conferma che il diritto d’indire assemblee rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività.



Licenziamento disciplinare dell’apprendista: obblighi procedurali
Corte di Cassazione, sentenza n. 2356 del 3 febbraio 2020 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 3 febbraio 2020, n. 2356, ha stabilito che il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo di cui alla L. 25/1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato pertanto si applicano le garanzie procedimentali dettate dalla L. n. 300 del 1970, articolo 7, in ipotesi di licenziamento disciplinare nel quale il datore di lavoro addebiti all'apprendista un comportamento negligente ovvero, in senso lato, colpevole.



Opposizione a cartella esattoriale e onere probatorio dell’ente impositore
Corte di Cassazione, ordinanza n. 3279 dell'11 febbraio 2020

La Corte di Cassazione, con ordinanza dell’11 febbraio 2020, n. 3279, si è pronunciata in merito all’onere probatorio nei giudizi di cognizione in opposizione a cartella esattoriale.
In particolare, si conferma che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull’ente previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro.




Tassazione separata e obbligo di comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo
Corte di Cassazione, ordinanza n. 7261 del 16 marzo 2020

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7261 del 16 marzo 2020, ha chiarito che in tema di riscossione delle imposte, la legge (L.311/2004 art. 1 c, 412), obbliga l'Agenzia delle Entrate a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
Ne consegue che l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo. Pertanto, nell'ipotesi di controlli automatizzati per redditi soggetti a tassazione separata, l’agenzia delle entrate é tenuta a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione.
Trattasi infatti di ipotesi nelle quali l'imposta non é autoliquidata dal contribuente medesimo, sicché la preventiva comunicazione diventa elemento indispensabile per la quantificazione del debito d'imposta.




Fondi previdenziali integrativi e regime di tassazione
Corte di Cassazione, ordinanza n. 7660 del 2 aprile 2020

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2 aprile si pronuncia in materia di tassazione delle prestazioni, erogate dai fondi previdenziali integrativi, in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente.
Il trattamento tributario è il seguente:
  • per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione é assoggettata al regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro. Alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%,
  • per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata.