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Rimborsi
spesa e imponibilità IRPEF
Corte di Cassazione, Sezione
Tributaria civile, ordinanza n. 8489 del 6 maggio 2020
La
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8489 del 6 maggio 2020, si
è pronunciata in merito alla tassazione dei rimborsi per
spese
di trasferta secondo le previsioni del t.u.i.r., art. 51, comma 5.
Detta norma distingue due diverse modalità di rimborso:
quello
analitico (o piè di lista) che avviene sulla base delle
spese
effettivamente sostenute per il vitto, l’alloggio ed il
viaggio,
adeguatamente documentate e quello forfetario, in forza del quale al
dipendente viene data una provvista di denaro forfettaria con cui
sostiene le spese di vitto e alloggio. È inoltre prevista
anche
una possibilità di rimborso “misto”,
ossia in parte
analitico ed in parte forfettario.
Nel caso di rimborso analitico non si determina alcun riflesso di
tassazione in capo al dipendente, poiché il riconoscimento
di
detti costi è avvenuto sulla base della documentazione
fornita
dallo stesso dipendente e non è stato superiore alla spesa
effettivamente sostenuta.
Legittimità
dell’accertamento bancario per i dipendenti
Cassazione civile, ordinanza n.
104 del 4 gennaio 2019
La
Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 gennaio 2019 n. 104, si
è pronunciata in merito alla legittimità
dell’accertamento bancario per i dipendenti, confermandola.
In particolare si precisa che la contestazione di redditi ulteriori e
diversi - accertati da movimentazioni bancarie - è
un’attività di accertamento fiscale avente portata
generale e, quindi, non esclusivamente riservata a redditi
d’impresa o di lavoro autonomo. Pertanto è
ampliabile
anche ai lavoratori dipendenti. Inoltre l’onere di provare la
provenienza del reddito e il relativo regime di tassazione incombe in
capo al contribuente.
Omissioni
contributive e limite di applicazione della sanzione penale
Corte di Cassazione, Sezione 3
penale, sentenza n. 15203 del 15 maggio 2020
La
Corte di Cassazione, con sentenza del 15 maggio 2020 n. 15203, ha
ribadito il principio giurisprudenziale in tema di mensilità
di
scadenza dei versamenti contributivi da considerare ai fini
dell’applicabilità della sanzione penale.
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e
assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei
dipendenti, l'importo complessivo superiore ad Euro 10.000 annui,
rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di
punibilità,
deve essere individuato con riferimento alle mensilità di
scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel
periodo, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel
dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso.
Aspettativa:
retribuzione figurativa commisurata a categoria e qualifica
Corte di Cassazione, sentenza n.
7698 del 6 aprile 2020
La
Cassazione Civile, con sentenza 6 aprile 2020, n. 7698, si è
pronunciata in merito alle retribuzioni da accreditare figurativamente
al lavoratore in aspettativa, fornendo chiarimenti sul quantum.
Dette retribuzioni sono commisurate a quelle della categoria e della
qualifica professionale posseduta dal lavoratore all’atto del
collocamento in aspettativa e vanno adeguate in relazione alla dinamica
salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica, quale
prevista dai contratti collettivi di lavoro. Restano, pertanto, esclusi
eventuali istituti retributivi non previsti dal contratto collettivo di
lavoro, così come anche gli istituti retributivi collegati
all’effettiva prestazione dell’attività
lavorativa.
Differenze
retributive ed onere probatorio
Corte di Cassazione, ordinanza
n. 7696 del 6 aprile 2020
La
Cassazione Civile, con ordinanza 6 aprile 2020, n. 7696, in tema di
differenze retributive, ha stabilito che deve essere rispettato il
principio dell’onere della prova ex articolo 2697, cod. civ.,
secondo il quale gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono
essere allegati e dimostrati da chi li rivendica.
Solo all’esito positivo di tale prova la parte datoriale
è
tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni.
Ferie
dopo un periodo di malattia
Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, sentenza n. 7566 del 27 marzo 2020
La
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 27 marzo 2020, n. 7566,
si è pronunciata sul caso di un dipendente collocatosi
autonomamente in ferie dopo un periodo di malattia, negando la
legittimità della condotta.
Ha precisato che la presenza è necessaria per dare la
possibilità al datore di verificare se è il caso
di
collocare diversamente il lavoratore all’interno
dell’azienda, una volta rientrato dalla malattia, anche in
via
provvisoria e in attesa della visita medica. Il lavoratore assente per
malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla
malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo
della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di
comporto, ma il datore di lavoro è tenuto ad una
considerazione
e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quanto
esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del
comporto.
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