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MAGGIO

Rimborsi spesa e imponibilità IRPEF
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile, ordinanza n. 8489 del 6 maggio 2020

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8489 del 6 maggio 2020, si è pronunciata in merito alla tassazione dei rimborsi per spese di trasferta secondo le previsioni del t.u.i.r., art. 51, comma 5.
Detta norma distingue due diverse modalità di rimborso: quello analitico (o piè di lista) che avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute per il vitto, l’alloggio ed il viaggio, adeguatamente documentate e quello forfetario, in forza del quale al dipendente viene data una provvista di denaro forfettaria con cui sostiene le spese di vitto e alloggio. È inoltre prevista anche una possibilità di rimborso “misto”, ossia in parte analitico ed in parte forfettario.
Nel caso di rimborso analitico non si determina alcun riflesso di tassazione in capo al dipendente, poiché il riconoscimento di detti costi è avvenuto sulla base della documentazione fornita dallo stesso dipendente e non è stato superiore alla spesa effettivamente sostenuta.



Legittimità dell’accertamento bancario per i dipendenti
Cassazione civile, ordinanza n. 104 del 4 gennaio 2019

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 gennaio 2019 n. 104, si è pronunciata in merito alla legittimità dell’accertamento bancario per i dipendenti, confermandola.
In particolare si precisa che la contestazione di redditi ulteriori e diversi - accertati da movimentazioni bancarie - è un’attività di accertamento fiscale avente portata generale e, quindi, non esclusivamente riservata a redditi d’impresa o di lavoro autonomo. Pertanto è ampliabile anche ai lavoratori dipendenti. Inoltre l’onere di provare la provenienza del reddito e il relativo regime di tassazione incombe in capo al contribuente.




Omissioni contributive e limite di applicazione della sanzione penale
Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, sentenza n. 15203 del 15 maggio 2020

La Corte di Cassazione, con sentenza del 15 maggio 2020 n. 15203, ha ribadito il principio giurisprudenziale in tema di mensilità di scadenza dei versamenti contributivi da considerare ai fini dell’applicabilità della sanzione penale.
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad Euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso.




Aspettativa: retribuzione figurativa commisurata a categoria e qualifica
Corte di Cassazione, sentenza n. 7698 del 6 aprile 2020

La Cassazione Civile, con sentenza 6 aprile 2020, n. 7698, si è pronunciata in merito alle retribuzioni da accreditare figurativamente al lavoratore in aspettativa, fornendo chiarimenti sul quantum.
Dette retribuzioni sono commisurate a quelle della categoria e della qualifica professionale posseduta dal lavoratore all’atto del collocamento in aspettativa e vanno adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica, quale prevista dai contratti collettivi di lavoro. Restano, pertanto, esclusi eventuali istituti retributivi non previsti dal contratto collettivo di lavoro, così come anche gli istituti retributivi collegati all’effettiva prestazione dell’attività lavorativa.




Differenze retributive ed onere probatorio
Corte di Cassazione, ordinanza n. 7696 del 6 aprile 2020

La Cassazione Civile, con ordinanza 6 aprile 2020, n. 7696, in tema di differenze retributive, ha stabilito che deve essere rispettato il principio dell’onere della prova ex articolo 2697, cod. civ., secondo il quale gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica.
Solo all’esito positivo di tale prova la parte datoriale è tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni.




Ferie dopo un periodo di malattia
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 7566 del 27 marzo 2020

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 27 marzo 2020, n. 7566, si è pronunciata sul caso di un dipendente collocatosi autonomamente in ferie dopo un periodo di malattia, negando la legittimità della condotta.
Ha precisato che la presenza è necessaria per dare la possibilità al datore di verificare se è il caso di collocare diversamente il lavoratore all’interno dell’azienda, una volta rientrato dalla malattia, anche in via provvisoria e in attesa della visita medica. Il lavoratore assente per malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto, ma il datore di lavoro è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto.