Licenziamento per Gmo e ricorso al lavoro interinale o a termine
Corte di Cassazione, sentenza n. 19731 del 25 luglio 2018

La Corte di Cassazione, con sentenza del 25 Luglio 2018 n. 19731, si pronuncia in merito alla legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a seguito di una riorganizzazione. Detta riorganizzazione aveva previsto in sostituzione del lavoratore licenziato l’assunzione di lavoratori stagionali.
La Corte ha dichiarato la legittimità del licenziamento in quanto il datore di lavoro non aveva proceduto a nuove assunzioni a tempo indeterminato rispetto a posti lasciati vacanti, ricorrendo piuttosto ad una riorganizzazione delle risorse interne, ovvero ad assunzioni stagionali per specifici periodi di punta.
Il ricorso a risorse esterne, infatti, è possibile, perché le maggiorazioni salariali dovute a tali figure sono comunque inferiori ai costi per mantenere un dipendente assunto a tempo indeterminato.

Licenziamenti collettivi e criterio dei carichi familiari

Corte di Cassazione, sentenza n. 20464 del 2 agosto 2018

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20464 del 2 agosto 2018, si è pronunciato in merito all’applicazione del criterio dei carichi di famiglia nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo.
La verifica dei carichi familiari non può solo tenere conto del numero dei soggetti facente parte del nucleo da un punto di vista fiscale, ma deve essere condotta anche in relazione alla reale situazione economica del lavoratore, soprattutto se l’azienda è a conoscenza di tale elemento.
Nel caso di specie è stato disposto il reintegro di un lavoratore, licenziato nell’ambito della procedura collettiva, che pur avendo “solamente” due figli a carico al 50% risulta avere una situazione economica complessiva peggiore rispetto a quella di altri lavoratori.

Infortunio e obbligo di risarcimento del danno non patrimoniale non coperto dall’INAIL
Corte di Cassazione, sentenza n. 20392 del 1° agosto 2018

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20392 del 1° agosto 2018, si è pronunciata in merito all’obbligo del datore di lavoro di risarcire al dipendente vittima di un infortunio sul lavoro il danno non coperto dall’INAIL.
E’ possibile, infatti, che il Giudice accerti la presenza di danni non riconducibili alla normale copertura assicurativa fornita dall’INAIL (i cd. “danni complementari”) e dipendenti dall’infortunio, condannando legittimamente il datore di lavoro al risarcimento secondo le normali procedure previste dalla responsabilità civile.

Cartelle esattoriali: conservazione dei documenti ai fini processuali
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza 30 luglio 2018 n. 143

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con sentenza n. 143 del 30 Luglio 2018, si pronuncia in merito all’obbligo del concessionario di conservazione della matrice o della copia della cartella, con la relazione dell'avvenuta notificazione, per un periodo di tempo superiore ai 5 anni previsti per la conservazione degli atti ai fini amministrativi.
La commissione conferma l’esistenza di tale obbligo evidenziando le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale. In tali casi trovano, infatti, pieno e continuativo vigore le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell'onere probatorio; con la conseguenza che il concessionario sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella. Una cosa è l'obbligo di conservazione a fini amministrativi. organizzativi ed ispettivi, e tutt'altra l'osservanza dell'articolo 2697 cod. civ. non derogato dalla norma speciale.


Redditi prodotti in Francia e obbligo di dichiarazione in Italia
Corte di Cassazione, ordinanza n. 20291 del 31 luglio 2018

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20291 del 31 Luglio 2018, si pronuncia in merito all’obbligo di dichiarare in Italia il reddito prodotto ed assoggettato a tassazione in Francia, in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il reddito percepito in Francia, quale dirigente di società di diritto francese, reddito pacificamente già tassato in Francia, attraverso il meccanismo delle ritenute alla fonte, deve essere dichiarato anche in Italia. È conseguente legittimo, in mancanza di riscontro nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, il recupero a tassazione dell’imposta IRPEF ed Addizionali regionali e comunali IRPEF.