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AGOSTO

Lavoro a termine ed esonero dal contributo addizionale NASpI

Con circolare del 4 agosto 2020 n. 91 l’INPS delinea le fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento NASpI, alla luce delle modifiche normative intervenute (art. 1 c. 12 L. 160/2019; art. 2 c. 28 e 29 L. 92/2019) che hanno ampliato la casistica di ipotesi escluse dal pagamento del contributo addizionale. Il contributo addizionale non si applica, tra l’altro:
-   ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti
-   ai contratti di lavoro in apprendistato
-   ai contratti di lavoro domestico (sono esclusi i rapporti di lavoro domestico a tempo determinato in somministrazione)
-   ai rapporti a tempo determinato degli operai agricoli
-   alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità (art. 8, c. 2, L. 223/ 1991, n. 223)
-   ai contratti di lavoro a tempo determinato - sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali - stipulati in forza di CCNL intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, dopo il 31 dicembre 2011, se detti rinnovi contrattuali contengono - tempo per tempo senza soluzione di continuità - espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali. Resta fermo che l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del CCNL.
La circolare, dopo aver individuato le fattispecie soggette al contributo addizionale ma escluse dall’applicazione dell’incremento, si chiude con le istruzioni operative relative anche ai periodi pregressi. 



Regime decadenziale istanze Cigo, Aso, Cigd e Cisoa: istruzioni operative

L’Inps, con messaggio n. 3007 del 31 luglio 2020, ha fornito istruzioni operative relative alla disciplina decadenziale relativa ai pagamenti diretti erogati dall’INPS di CIGD, CIGO e ASO in seguito alle modifiche intervenute con la conversione in Legge del D.L. 34/2020.



Fondo nuove competenze: le novità

L’art. 4 del decreto agosto ha previsto modifiche alla disciplina del Fondo Nuove Competenze introdotto dal DL 34/2020 per incentivare la formazione in azienda attraverso il finanziamento delle ore di lavoro dedicate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze.
In particolare, l’accesso al fondo è stato previsto anche per l’anno 2021 e anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
Viene, inoltre, incrementato il fondo in oggetto.



Nuova proroga di NASpI e DIS-COLL

Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza (art. 5 DL 104/2020).
Il DL 34/2020 all’art. 92 aveva previsto una iniziale e proroga di due mesi delle suddette prestazioni, il cui periodo di fruizione terminava nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, a condizione che il percettore non fosse beneficiario delle seguenti indennità:
-    indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27 DL 18/2020)
-    indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28 DL 18/2020)
-    indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 DL 18/2020)
-    indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30 DL 18/2020)
-    indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38 DL 18/2020)
-    istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44 DL 18/2020)
-    nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 84 DL 34/2020)
-    indennità per i lavoratori domestici (art. 85 DL 34/2020)
-    indennità per lavoratori sportivi (art. 98 DL 34/2020).





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