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Lavoro
a termine ed esonero dal contributo addizionale NASpI
Con
circolare del 4 agosto 2020 n. 91 l’INPS delinea le
fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse
dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di
finanziamento NASpI, alla luce delle modifiche normative intervenute
(art. 1 c. 12 L. 160/2019; art. 2 c. 28 e 29 L. 92/2019) che hanno
ampliato la casistica di ipotesi escluse dal pagamento del contributo
addizionale. Il contributo addizionale non si applica, tra
l’altro:
- ai lavoratori assunti a termine in sostituzione
di lavoratori assenti
- ai contratti di lavoro in apprendistato
- ai contratti di lavoro domestico (sono esclusi i
rapporti di lavoro domestico a tempo determinato in somministrazione)
- ai rapporti a tempo determinato degli operai
agricoli
- alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori
in mobilità (art. 8, c. 2, L. 223/ 1991, n. 223)
- ai contratti di lavoro a tempo determinato -
sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento
di attività stagionali - stipulati in forza di CCNL
intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, dopo il 31
dicembre 2011, se detti rinnovi contrattuali contengono - tempo per
tempo senza soluzione di continuità - espresso riferimento a
quelle attività stagionali individuate dai CCNL stipulati
entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le
attività produttive definite stagionali. Resta fermo che
l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori
attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del
CCNL.
La circolare, dopo aver individuato le fattispecie soggette al
contributo addizionale ma escluse dall’applicazione
dell’incremento, si chiude con le istruzioni operative
relative anche ai periodi pregressi.
Regime
decadenziale istanze Cigo, Aso, Cigd e Cisoa: istruzioni operative
L’Inps,
con messaggio n. 3007 del 31 luglio 2020, ha fornito istruzioni
operative relative alla disciplina decadenziale relativa ai pagamenti
diretti erogati dall’INPS di CIGD, CIGO e ASO in seguito alle
modifiche intervenute con la conversione in Legge del D.L. 34/2020.
Fondo
nuove competenze: le novità
L’art.
4 del decreto agosto ha previsto modifiche alla disciplina del Fondo
Nuove Competenze introdotto dal DL 34/2020 per incentivare la
formazione in azienda attraverso il finanziamento delle ore di lavoro
dedicate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze.
In particolare, l’accesso al fondo è stato
previsto anche per l’anno 2021 e anche per favorire percorsi
di ricollocazione dei lavoratori.
Viene, inoltre, incrementato il fondo in oggetto.
Nuova
proroga di NASpI e DIS-COLL
Le
prestazioni di NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini nel
periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020,
sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di
scadenza (art. 5 DL 104/2020).
Il DL 34/2020 all’art. 92 aveva previsto una iniziale e
proroga di due mesi delle suddette prestazioni, il cui periodo di
fruizione terminava nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e
il 30 aprile 2020, a condizione che il percettore non fosse
beneficiario delle seguenti indennità:
- indennità professionisti e
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
(art. 27 DL 18/2020)
- indennità lavoratori
autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28 DL 18/2020)
- indennità lavoratori
stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 DL 18/2020)
- indennità lavoratori del
settore agricolo (art. 30 DL 18/2020)
- indennità lavoratori dello
spettacolo (art. 38 DL 18/2020)
- istituzione del Fondo per il reddito di
ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
(art. 44 DL 18/2020)
- nuove indennità per i
lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art.
84 DL 34/2020)
- indennità per i lavoratori
domestici (art. 85 DL 34/2020)
- indennità per lavoratori
sportivi (art. 98 DL 34/2020).
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