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AGOSTO

Prestazione attività esterna del dipendente in malattia
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11702 del 17 giugno 2020

La Corte di Cassazione, con sentenza del 17 giugno 2020, n. 11702, si è pronunciata in tema di licenziamento del lavoratore che ha prestato attività lavorativa esterna durante la malattia.
Alla condotta in esame è stato riconosciuto rilievo disciplinare non solo nell’ipotesi di simulazione della malattia ma anche nell’ipotesi in cui la ripresa lavorativa del lavoratore ammalato sia anche solo messa in pericolo dal comportamento imprudente dello stesso da valutarsi con giudizio ex ante (Cass. 29/11/2012, n. 21253; Cass. 01/07/2005 n. 14046).
Nel caso di specie il licenziamento è stato ritenuto nullo in quanto le ragioni di salute alla base dell’assenza dal servizio non sono risultate simulate e la condotta addebitata, pur sussistente, non presenta profili di illiceità in quanto non pregiudica il rientro in servizio.



Indennità di trasferta per addetti ai cantieri: trattamento fiscale
Corte di Cassazione, n. 14047 del 7 luglio 2020

La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 luglio 2020, n. 14047, si è pronunciata in merito all’imponibilità delle indennità di trasferta erogate dal datore di lavoro ai dipendenti addetti a cantieri che svolgono attività di manutenzione e ristrutturazione presso aziende clienti con sedi in varie località.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto dette indennità parzialmente imponibili, in quanto rientrano nel concetto di retribuzione non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell’esercizio dell’attività lavorativa, ma anche tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni. In particolare, per quanto riguarda la prestazione lavorativa in situazione di trasferta, essa comporta un maggior disagio, che deve essere appositamente compensato, sicché la relativa indennità generalmente ha una duplice funzione, risarcitoria o meglio restitutoria delle maggiori spese sopportate nell’interesse del datore di lavoro, e retributiva del maggior disagio e tale principio va applicato ai dipendenti in questione.




Sanzione penale e provvedimento disciplinare
Corte di Cassazione, sentenza n. 15228 del 16 luglio 2020

La Corte di Cassazione, con sentenza 16 luglio 2020, n. 15228, afferma che, in tema di licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, complessivamente considerati, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, singolarmente considerati, detto potere, anche se è sopraggiunta una sanzione penale.



Divieto di discriminazioni in base al genere sessuale: attenuazione dell’onere probatorio
Corte di Cassazione, sentenza n. 11530 del 15 giugno 2020

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 giugno 2020, n. 11530, si pronuncia sul tema della ripartizione dell’onere probatorio nelle cause aventi ad oggetto discriminazioni di genere dei lavoratori da parte del datore.
L’articolo 40, D.Lgs. 198/2006, non stabilisce un’inversione dell’onere probatorio, ma solo un’attenuazione del regime probatorio ordinario, prevedendo a carico del soggetto convenuto l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della discriminazione. Ciò, tuttavia, solo dopo che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi ai comportamenti discriminatori lamentati, purché idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso.




Malattia e verifiche tramite investigatori
Cassazione Civile, ordinanza n. 11697 del 17 giugno 2020 

La Cassazione Civile, con ordinanza del 17 giugno 2020, n. 11697, ha confermato la possibilità per il datore di lavoro di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza. Ciò anche tramite il ricorso ad investigatori.








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