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NOVEMBRE 2015
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Rimborsi chilometrici al personale dipendente
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015 ha affermato che se la distanza percorsa in auto dal dipendente dalla propria abitazione alla località di missione è inferiore rispetto a quella calcolata partendo dalla sede di servizio ed al dipendente viene riconosciuto, in base alla c.d. tabella ACI, un rimborso chilometrico minore rispetto a quello che sarebbe spettato partendo dalla sede, questo è escluso dalla tassazione secondo la previsione contenuta nell’articolo 51, comma 5, secondo periodo, del Tuir (DPR . n. 917/1986).
Invece, nell'ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR.


Esonero contributivo e operazioni societarie
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 25 del 5 novembre 2015, ha risposto ad un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 118, Legge n. 190/2014, concernente l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015. In particolare, l’istante chiede se ai sensi della disposizione citata nelle ipotesi di operazioni societarie, quali ad esempio la fusione, la società incorporante possa fruire del suddetto esonero, laddove l’operazione stessa venga posta in essere nell’anno 2016. Il Ministero preliminarmente richiama il disposto normativo dell’articolo 2112 c.c., comma 1 ai sensi del quale “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, e il comma 5 della medesima norma che precisa inoltre, che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi. Con specifico riferimento alla fruizione degli sgravi contributivi previsti dall’art. 1, comma 118, Legge n. 190/2014, nei casi sopra descritti, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso. Alla luce delle osservazioni svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che il cessionario incorporante abbia il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.
Ulteriori precisazioni del Ministero del Lavoro sulla nuova CIGS
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 30 del 9 novembre 2015, fornisce ulteriori precisazioni in materia di CIGS a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, con riferimento:
-    al campo di applicazione della CIGS, viene precisato che vi rientrano le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano e manipolano prodotti agricoli, nonché le imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli;
-    alla causale di intervento “crisi aziendale” e, nello specifico, alla fattispecie della crisi per cessazione di attività, viene chiarito che, con riferimento all’unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito del trattamento di cassa integrazione guadagni per tale motivo (anche in costanza della normativa previgente), non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per qualunque causale, in quanto l’unità produttiva è evidentemente cessata;
-    alle modalità di presentazione dell’istanza, viene disposta che, al fine di consentire il completamento dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione e dei contratti di solidarietà già avviati in vigenza della vecchia normativa, alle istanze di proroga si applicano le regole di cui alla normativa previgente, comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto, purché la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015.
Assunzione di giornalisti: applicabile l’esonero contributivo triennale
Con Nota protocollo n. 15483 del 16 ottobre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recepito la Delibera del Consiglio di amministrazione INPGI n. 52 del 15 ottobre 2015 che estende l’applicazione dell’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 all’assunzione a tempo indeterminato di giornalisti.
L’INPGI, con propria circolare (n. 7 del 6 novembre 2015), fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’esonero contributivo triennale anche nei casi di assunzione di giornalisti.
L’esonero contributivo è efficace a prescindere dallo status professionale del giornalista  (professionista, pubblicista o praticante) ed è applicabile anche
-    alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro a termine;
-    alla conversione di una collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
La domanda deve essere inviata all’INPGI entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Sono esonerati dalla presentazione i datori di lavoro che hanno già richiesto l’applicazione delle agevolazioni di cui al DPCM 30 settembre 2014, le cui richieste saranno riesaminate d’ufficio.