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FEBBRAIO 2015
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Disciplina e prassiScarica PDF
INPS: proroga della CIGS e della mobilità in deroga per il 2014
L’Inps ha emanato il messaggio n. 848 del 3 febbraio 2015, con il quale fornisce le istruzioni operative al Decreto Interministeriale n. 87342/2015, che ha prorogato per l’anno 2014:
•    la CIGS in deroga per il 2014 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del trattamento.
•    la mobilità in deroga per il 2014 per i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento CIGS.
L’Istituto, in particolare ricorda che i destinatari della proroga del trattamento di mobilità sono i lavoratori che, prima del licenziamento, hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 4, c. 21, Legge n. 608/96, e i cui nominativi sono stati individuati dal Ministero del Lavoro con specifici decreti.

INAIL: lavoratori operanti in Paesi extracomunitari – retribuzioni convenzionali per l’anno 2015
L’Inail ha emanato la circolare n. 28 del 6 febbraio 2015, con cui comunica le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2015 dovuti per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari.
La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai cittadini comunitari (Trattato dell’Unione europea, parte seconda – non discriminazione e cittadinanza dell’Unione, art. 18 del TCE) e ai cittadini extracomunitari.
Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali ad esempio, le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali.
Tali retribuzioni valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.
Garante della privacy – permessi sanitari con dati generici

Il certificato di presenza in ospedale che occorre portare al datore di lavoro per giustificare un’assenza non deve riportare né il reparto in cui il paziente si è recato, né la specializzazione del medico che attesta la presenza. Se le riportasse, violerebbe la normativa sulla privacy. Ciò vale indipendentemente dal fatto che il lavoratore fosse lui stesso il paziente oppure accompagnasse una persona che per legge ha diritto a farsi assistere da lui. Lo ha precisato il Garante della privacy in un’istruttoria avviata nei confronti di un policlinico segnalato da un paziente proprio per il fatto che il certificato rilasciato riportava indicazioni che potenzialmente sono idonee a svelare lo stato di salute dell’interessato.
In sostanza, le attestazioni devono essere di carattere generico perché l’unico dato rilevante ai fini del datore è la presenza della persona in un dato ospedale in un certo orario.

Istruzioni INPS per la fruizione dell’esonero contributivo triennale introdotto dalla legge di stabilità 2015
L’Inps, con il messaggio n. 1144 del 13 febbraio 2015 ha fornito, ai datori di lavoro, le istruzioni tecniche per la fruizione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, introdotto dalla legge di stabilità 2015.
Per usufruirne sarà necessario richiedere, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, l’attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015”.
La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2015-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro sempre attraverso il medesimo cassetto previdenziale.
Nel messaggio vengono altresì forniti chiarimenti in merito alla modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso UniEmens anche nei casi di superamento della soglia massima mensile.
Programma Garanzia Giovani
Il Decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 amplia ulteriormente la platea di assunzioni agevolabili di giovani riconducibili alla definizione di NEET (acronimo inglese di Not engaged in Education, Employment or Training).
In particolare il Decreto in esame ammette all’incentivo
•    i rapporti a tempo determinato che, a seguito di proroga portino ad una durata complessiva del rapporto pari o superiore a 6 mesi;
•    i rapporto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
Quanto alla cumulabilità dell’incentivo in oggetto con altri,  il Decreto precisa che l’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori, ovvero con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.
Con recente Messaggio (n. 1316 del 20 febbraio 2015) l’INPS ha altresì reso noto che sono state aggiornate le procedure informatiche al fine del corretto invio delle istanze relative alle assunzioni decorrenti dal 1° maggio 2014.