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Disciplina
e prassiScarica
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Benefici
economici e contributivi di cui alla legge n. 92/2012 art. 4, comma 12
Con
interpello n. 3 del 6 marzo 2015, il Ministero del Lavoro
è intervenuto in merito alla corretta interpretazione
dell’art. 4, comma 12, Legge n. 92/2012, concernente la
disciplina degli incentivi economici e contributivi
all’assunzione.
In particolare, è stato chiarito se gli incentivi previsti per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità spettino anche nei seguenti casi:
Altresì gli incentivi non sono riconosciuti nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, o l’utilizzatore con contratto di somministrazione, abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvo i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione risultino finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva).
Alla luce delle osservazioni svolte, il Ministero ha quindi chiarito che laddove le imprese intendano assumere i medesimi lavoratori licenziati per crisi aziendale, in violazione di un diritto di precedenza contemplato dal CCNL di categoria anche dopo i successivi sei mesi dalla data del licenziamento previsti dalla legge, non possano fruire degli incentivi in argomento in quanto si tratterebbe di assunzioni disposte in violazione di un preesistente obbligo contrattuale.
In particolare, è stato chiarito se gli incentivi previsti per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità spettino anche nei seguenti casi:
- nei confronti di imprese per cui è stato omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis, L. fallimentare);
- ad imprese che, a seguito di licenziamenti collettivi effettuati per crisi aziendale, intendono assumere gli stessi lavoratori licenziati per cui vige il diritto di precedenza anche dopo i successivi sei mesi dalla data di licenziamento, in virtù di accordi sottoscritti dalle organizzazione sindacali territoriali firmatarie del CCNL di categoria;
- per imprese che, in caso di cambio appalto per servizi identici e ripetitivi, non procedono all’assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa in conformità alla clausola sociale prevista dal CCNL di categoria.
Altresì gli incentivi non sono riconosciuti nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, o l’utilizzatore con contratto di somministrazione, abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvo i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione risultino finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva).
Alla luce delle osservazioni svolte, il Ministero ha quindi chiarito che laddove le imprese intendano assumere i medesimi lavoratori licenziati per crisi aziendale, in violazione di un diritto di precedenza contemplato dal CCNL di categoria anche dopo i successivi sei mesi dalla data del licenziamento previsti dalla legge, non possano fruire degli incentivi in argomento in quanto si tratterebbe di assunzioni disposte in violazione di un preesistente obbligo contrattuale.
Adempimenti
amministrativi e termini scadenti di sabato
L’INAIL, con nota prot. 1550 del 2 marzo 2015,
ha fornito chiarimenti in merito all’irrogazione di sanzioni
amministrative formali qualora il termine previsto dall’art.
12, commi 3 e 4, D.P.R. n. 1124/1965, scada nella giornata di sabato e
l’adempimento previsto sia posto in essere il primo giorno
lavorativo successivo.
Mancando nell’ambito degli adempimenti amministrativi una norma di carattere generale sul computo dei termini, l’Istituto, per dare risposta al quesito sottopostogli, ha analizzato le disposizioni contenute nel Codice del Processo Amministrativo e del Codice di Procedura Civile. Dopo aver altresì acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura Generale dell’Istituto, è stato ritenuto di poter applicare le predette norme (D.Lgs. n. 104/2010 e art. 155, comma IV, c.p.c.) in via analogica anche agli adempimenti amministrativi. Pertanto l’Inail ha concluso che, qualora la scadenza del termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 12 DPR n. 1224/1965 (e riguardanti eventuali modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione, la cessazione della lavorazione, variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell’azienda) scada di sabato, l’adempimento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Mancando nell’ambito degli adempimenti amministrativi una norma di carattere generale sul computo dei termini, l’Istituto, per dare risposta al quesito sottopostogli, ha analizzato le disposizioni contenute nel Codice del Processo Amministrativo e del Codice di Procedura Civile. Dopo aver altresì acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura Generale dell’Istituto, è stato ritenuto di poter applicare le predette norme (D.Lgs. n. 104/2010 e art. 155, comma IV, c.p.c.) in via analogica anche agli adempimenti amministrativi. Pertanto l’Inail ha concluso che, qualora la scadenza del termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 12 DPR n. 1224/1965 (e riguardanti eventuali modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione, la cessazione della lavorazione, variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell’azienda) scada di sabato, l’adempimento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Obbligo
assicurativo anche per l’amministratore unico di
società
In
materia di obbligo assicurativo, l’INAIL ha chiarito che
anche per l’amministratore unico di società va
considerato obbligatorio l’assoggettamento
all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Nello specifico l’INAIL, con la Nota n. 1501 del 27 febbraio 2015, ha precisato che, ai fini dell’assoggettamento all’obbligo assicurativo dell’amministratore unico di società, lo stesso non va considerato escluso in ragione dell’assenza di un rapporto di dipendenza del soggetto con la società. La dipendenza funzionale, posta a base dell’obbligo assicurativo dalla giurisprudenza consolidata, non richiede che tra i soci esercenti attività manuale in favore della società e la società medesima intercorra un rapporto di subordinazione vero e proprio, ma vuole significare lo svolgimento di un’attività materiale, diretta al conseguimento dello scopo sociale, inserita all’interno dell’organizzazione sociale e con gli strumenti da questa forniti. Pertanto l’amministratore unico che sia socio della società che gestisce e che svolge un’attività manuale protetta, si trova anch’egli in posizione di “dipendenza funzionale” rispetto alla società da esso somministrata, beninteso quando svolge manualmente una delle attività protette, ai sensi dell’art. 1 del DPR 1124/65, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.
Nello specifico l’INAIL, con la Nota n. 1501 del 27 febbraio 2015, ha precisato che, ai fini dell’assoggettamento all’obbligo assicurativo dell’amministratore unico di società, lo stesso non va considerato escluso in ragione dell’assenza di un rapporto di dipendenza del soggetto con la società. La dipendenza funzionale, posta a base dell’obbligo assicurativo dalla giurisprudenza consolidata, non richiede che tra i soci esercenti attività manuale in favore della società e la società medesima intercorra un rapporto di subordinazione vero e proprio, ma vuole significare lo svolgimento di un’attività materiale, diretta al conseguimento dello scopo sociale, inserita all’interno dell’organizzazione sociale e con gli strumenti da questa forniti. Pertanto l’amministratore unico che sia socio della società che gestisce e che svolge un’attività manuale protetta, si trova anch’egli in posizione di “dipendenza funzionale” rispetto alla società da esso somministrata, beninteso quando svolge manualmente una delle attività protette, ai sensi dell’art. 1 del DPR 1124/65, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.
Estensione
della CIGS alle imprese soggette a procedure concorsuali
Il Ministero del Lavoro,
nella Circolare n. 4 del 2 marzo 2015, ha fornito chiarimenti in merito
all’ambito di applicazione della CIGS alle imprese soggette a
procedure concorsuali (art. 3 comma 1 della Legge n. 223/1191) e alla decorrenza dei relativi
trattamenti di integrazione salariale. Il Ministero ha precisato che
l'impresa interessata da una procedura concorsuale, con prosecuzione anche parziale dell'attività, può
richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale,
anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione
alla relativa procedura concorsuale.
Cig
Straordinaria: proroga a 24 mesi per cessazione attività
Sulla base di quanto
previsto dalla legge di stabilità 2015 che ha stabilito il
finanziamento per le proroghe a ventiquattro mesi della Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria per cessazione di
attività, esteso all’anno 2015, nel limite di 60
milioni di euro, il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 1
del 22 gennaio 2015, con cui ha confermato che, in attesa dei decreti
di autorizzazione, possono essere autorizzati i trattamenti relativi al
secondo anno di crisi per cessazione di attività che hanno
inizio del corso dell’anno 2015 fino a concorrenza delle
contingentate risorse finanziarie. Questo al fine di consentire il
completamento dei piani di gestione degli esuberi a 24 mesi
già concordati con accordi sottoscritti in sede
ministeriale. Pertanto, il Ministero rende noto che
provvederà ad emanare, previa istruttoria relativa alla
verifica dei presupposti normativi, decreti di autorizzazione del
trattamento straordinario di integrazione salariale fino a concorrenza
delle risorse finanziarie stanziate, riferendosi anche a programmi del
secondo anno di proroga della cigs per cessazione aziendale –
oggetto di accordi già stipulati in sede ministeriale
– che abbiano avuto inizio oltre il limite temporale del 31
dicembre 2014 e, comunque, entro il 31 dicembre 2015.
Addizionale CIG: nuove regole per l’utilizzo della causale in F24
Con la risoluzione n. 31/E del 23
marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a modificare le
istruzioni di compilazione del modello F24 per il versamento delle
somme dovute all’INPS per il recupero del contributo addizionale
Cassa integrazione guadagni. La causale deve essere indicata nella
sezione INPS, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, riportando nel
campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la
quale è aperta la posizione contributiva aziendale; nel campo
“matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice
identificativo dei contributi oggetto di recupero (14 caratteri), come
da comunicazione inviata dall’INPS; nel campo “periodo di
riferimento”, l’inizio e la fine del periodo cui si
riferiscono i contributi oggetto di recupero, come da comunicazione
inviata dall’INPS. Sono comunque fatte salve le ulteriori
istruzioni previste in sede di istituzione della causale contributo
“RCAD”.
L’efficacia operativa delle nuove regole di compilazione decorre dal 25 marzo 2015.
L’efficacia operativa delle nuove regole di compilazione decorre dal 25 marzo 2015.