Disciplina
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Congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti prorogati anche per il 2017
L’INPS,
con messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, informa che i congedi
obbligatori per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati
anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno
solare 2017. Il congedo obbligatorio è pari a 2 giorni da
fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o
dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di
adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore. Il congedo
facoltativo invece non è stato prorogato per l’anno 2017 e
pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte
dell’Istituto. A tal proposito si precisa quindi che non potranno
essere presentate domande all’Istituto e, per tutto l’anno
solare 2017, non dovranno essere esposte in Uniemens né giornate
di assenza con causale MA9 né importi da porre a conguaglio con
causale L061.
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Rottamazione dei ruoli e DURC positivo: l’INPS chiarisce i dubbi interpretativiIn caso di adesione alla procedura di rottamazione dei ruoli, solo dal pagamento della prima rata sarà possibile per l’INPS e per l’INAIL attestare la regolarità contributiva. E’ quanto ha chiarito l’INPS con il messaggio n. 824 del 2017, specificando che, in tali casi, si ritiene avviato un percorso di regolarizzazione del contribuente sui debiti oggetto della definizione agevolata salvo l’eventuale comunicazione, da parte dell’agente di riscossione, del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste.
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Grafica ed editoria - Aziende industriali - Assistenza sanitariaCon l'accordo 3 marzo 2017 Assografici, Aie e Anes con Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno confermato anche per l'anno 2017 l'iscrizione automatica al fondo Salute Sempre di tutti i lavoratori a tempo indeterminato non beneficiari di altre forme di assistenza sanitaria integrativa equivalenti ed il contributo di Euro 120,00 a totale carico del datore di lavoro.
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Inps - Obblighi in materia di censimento delle unità produttiveL’istituto con propria circolare n. 56/2017 fornisce i chiarimenti relativi alla procedura di Iscrizione e Variazione Azienda in riferimento alla codifica delle attività non censite dall’Istat e in riferimento al concetto di unità produttiva. In particolare l’Inps ribadisce che l’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma. Operativamente l’Istituto ricorda che, nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, nell’ambito dell’elemento DenunciaIndividuale, viene introdotto il nuovo elemento denominato UnitaProduttiva. Sarà cura dei datori di lavoro verificare, ed eventualmente aggiornare, il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell’elemento UnitaProduttiva.
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Assegno di solidarietà erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS)L’INPS, con il Messaggio n. 1133 del 13 marzo 2017, fornisce chiarimenti sui termini di presentazione al Fondo di integrazione salariale (FIS) delle domande di assegno di solidarietà.
Preme ricordare, a riguardo, che le istanze di accesso all’assegno di solidarietà garantite dal FIS devono essere presentate telematicamente all’INPS entro 7 giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale e che la riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L’INPS precisa che i suddetti termini non sono stati previsti come termini di decadenza ed assumono, pertanto, natura ordinatoria.
Il Ministero del Lavoro, nel prendere atto della mancata previsione nei decreti di un effetto decadenziale conseguente alla presentazione tardiva della domanda, ritiene che si possa applicare la regola generale secondo la quale l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda. Quest’ultimo termine costituisce, sempre ad avviso del Ministero, il dies a quo al quale ancorare la decorrenza della riduzione dell’attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CIGS aree di crisi industriale complessa - Proroga per il 2017Il Ministero del lavoro, con la circolare 24 marzo 2017, n. 7, fornisce gli elementi distintivi che differenziano la misura, introdotta dall'art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015, dell'intervento straordinario di integrazione salariale destinato alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, prorogato per l'anno 2017 dal D.L. n. 244/2016.
In particolare, il trattamento di integrazione salariale straordinario per il 2017 è destinato a quelle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di CIGS, conclusi nell'arco temporale 2016-2017, si trovino, nel 2017, nell'impossibilità di ricorrere ulteriormente ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso.
Il trattamento di CIGS può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per l'anno 2017. A tal fine, in considerazione della specialità della normativa in esame, in presenza di un accordo sottoscritto nell'anno 2017, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2017, è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2017, fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola regione. Saranno prese in considerazione solo le istanze presentate entro il 31 dicembre 2017, con accordo ministeriale sottoscritto nel 2017 e, naturalmente, con sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2017.