Arlati Ghislandi
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MARZO 2017
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GiurisprudenzaScarica PDF
Contestazione disciplinare tardiva: illegittimità del licenziamento
Corte di Cassazione, sentenza 31 gennaio 2017, n. 2513 
Con la sentenza n. 2513 del 31 gennaio 2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla sanzione irrogabile in caso di licenziamento disciplinare per assenza arbitraria, protrattasi per un periodo superiore a quello consentito dal CCNL.
La Corte ha precisato a riguardo che un fatto non tempestivamente contestato ex art. 7 L. n. 300/70 deve essere considerato come "insussistente" non possedendo l'idoneità ad essere verificato in giudizio. Si tratta in realtà di una violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro a carattere radicale che, coinvolgendo i diritti di difesa del lavoratore, impedisce in radice che il Giudice accerti la sussistenza o meno del " fatto", e quindi di valutarne la commissione effettiva, anche a fini della scelta tra i vari regimi sanzionatori. Ne consegue che trova applicazione la tutela reintegratoria ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in presenza delle condizioni di legge.
Né rileva il fatto che non vi sia stato alcun pregiudizio per la difesa del lavoratore, in quanto il ritardo abnorme nella contestazione viola ogni principio di trasparenza e comporta la compromissione dei diritti di difesa.
In particolare la contestazione era intervenuta 15 mesi dopo la riammissione in servizio su ordine del Giudice, rifiutata dalla lavoratrice.