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Attività di vigilanza: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
L’INL
con circolare 28 febbraio 2019 n. 5 ha dettato le linee guida per
l’attività di vigilanza in materia di intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro perseguite a norma dell’art.
603 bis c.p.
L’Ispettorato ha rilevato come sono sempre più frequenti
comportamenti riconducibili alle fattispecie di reato disciplinate
dall’art. 603 bis c.p. nell’ambito di attività di
servizi esercitate da imprese che realizzano forme di intermediazione
illecita lucrando su un abbattimento abnorme dei costi del lavoro a
danno dei lavoratori e degli istituti previdenziali.
Nello specifico l'attività investigativa deve essere pianificata, tranne che nelle ipotesi di arresto in
flagranza, con i Magistrati delle competenti Procure della Repubblica
ed i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro e deve essere
finalizzata a ricostruire l'intera filiera e accertare l'esistenza
degli elementi che integrano il reato di cui all’art. 603 bis
c.p.; va poi ricordato che rispetto al reato in questione, oltre
all’arresto in flagranza, è prevista:
- la possibilità di ricorso alle intercettazioni (art. 266 c.p.p.);
- la confisca obbligatoria delle “cose che servirono o furono destinate alla commissione del delitto e dei
proventi da esso derivanti” (anche per equivalente) in caso di condanna o patteggiamento;
- la confisca allargata per sproporzione di denaro, beni oltre utilità di cui il condannato non possa
giustificare la provenienza e di cui risulti titolare in valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla propria
attività economica.
Nel caso dell'intermediazione illecita l’accertamento deve essere effettuato oltre che nei confronti
dell’intermediario, anche nei confronti dell’utilizzatore.
La circolare si compone anche di un allegato contenente una griglia di
massima di domande da sottoporre alle vittime dei reati di
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro finalizzate
all’acquisizione degli elementi costitutivi delle fattispecie in
esame.
Quota 100: verifica della cessazione dell’attività di lavoro dipendente
L’INPS
con messaggio 11 marzo 2019, n. 1008 ha concesso in via straordinaria
ed esclusivamente per le pensioni quota 100 con decorrenza 1 aprile
2019, la possibilità di procedere alla liquidazione provvisoria
della pensione anche in mancanza di un dato certificato dal datore di
lavoro attraverso le comunicazioni obbligatorie Unilav attestante
l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La
liquidazione della pensione avverrà sulla base delle
dichiarazioni di cessazione contenute nella domanda, al ricorrere dei
requisiti prescritti. Rimane fermo che, successivamente alla
disponibilità dell’Unilav e dei dati relativi alla
cessazione, le liquidazioni delle pensioni effettuate in via
provvisoria dovranno essere verificate e si dovrà procedere al
recupero degli eventuali ratei indebiti corrisposti al richiedente nel
caso di difformità tra la dichiarazione resa nella domanda e le
informazioni presenti nell’Unilav.
Contribuzione volontaria per l’anno 2019
L’INPS
con Circolare 13 marzo 2019 n. 42 ha reso noti gli importi dei
contributi dovuti per l’anno 2019 dai prosecutori volontari
(lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti
alla Gestione Separata) a seguito della variazione annuale
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati.
Recidiva per lavoro irregolare e sicurezza
L’INL
con nota del 14 marzo 2019 n. 2594 ha fornito precisazioni in merito
all’individuazione della recidiva che determina il raddoppio
delle maggiorazioni da applicarsi alle sanzioni in caso di violazioni
in materia di lavoro irregolare e di salute e sicurezza introdotte
dalla c.d. Legge di Bilancio 2019.
L’Ispettorato rivela come ai fini della recidiva il trasgressore
vada individuato nella persona fisica che agisce per conto
dell’eventuale persona giuridica (generalmente coincidente con il
legale rappresentante dell’impresa o persona delegata
all’esercizio dei poteri). Conseguentemente, non si potrà
configurare la recidiva laddove le sanzioni, pur riferibili
indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da
trasgressori diversi. Analogamente, non potrà tenersi conto di
violazioni commesse dalla medesima persona fisica che abbia agito per
conto di persone giuridiche diverse.
Ai fini della definizione della recidiva rivelano anche gli illeciti
commessi prima dell’entrata in vigore della c.d. Legge di
Bilancio: rilevano gli illeciti divenuti definitivi (ordinanza
ingiunzione non impugnata ovvero sentenza definitiva) nei tre anni
precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito.
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