Attività di vigilanza: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 

L’INL con circolare 28 febbraio 2019 n. 5 ha dettato le linee guida per l’attività di vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro perseguite a norma dell’art. 603 bis c.p.
L’Ispettorato ha rilevato come sono sempre più frequenti comportamenti riconducibili alle fattispecie di reato disciplinate dall’art. 603 bis c.p. nell’ambito di attività di servizi esercitate da imprese che realizzano forme di intermediazione illecita lucrando su un abbattimento abnorme dei costi del lavoro a danno dei lavoratori e degli istituti previdenziali. 
Nello specifico l'attività investigativa deve essere pianificata, tranne che nelle ipotesi di arresto in
flagranza, con i Magistrati delle competenti Procure della Repubblica ed i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro e deve essere finalizzata a ricostruire l'intera filiera e accertare l'esistenza degli elementi che integrano il reato di cui all’art. 603 bis c.p.; va poi ricordato che rispetto al reato in questione, oltre all’arresto in flagranza, è prevista:
- la possibilità di ricorso alle intercettazioni (art. 266 c.p.p.);
- la confisca obbligatoria delle “cose che servirono o furono destinate alla commissione del delitto e dei
proventi da esso derivanti” (anche per equivalente) in caso di condanna o patteggiamento;
- la confisca allargata per sproporzione di denaro, beni oltre utilità di cui il condannato non possa
giustificare la provenienza e di cui risulti titolare in valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla propria
attività economica.
Nel caso dell'intermediazione illecita l’accertamento deve essere effettuato oltre che nei confronti
dell’intermediario, anche nei confronti dell’utilizzatore.
La circolare si compone anche di un allegato contenente una griglia di massima di domande da sottoporre alle vittime dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro finalizzate all’acquisizione degli elementi costitutivi delle fattispecie in esame.
Quota 100: verifica della cessazione dell’attività di lavoro dipendente

L’INPS con messaggio 11 marzo 2019, n. 1008 ha concesso in via straordinaria ed esclusivamente per le pensioni quota 100 con decorrenza 1 aprile 2019, la possibilità di procedere alla liquidazione provvisoria della pensione anche in mancanza di un dato certificato dal datore di lavoro attraverso le comunicazioni obbligatorie Unilav attestante l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La liquidazione della pensione avverrà sulla base delle dichiarazioni di cessazione contenute nella domanda, al ricorrere dei requisiti prescritti. Rimane fermo che, successivamente alla disponibilità dell’Unilav e dei dati relativi alla cessazione, le liquidazioni delle pensioni effettuate in via provvisoria dovranno essere verificate e si dovrà procedere al recupero degli eventuali ratei indebiti corrisposti al richiedente nel caso di difformità tra la dichiarazione resa nella domanda e le informazioni presenti nell’Unilav. 

Contribuzione volontaria per l’anno 2019

L’INPS con Circolare 13 marzo 2019 n. 42 ha reso noti gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2019 dai prosecutori volontari (lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata) a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.  

Recidiva per lavoro irregolare e sicurezza

L’INL con nota del 14 marzo 2019 n. 2594 ha fornito precisazioni in merito all’individuazione della recidiva che determina il raddoppio delle maggiorazioni da applicarsi alle sanzioni in caso di violazioni in materia di lavoro irregolare e di salute e sicurezza introdotte dalla c.d. Legge di Bilancio 2019.
L’Ispettorato rivela come ai fini della recidiva il trasgressore vada individuato nella persona fisica che agisce per conto dell’eventuale persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio dei poteri). Conseguentemente, non si potrà configurare la recidiva laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi. Analogamente, non potrà tenersi conto di violazioni commesse dalla medesima persona fisica che abbia agito per conto di persone giuridiche diverse.
Ai fini della definizione della recidiva rivelano anche gli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore della c.d. Legge di Bilancio: rilevano gli illeciti divenuti definitivi (ordinanza ingiunzione non impugnata ovvero sentenza definitiva) nei tre anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito.