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In particolare è stato chiesto al Ministero se, a seguito del suddetto intervento normativo che prevede per la richiesta di congedo un periodo di preavviso non inferiore a cinque giorni, le previsioni contenute nella contrattazione collettiva formatasi nella vigenza della precedente disciplina normativa possano continuare a ritenersi operative anche con rifermento al periodo di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai 15 giorni.
Il Ministero, muovendo dalla lettura della norma, ha ritenuto che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti.
In particolare, deve ritenersi che i termini di preavviso minimi restino fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi. Per quanto concerne invece la possibile collocazione temporale alternativa del congedo da parte del datore di lavoro, va osservato che la giurisprudenza di legittimità qualifica il diritto alla fruizione del congedo in termini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso. Resta comunque ferma la possibilità di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.
Le istruzioni riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro sia i casi residuali di pagamento diretto. Sono altresì fornite istruzioni per l’accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore pubblico e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione.
Infine, la circolare fornisce istruzioni operative per il pagamento delle indennità, nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato.
E’ confermato il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento (art. 24 T.U.).Anche per le domande di CIGO edilizia sarà rilasciata a breve la possibilità per le aziende di utilizzare le suddette modalità di presentazione che diverranno obbligatorie, per l’acquisizione online e offline a partire dal 6 settembre c.a
A seguito di tali obblighi, lo strumento cui ricondurre ogni informazione che i datori di lavoro rendono all’Inps sarà l’Uniemens. Per le domande di CIGO a pagamento diretto le richieste di pagamento successive alla domanda potranno essere trasmesse con le consuete modalità.
Per inviare le domande di CIGO con ticket Uniemens è disponibile la applicazione UNICIGO, richiamabile all’interno delle funzioni di “CIG Ordinaria” dalla voce “Flusso web” sul link “Domanda semplificata (UNICIGO)”. Per l’invio di una domanda telematica CIGO è necessario associare a questa uno specifico codice (“ticket”) prelevato dalla stessa applicazione UNICIGO oppure dalla procedura UNIEMENS dove è identificato da <IdentEventoCIG>.
L’Inps, con il messaggio n. 1760 del 20 aprile 2016, comunica che per l’anno 2016, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro, opera l’incremento del trattamento di integrazione salariale straordinario nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario (per una durata massima di 12 mesi), per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 e le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data.
Per quanto concerne gli incrementi di integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti a conguaglio nei flussi UniEmens, l’Inps fa presente che le operazioni di conguaglio andranno effettuate, entro e non oltre il periodo di paga gennaio 2017.
ll Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato sul proprio sito
internet, il Decreto Interministeriale 10 marzo 2016 riguardante
le modalità di versamento del contributo esonerativo per
autocertificare l’esonero dall’obbligo degli addetti
impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di
premio Inail pari o superiore al 60 per mille (di cui all’art. 3
della Legge 68/1999).
In sede di prima applicazione, l’autocertificazione deve essere
presentata in via telematica entro il 1° luglio 2016 (60 giorni
dall’entrata in vigore del decreto).
Nell’autocertificazione il datore di lavoro dovrà indicare
la data dalla quale ha inteso avvalersi dell’esonero.
Nelle more dell’attivazione della procedura telematica per
l’autocertificazione, il datore di lavoro potrà indicare,
nel prospetto informativo, la data dalla quale ha inteso avvalersi
dell’esonero. Tale data non può essere antecedente il 24
settembre 2015, né successiva al 31 dicembre 2015 atteso che il
prospetto fa riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre.