Disciplina
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Abrogazione lavoro accessorio: le istruzioni INPS per il periodo transitorio
L’Inps,
con proprio messaggio, ha chiarito la disciplina transitoria per il
lavoro accessorio in seguito all’abrogazione da parte del D.L.
25/2017.
Nello specifico
- per tutti i buoni lavoro per i quali la procedura di acquisto si sia perfezionata entro il 17 marzo 2017 sarà possibile per i datori di lavoro procedere all’utilizzo e alla comunicazione delle prestazioni lavorative, che dovranno essere svolte non oltre il 31 dicembre 2017.
- non sarà possibile, invece, registrare tramite la procedura telematica del lavoro accessorio prestazioni lavorative in assenza di buoni lavoro il cui acquisto si sia perfezionato entro il 17 marzo 2017.
Per i soli voucher telematici, i versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti, in data successiva al 17 marzo 2017 non possono essere utilizzati e verranno rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi. Poiché per tale finalità è necessaria la predisposizione di apposito applicativo informatico, con successivo messaggio verranno fornite indicazioni per la gestione e le modalità dei rimborsi.
Nello specifico
- per tutti i buoni lavoro per i quali la procedura di acquisto si sia perfezionata entro il 17 marzo 2017 sarà possibile per i datori di lavoro procedere all’utilizzo e alla comunicazione delle prestazioni lavorative, che dovranno essere svolte non oltre il 31 dicembre 2017.
- non sarà possibile, invece, registrare tramite la procedura telematica del lavoro accessorio prestazioni lavorative in assenza di buoni lavoro il cui acquisto si sia perfezionato entro il 17 marzo 2017.
Per i soli voucher telematici, i versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti, in data successiva al 17 marzo 2017 non possono essere utilizzati e verranno rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi. Poiché per tale finalità è necessaria la predisposizione di apposito applicativo informatico, con successivo messaggio verranno fornite indicazioni per la gestione e le modalità dei rimborsi.
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Incentivo Occupazione Sud: esiti elaborazione istanzeL’Anpal, con notizia del 10 aprile 2017, ha reso noto che, a fronte delle istanze relative all’incentivo Occupazione Sud presentate dai datori di lavoro privati e già elaborate dall’Inps, sono state riscontrate alcune anomalie in sede di verifica delle informazioni concernenti lo stato di disoccupazione. Sarà cura dell’Anpal e dell’Inps riesaminare le istanze rigettate, la cui istruttoria, pertanto, non deve ritenersi ancora definitiva. Fino al completamento di tali operazioni di riesame, l’Inps non procederà all’elaborazione di ulteriori richieste. L’Agenzia si riserva di fornire ulteriori indicazioni con successive comunicazioni.
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Collocamento obbligatorio: sanzioni e modalità di adempimentoL’Ispettorato nazionale del lavoro, con proprio parere ha offerto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’articolo 7, comma 1, L. 68/1999, come modificato dal D.Lgs. 151/2015, con riferimento alle modalità delle assunzioni obbligatorie, chiarendo, in particolare, se il datore di lavoro, ai fini dell’adempimento alla diffida (ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 124/2004) possa ricorrere alla stipula delle convezioni di cui all’articolo 11, L. 68/1999.
L’Ispettorato precisa che il Legislatore, nel consentire al datore di lavoro un ampio ventaglio di possibilità per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (richiesta nominativa, richiesta numerica, convenzioni), da porre in essere nel termine di 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, ha però individuato, una volta decorso infruttuosamente il suddetto termine, la richiesta di avviamento dei lavoratori secondo l’ordine di graduatoria quale unica modalità di assolvimento dell’obbligo, non consentendo, pertanto, il ricorso a forme assunzionali diverse da quella numerica. Inoltre, ai fini dell’adempimento alla diffida, le uniche modalità di assolvimento dell’obbligo sono “la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione”, o “la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici”, pertanto il datore di lavoro non può ricorrere alla stipula delle convenzioni. -
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Inpgi - Aliquota aggiuntiva al contributo di disoccupazione per i contratti a tempo determinatoL’Inpgi rende note alcune modifiche al Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell’Ago. Tra le principali misure approvate sono previsti: l’elevazione del requisito di eta` per l’accesso alla pensione di vecchiaia; l’introduzione del sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/1995; l’istituzione di una aliquota aggiuntiva al contributo di disoccupazione pari all’1,4% della retribuzione imponibile per i contratti a tempo determinato interamente a carico del datore di lavoro.
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Cigd anno 2017 - i chiarimenti INPSL’Inps, con messaggio n. 1713 del 21 aprile 2017, ha offerto chiarimenti in merito alla concessione della Cig in deroga per l’annualità 2017, in particolare in ordine all’ambito di applicazione della decretazione per il 2017 e alla gestione di ferie programmate/chiusura aziendale.
Per quanto riguarda la decretazione, l’Istituto ha precisato che le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro (assegno ordinario/assegno di solidarietà) garantite dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e da tutti i fondi di solidarietà, sono da annoverare tra gli ammortizzatori sociali: conseguentemente, le Regioni e le Province autonome possono decretare Cigd per l’annualità 2017 in continuità con le prestazioni erogate da tali Fondi.
In ordine alla gestione di ferie programmate/chiusura aziendale, l’Istituto precisa che la fruizione delle ferie va considerata quale adempimento di un obbligo necessario per poter accedere alla Cigd, pertanto non costituisce un periodo interruttivo della continuità richiesta per i periodi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016. Ne consegue che un periodo di intervento dell’ammortizzatore ordinario, a cui faccia seguito la fruizione di ferie programmate/chiusure aziendale, e che termini oltre il 31 dicembre 2016, consente la concessione di trattamenti di cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017.