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Nuova modalità di presentazione domanda ANF
L’INPS
con messaggio n. 1430 del 5 aprile 2019 ha fornito ulteriori
chiarimenti in merito alla nuova modalità di presentazione della
domanda di Assegno per il Nucleo Familiare per i lavoratori dipendenti
di aziende attive del settore privato non agricolo.
In particolare, in tale messaggio l’INPS specifica che a
decorrere dal 1° aprile 2019 le domande per la prestazione
familiare devono essere presentate direttamente all’INPS
esclusivamente in modalità telematica, precisando che, oltre
attraverso il servizio WEB utilizzabile direttamente dal lavoratore, la
domanda può essere presentata esclusivamente tramite i
Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, non
essendovi altri intermediari autorizzati.
Attività di vigilanza anno 2019
L’Ispettorato
Nazionale del Lavoro in data 10 aprile ha pubblicato il
“Documento di programmazione della vigilanza per il 2019”.
In tale documento sono illustrate le linee guida per
l’orientamento e lo svolgimento dei controlli da parte del
personale ispettivo.
I principali ambiti di intervento saranno, oltre che il lavoro nero e
il caporalato, un’intensificazione della vigilanza in materia di
lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione sulla
scorta delle disposizioni introdotte dal c.d. Decreto
Dignità.
Quota 100: chiarimenti sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata
L’INPS
con messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019 ha fornito una raccolta di
risposte ad alcuni quesiti formulati in relazione alle nuove
disposizioni in materia di pensione anticipata.
Di particolare rilievo risultano i seguenti punti evidenziati dall’Istituto:
- La
contribuzione accreditata durante i periodi di percezione
dell’indennità di nuova assicurazione sociale per
l’impiego (NASpI) è utile per il perfezionamento del
requisito contributivo dei 38 anni, ma non anche per il perfezionamento
del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di
anzianità. Infatti, ai fini del perfezionamento di tale ultimo
requisito non sono utili i periodi di malattia e di disoccupazione o
equiparati (ad esempio, periodi di percezione
dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.). In caso di
pensione con il cumulo dei periodi assicurativi, il requisito dei 35
anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e di
disoccupazione o equiparati deve essere verificato tenendo conto di
tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme
previdenziali interessate al cumulo dei periodi assicurativi;
- Ai
fini dell’esercizio della facoltà di opzione per il
sistema di calcolo contributivo della pensione quota 100 con il cumulo
dei periodi assicurativi, occorre che l’interessato, in possesso
dei prescritti requisiti (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre
1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996) presso
ciascuna gestione interessata al cumulo, eserciti la facoltà di
opzione in tutte le predette gestioni interessate al cumulo;
- L’APE
sociale è incompatibile con la titolarità di una pensione
diretta conseguita in Italia o all’estero. Come chiarito al
paragrafo 8 della circolare n. 100/2017 “nelle ipotesi in cui il
soggetto - beneficiario di APE sociale - divenga titolare di un
trattamento pensionistico diretto l’indennità è
revocata dalla data di decorrenza della pensione”. Ciò
posto, il titolare di c.d. APE sociale può conseguire la
pensione quota 100, ma dalla decorrenza effettiva della suddetta
pensione non può più percepire l’indennità
c.d. APE sociale;
- La
titolarità di pensione a carico delle forme previdenziali
diverse da quelle indicate all’articolo 14, comma 1, del
decreto-legge n. 4/2019 (ad esempio, Fondo Enasarco, Casse
professionali, etc.) non osta al conseguimento della pensione quota 100.
I riposi giornalieri per allattamento non fanno maturare la pausa pranzo
Il
Ministero del Lavoro, con interpello n. 2 del 16 aprile 2019 ha
espresso la propria posizione in merito al diritto alla pausa pranzo e
alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione
del servizio mensa, da parte delle lavoratrici che usufruiscono dei
riposi giornalieri “per allattamento” di cui
all’articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Nello specifico l’art. 8 D. Lgs. 66/2003 prevede che
“qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei
ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui
modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi
di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della
eventuale consumazione del pasto”. La scelta stessa del
legislatore del 2003 di utilizzare il termine intervallo presuppone,
quantomeno da un punto di vista logico, la successiva ripresa
dell’attività lavorativa dopo la consumazione del pasto o
la fruizione della pausa da parte del lavoratore.
La ratio dell’intervallo è inoltre correlata alla
necessità del recupero delle energie psicofisiche e della
eventuale consumazione del pasto, scopo ben distinto rispetto ai riposi
giornalieri per allattamento che sono volti a favorire la conciliazione
tra la vita professionale e quella familiare, stabilendo nei confronti
della lavoratrice madre il diritto ad una o due ore di riposo
giornaliero (a seconda della durata della giornata lavorativa) per
accudire il figlio, entro il primo anno di età.
Essendo il diritto alla pausa pranzo quindi riconosciuto ai lavoratori
la cui prestazione lavorativa effettiva eccede le 6 ore e rispondendo
l’art. 8 D. Lgs. 66/2003 e l’art. 39 D. Lgs. 151/2001 a
logiche ben distinte, i permessi per allettamento – conclude il
Ministero – non possono essere conteggiati per il superamento
della soglia delle 6 ore lavorative legittimanti il diritto alla
fruizione della pausa pranzo.
Certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo: obbligatorio per gli autonomi
L’INPS,
con messaggio n. 1612 del 19 aprile 2019, ha specificato che le imprese
dello spettacolo che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o
di collaborazione sono sempre obbligate a richiedere il certificato di
agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione.
In proposito l’Istituto evidenzia come l’obbligo di
richiedere il certificato in parola gravi sempre in capo al soggetto
che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli
artisti e tecnici, vale a dire il datore di lavoro/committente. Qualora
il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i
lavoratori agiscono (titolare di un diritto di proprietà o di
godimento sui locali ove viene svolta la prestazione), sarà
comunque onere di tale ultimo soggetto richiedere copia del certificato
e custodirlo.
Infatti, per l’impresa che fa “agire” nei propri
spazi i lavoratori autonomi appartenenti alle categorie dal n. 1 al n.
14 dell’art. 3 del D. Lgs C.P.S. n. 708/1947, senza munirsi del
certificato di agibilità, è prevista la sanzione
amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da
ciascun lavoratore.
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