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Arlati Ghislandi
Milano - corso G. Matteotti, 7
tel. +39 0254118656
Roma - piazza G. Mazzini, 27
tel. +39 0698386285
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Disciplina
e prassiScarica
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Invio delle domande relative alla NASpI
L’INPS,
nel Messaggio n. 2971 del 30 aprile 2015, ricorda che a decorrere dal
1° maggio 2015 è istituita un’indennità mensile
di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l’Impiego.
La NASpI sostituisce, con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi dal 1° maggio 2015, le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI (D.Lgs n. 22/2015).
Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, tramite i consueti canali telematici.
A partire dal 1° maggio 2015, è pertanto possibile inviare la domanda di disoccupazione attraverso:
- il sito www.inps.it;
- il patronato;
- il Contact Center Integrato INPS INAIL.
La NASpI sostituisce, con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi dal 1° maggio 2015, le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI (D.Lgs n. 22/2015).
Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, tramite i consueti canali telematici.
A partire dal 1° maggio 2015, è pertanto possibile inviare la domanda di disoccupazione attraverso:
- il sito www.inps.it;
- il patronato;
- il Contact Center Integrato INPS INAIL.
Flussi stagionali 2015, al via le domande per l'assunzione
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi
di cui al DPCM 2 aprile 2015, è possibile inviare la domanda
telematicamente tramite il portale del Ministero dell'Interno
utilizzando il Modello C-stag. Il termine ultimo per l'invio è
il 31 dicembre 2015.
Il decreto flussi per l'anno 2015 ha previsto 13 mila quote, di cui 1.500 riservate ai lavoratori stagionali che hanno diritto ad un permesso di soggiorno pluriennale.
Gli ingressi per lavoro stagionale sono riservati solo ad alcune nazioni: Albania, Algeria, Bosnia Herzegovina, Corea, Egitto, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.
Non vi sono limiti di nazionalità, invece, per gli stranieri che già hanno svolto una prestazione di lavoro stagionale in Italia per l'anno precedente.
Questi lavoratori maturano un diritto di precedenza per un nuovo ingresso in Italia, sempre per lavoro stagionale (art. 24, D.Lgs. n. 286/98 e art. 38, co. 2 del D.P.R. n. 394/99).
Le domande di nulla osta possono essere presentate esclusivamente con modalità telematica.
Il decreto flussi per l'anno 2015 ha previsto 13 mila quote, di cui 1.500 riservate ai lavoratori stagionali che hanno diritto ad un permesso di soggiorno pluriennale.
Gli ingressi per lavoro stagionale sono riservati solo ad alcune nazioni: Albania, Algeria, Bosnia Herzegovina, Corea, Egitto, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.
Non vi sono limiti di nazionalità, invece, per gli stranieri che già hanno svolto una prestazione di lavoro stagionale in Italia per l'anno precedente.
Questi lavoratori maturano un diritto di precedenza per un nuovo ingresso in Italia, sempre per lavoro stagionale (art. 24, D.Lgs. n. 286/98 e art. 38, co. 2 del D.P.R. n. 394/99).
Le domande di nulla osta possono essere presentate esclusivamente con modalità telematica.
Conversione permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Il
Ministero del lavoro con Nota 20 aprile 2015 n. 2062 fornisce
chiarimenti in merito alla conversione del permesso di soggiorno da
lavoro stagionale a lavoro subordinato. In particolare, le Direzioni
territoriali del lavoro dovranno valutare positivamente le istanze di
conversione dei lavoratori stagionali al primo anno di ingresso in
Italia, esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:
- aver svolto un periodo lavorativo stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, a prescindere dalla scadenza del periodo autorizzato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (tale condizione sarà verificata d’ufficio);
- congruità delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in rapporto alla sua capacità economica.
- aver svolto un periodo lavorativo stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, a prescindere dalla scadenza del periodo autorizzato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (tale condizione sarà verificata d’ufficio);
- congruità delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in rapporto alla sua capacità economica.
Riavvio delle operazioni di preavviso di DURC interno negativo
L’INPS, con il
Messaggio n. 3454 del 21 maggio 2015, interviene ancora sulla nuova
gestione del DURC interno, all’esito della quale è
subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi,
comunicando il nuovo calendario inerente l’invio dei preavvisi di
DURC interno negativo e note di rettifica arretrate. L’Istituto
precisa che nel corso della terza decade del mese di maggio 2015
verranno riavviate le operazioni di spedizione dei preavvisi di
irregolarità, ai fini della fruizione dei citati benefici
normativi e contributivi.
In particolare, l’INPS, ricordando che l’ultimo preavviso di irregolarità è stato inviato nel mese di maggio 2014, chiarisce che con la predetta operazione verranno gestite le situazioni irregolari rilevate a maggio 2015.
In particolare, l’INPS, ricordando che l’ultimo preavviso di irregolarità è stato inviato nel mese di maggio 2014, chiarisce che con la predetta operazione verranno gestite le situazioni irregolari rilevate a maggio 2015.