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L'Agenzia delle Entrate ha recentemente risposto
ad una richiesta di consulenza giuridica in merito ad alcuni aspetti
applicativi di cui alla Legge n. 238/2010.
Come è noto con la legge n. 238/2010, sono state introdotte, a decorrere dal 28
gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015, agevolazioni fiscali a favore dei
soggetti ad «elevata professionalità» nati dopo il 1° gennaio 1969, che hanno
risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, che studiano,
lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post laurea all'estero e
che decidono di fare rientro in Italia.
Le risposte
fornite dall'Agenzia delle Entrate riguardano:
- le modalità di richiesta dei benefici fiscali al datore di lavoro e le responsabilità di quest'ultimo;
- le modalità di fruizione del beneficio;
- la nozione di «data di prima fruizione»;
- l’inapplicabilità della norma nelle ipotesi di distacco di personale all'estero.
L’Istituto inoltre fa presente che in considerazione della ristrettezza e della perentorietà dei termini per regolarizzare, nelle forme previste dalla legge, la posizione aziendale ai fini della fruizione dei benefici assoggettati al DURC interno, gli inviti a regolarizzare non saranno emessi nei mesi di luglio e agosto. Infine, si è reso noto che le note di rettifica attive emesse nel mese di giugno 2014 e non sanate passeranno al Recupero Crediti a partire dal mese di settembre p.v.
Con la
Circolare n. 80 del 25 giugno 2014, l’INPS fornisce istruzioni operative circa
la semplificazione della procedura d’inquadramento dei datori di lavoro
mediante il sistema automatizzato in grado di attribuire, in tempo reale, la
matricola, il codice statistico contributivo
(CSC) e gli eventuali codici di autorizzazione, che hanno effetto su tipologia
e misura dei contributi dovuti.
La
Procedura d’iscrizione e variazione aziende è stata implementata con l’adozione
della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 consentendo, nella
maggioranza dei casi, l’immediata classificazione previdenziale dei datori di
lavoro e rendendo quindi possibile il tempestivo assolvimento degli obblighi
contributivi.
Tutte
le iscrizioni effettuate mediante il sistema automatizzato di inquadramento
saranno comunque sottoposte a verifica per il riscontro di quanto dichiarato.
Qualora
i controlli diano esito positivo, l’inquadramento attribuito in tempo reale
all’atto della domanda, verrà consolidato. Nel caso in cui l’esito delle verifiche automatiche
evidenziasse delle difformità rispetto a quanto dichiarato dall’azienda
all’atto della richiesta, la sede INPS territorialmente competente contatterà
il datore o l’intermediario delegato.
L'inps, con il messaggio n. 5787 del 3 luglio 2014, riprendendo una comunicazione che il Ministero del Lavoro ha inviato agli assessori delle Regioni e delle Provincie autonome a non concedere trattamenti di cassa integrazione in deroga per periodi superiori ad 8 mesi, comunica i limiti per la fruizione degli ammortizzatori in deroga per l’anno 2014.
Facendo seguito al predetto messaggio si segnala che lo stesso Ministero, considerato che l'iter per l'emanazione del decreto con i nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga non si è ancora concluso, ed in considerazione della necessità di non pregiudicare l'efficacia dei limiti quantitativi di durata in esso previsti, ha invitato le Regioni e le Province autonome a non concedere Cig in deroga per periodi superiori ad 8 mesi nell'anno 2014. Con riferimento ai periodi concedibili di mobilità in deroga ha invitato le Regioni e le Province autonome a non superare i limiti previsti nell'emanando decreto che, per l'anno 2014 sono i seguenti:
a) per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell'anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218;
b) per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978.