Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfettaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2016, nella misura di 51 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono inoltre recuperare, nel 2017, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24 con codice tributo “6793”) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”.
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Edili – il cantiere è unità produttiva se dura almeno 30 giorniIl Ministero del Lavoro, ai fini della concessione della cig, fornisce i propri chiarimenti in merito alla qualificazione del cantiere edile come unità produttiva e alla verifica in capo ai lavoratori del requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro.
Il Ministero stabilisce che ai fini della qualificazione di un cantiere come unità produttiva, lo stesso debba avere una durata di almeno 30 giorni.
Ne consegue che per i cantieri che costituiscono unità produttiva, la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere. Con la conseguenza che potranno fruire del trattamento di integrazione salariale i lavoratori che abbiano, presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento (il cantiere), un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni.
Diversamente, nel caso in cui un cantiere abbia una durata inferiore a 30 giorni e non sia dunque qualificabile come unità produttiva autonoma rispetto all’impresa, può essere considerata, come unità produttiva di riferimento dei lavoratori, la sede dell’impresa, alla quale vengono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive.
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Ricorsi amministrativi contro il disconoscimento di rapporti di lavoro
Con proprio messaggio l'Inps fornisce chiarimenti in ordine alla individuazione dell'organo competente a decidere i ricorsi avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro adottato, nei confronti del lavoratore, dagli uffici amministrativi dell'Istituto all'esito delle proprie attività di verifica amministrativa o successivamente ad accertamento ispettivo in cui è stata contestata al datore di lavoro l'insussistenza di tale rapporto.
L'art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, come sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 149 del 2015, ha istituito il Comitato per i rapporti di lavoro al quale ha affidato il compito di esaminare "tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro".
Fra i compiti del neoistituito Comitato rientra anche quello di decidere i ricorsi amministrativi proposti dal lavoratore avverso provvedimenti di disconoscimento del citato rapporto notificati al lavoratore dagli Uffici territoriali dell'Istituto a seguito di verbale ispettivo.
I ricorsi amministrativi aventi ad oggetto il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro adottato dall'Istituto, indirizzati al competente Comitato regionale, sono trasmessi dal ricorrente esclusivamente per via telematica, pena la loro irricevibilità e il termine per la presentazione è di novanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo.
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Fondo Est: le novità del Regolamento delle Attività approvato il 28 giugno 2017
Il Fondo Est, con circolare del 5 luglio scorso, ha reso noto di aver modificato il regolamento delle Attività del Fondo. Le novità, in particolare, riguardano le nuove modalità di decorrenza delle prestazioni.
A far data dal 1° luglio, il diritto alle prestazioni sanitarie per i lavoratori assunti da un’azienda, iscritti o reiscritti, decorre dal 1° giorno successivo al 4° mese successivo alla data di decorrenza del versamento ordinario, non più dal 1° giorno successivo al 7° mese.
L’azienda che si iscrive per la prima volta, potrà – dal prossimo 1° ottobre – versare 3 mensilità pregresse entro il giorno 16 del mese di iscrizione. In tal caso, diversamente da quanto precede, il diritto alle prestazioni decorrerà dal mese di iscrizione. Solo qualora l’azienda opti per il versamento annuale dei contributi, non potrà avvalersi della possibilità di effettuare pagamenti a copertura dei periodi pregressi.
La riduzione del periodo di attesa per la decorrenza del diritto alle prestazioni comporterà che, in caso di versamento errato, il Fondo potrà restituire o compensare solamente qualora l’errore sia stato segnalato prima che gli importi vengano utilizzati per le coperture assicurative senza prescrizioni temporali.
Infine, qualora intervenga una fusione o cessione di ramo d’azienda, il termine entro il quale deve essere comunicato al fondo il nuovo datore di lavoro subentrante per garantire il mantenimento dei diritti acquisiti, è ridotto da 6 mesi a 3 mesi. -
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Incentivo triennale per assunzioni a tempo indeterminato – istruzioni InpsL’INPS ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo a carico del datore di lavoro, previsto dalla Legge n. 232/2016, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni (e trasformazioni) a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018.
La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.
L’esonero contributivo in oggetto spetta ai datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio,
- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
● 30% delle ore di alternanza (ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107);
● 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
● 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
● 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
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NASpI - Requisito delle 13 settimane di contribuzione e delle 30 giornate di lavoro effettivoCon proprio messaggio l'Inps ha fornito chiarimenti in ordine ai requisiti per la concessone della NASpI con particolare riferimento alle 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni ed al requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Nello specifico l'Istituto chiarisce che i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro, anche nei casi in cui la retribuzione inerente al periodo di malattia del lavoratore sia interamente a carico del datore di lavoro ossia "totalmente integrata" da quest'ultimo, producono un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle 13 settimane di contribuzione, sia ai fini della ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro.
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