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Fondo
Nuove Competenze
L’art.
88 del DL 34/2020 ha previsto per le aziende nell’anno 2020
la
possibilità di rimodulare l’orario di lavoro,
destinando
parte di esso a percorsi formativi finanziati.
Tale possibilità è prevista al fine di consentire
alle
aziende la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza
epidemiologica attraverso contratti collettivi di lavoro sottoscritti a
livello aziendale o territoriale:
- da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
- ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai
sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.
Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi
contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito
Fondo denominato «Fondo Nuove
Competenze», costituito presso l'ANPAL a
valere sul PON SPAO.
Decadenza
dall’ammortizzatore sociale: istruzioni dell’INPS
Con
il Messaggio n. 2901 del 21 luglio 2020 l’INPS interviene per
chiarire alcuni aspetti applicativi del nuovo regime decadenziale
previsto per le domande di CIG ordinaria, Cassa integrazione salariale
operai agricoli, Assegno ordinario di cassa integrazione guadagni in
deroga prevista dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
INPS
e ripresa dei versamenti dal 16 settembre 2020
Con
il Messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020, l'INPS fornisce le
modalità operative per l'effettuazione dei versamenti dei
contributi previdenziali ed assistenziali sospesi a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in unica soluzione, entro il
termine del 16 settembre 2020.
Con particolare riferimento alle aziende con dipendenti il pagamento
deve essere effettuato tramite modello “F24”,
compilando la
“Sezione INPS”, utilizzando il codice contributo
“DSOS” ed esponendo la matricola
dell’azienda seguita
dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito.
Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non
abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della
denuncia Uniemens gli stessi dovranno essere assolti entro il 16
settembre 2020.
Specifiche indicazioni sono state fornite per particolari settori (ad
es. florovivaisti, artigiani, ecc.).
ANF
per i percettori di assegno ordinario: istruzioni INPS per il
conguaglio in UNIEMENS
Con
la Circolare n. 88 del 20 luglio 2020 l’INPS fornisce
indicazioni
operative per l'erogazione dell'Assegno al nucleo familiare in caso di
accesso all’assegno ordinario con causale COVID-19 tramite il
FIS.
Se per il pagamento dell’assegno ordinario si è
optato per:
- l’anticipo delle somme e successivo conguaglio, le aziende
provvedono a pagare sia l’assegno ordinario che la
prestazione
accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata,
- il pagamento diretto da parte dell’Inps, i datori di lavoro
presentano domanda attraverso il modulo “SR41”,
indicando
la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore.
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