NEWSLETTER
LUGLIO

Fondo Nuove Competenze

L’art. 88 del DL 34/2020 ha previsto per le aziende nell’anno 2020 la possibilità di rimodulare l’orario di lavoro, destinando parte di esso a percorsi formativi finanziati.
Tale possibilità è prevista al fine di consentire alle aziende la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica attraverso contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale:
- da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
- ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.
Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove  Competenze», costituito presso l'ANPAL a valere sul PON SPAO. 



Decadenza dall’ammortizzatore sociale: istruzioni dell’INPS

Con il Messaggio n. 2901 del 21 luglio 2020 l’INPS interviene per chiarire alcuni aspetti applicativi del nuovo regime decadenziale previsto per le domande di CIG ordinaria, Cassa integrazione salariale operai agricoli, Assegno ordinario di cassa integrazione guadagni in deroga prevista dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.



INPS e ripresa dei versamenti dal 16 settembre 2020

Con il Messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020, l'INPS fornisce le modalità operative per l'effettuazione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020.
Con particolare riferimento alle aziende con dipendenti il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito.
Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens gli stessi dovranno essere assolti entro il 16 settembre 2020.
Specifiche indicazioni sono state fornite per particolari settori (ad es. florovivaisti, artigiani, ecc.).



ANF per i percettori di assegno ordinario: istruzioni INPS per il conguaglio in UNIEMENS

Con la Circolare n. 88 del 20 luglio 2020 l’INPS fornisce indicazioni operative per l'erogazione dell'Assegno al nucleo familiare in caso di accesso all’assegno ordinario con causale COVID-19 tramite il FIS.
Se per il pagamento dell’assegno ordinario si è optato per:
- l’anticipo delle somme e successivo conguaglio, le aziende provvedono a pagare sia l’assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata,
- il pagamento diretto da parte dell’Inps, i datori di lavoro presentano domanda attraverso il modulo “SR41”, indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore.