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In attuazione della direttiva n. 2011/93/Ue relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, è stato emanato il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 (che ha modificato il D.P.R. 14.11.2002, n. 313, inserendo l'art. 25-bis). Il Ministero della giustizia, con propria circolare del 24 luglio 2014 ha reso noto di aver apportato le modifiche tecniche al Sistema informativo del casellario (Sic) che consentono di produrre un certificato secondo le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002. Gli uffici locali potranno quindi rilasciare un certificato contenente le iscrizioni relative a condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Inoltre, con il rilascio del nuovo certificato, viene meno la necessità di acquisire il consenso dell'interessato; a tale proposito, il Ministero ha reso noto di aver aggiornato la relativa modulistica, che non prevede più la sezione sull'acquisizione del consenso.
Per fruire della prestazione il lavoratore deve possedere, tra l’altro, almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali.
Non sono considerati utili a questo fine, anche se coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici, i periodi di:
- malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Con Decreto 28 luglio 2014, pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2014
il Ministero dello Sviluppo economico ha definito modelli e termini per le
domanda di accesso al credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili
altamente qualificati. Il credito d'imposta è pari al 35%, con un limite massimo
di 200.000 euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le
assunzioni a tempo indeterminato di:
a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario
conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente
in base alla legislazione vigente in materia;
b)
personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o
scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.
Le
istanze di accesso al credito d'imposta riferite ai costi sostenuti per le
assunzioni nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 possono essere
presentate, esclusivamente tramite la procedura informatica, dal 15 settembre
2014 fino al 31 dicembre 2014.Dal 10 gennaio 2015 possono essere presentate
le istanze riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013 e dal
10 gennaio 2016 quelle relative ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno
2014.