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AGOSTO 2017
Arlati Ghislandi
Disciplina e prassiScarica PDF
CIGS - Anzianità di effettivo lavoro
Il Ministero del lavoro ha fornito recenti chiarimenti in merito al requisito dell'anzianità lavorativa di 90 giorni richiesto per accedere al trattamento di integrazione salariale, al momento della presentazione delle istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi
L'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015 dispone che, per accedere al trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

In sede di valutazione dei programmi aziendali, il Ministero ha riscontrato che l'applicazione letterale della norma non tiene conto delle esigenze che può avere un'azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell'attività con la salvaguardia almeno parziale dell'occupazione.

Pertanto, ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro, il Ministero ritiene che nel corso dei programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà non debbono aver rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs.
Di conseguenza, il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro deve essere verificato dall'Inps esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di trattamento di integrazione salariale.
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