Arlati Ghislandi
newsletter
SETTEMBRE 2014
Arlati Ghislandi
Studio Arlati Ghislandi
Milano - corso G. Matteotti, 7
tel. +39 0254118656
Roma - piazza G. Mazzini, 27
tel. +39 0698386285
Milano - corso Europa, 22
tel. +39 0254118656 

studio@arlatighislandi.it
www.arlatighislandi.it
blog.arlatighislandi.it
Disciplina e prassiScarica PDF
Aiuti “de minimis”: nuovi modelli di dichiarazione per fruire delle agevolazione

L'INPS, con la Circolare n. 102 del 3 settembre 2014, comunica che, in materia di aiuti di stato, sono recentemente intervenuti due nuovi regolamenti (Regolamento (UE) n. 1407/2013 in sostituzione del Regolamento (UE) n. 1998/2006 e Regolamento (UE) n. 1408/2013 in sostituzione del Regolamento (UE) n. 1535/2007) che comportano l’obbligo di sostituire la modulistica relativa alle dichiarazioni “de minimis”, da utilizzare per la fruizione delle agevolazioni contributive.
In particolare l’applicazione dei nuovi Regolamenti si riferisce:

  • allo sgravio contributivo previsto dall’articolo 22 della Legge n. 183/2011 (sgravio totale apprendisti);
  • all’incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’ASpl;
  • all’incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”;
Dal 1° luglio 2014 le imprese che richiedono le agevolazioni in parola devono utilizzare il nuovo modello di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” allegato alla suddetta circolare. Tale modello andrà inviato anche nel caso di istanze anteriori al 30 giugno 2014 che:
  • non siano ancora state definite;
  • siano state accolte con provvedimento adottato in data successiva al 30 giugno 2014.
Aziende di nuova costituzione: limiti alle assunzioni a termine
Il Ministero del Lavoro, con Lettera prot. n. 14974/2014, in relazione alle limitazioni introdotte dal D.L. n. 34/2014 sulle assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato, precisa che per le aziende costituite in corso anno, non essendo possibile valutare la consistenza dell’organico a tempo indeterminato al 1° gennaio, va presa come riferimento la data di assunzione del primo lavoratore a tempo determinato.
Pertanto, il numero di lavoratori a tempo indeterminato che costituisce la base su cui calcolare il numero di lavoratori assumibili con contratto a termine, va verificato al momento della prima assunzione a termine.
Congedo per assistenza disabili in situazione di gravita: fruizione anche da parte dei genitori del disabile in presenza di convivente del disabile

Con Interpello n. 23 del 15 settembre 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esprime il proprio parere sul congedo parentale per assistenza ai disabili in situazione di gravità con particolare riferimento alla possibilità di fruizione di tale congedo da parte dei genitori del disabile in presenza di convivente del disabile.
Nell’ipotesi in cui il disabile non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, ovvero quest’ultimo abbia effettuato espressa rinuncia, l’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 è possibile per il genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto.
Da un’analisi della normativa il Ministero concorda nel sostenere che l’individuazione dei soggetti aventi diritto al periodo di congedo non è suscettibile di interpretazione analogica ma risulta tassativa anche in ragione del fatto che durante la fruizione dello stesso il richiedente ha diritto a percepire una specifica indennità.

Rientro anticipato al lavoro dopo una malattia solo con apposito certificato medico

L'INPS, con il  Messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, precisa che il dipendente assente per malattia che, sentendosi guarito, intende rientrare anticipatamente al lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
Solo in presenza di tale certificato il datore di lavoro può valutare se il dipendente ha effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche e può assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.