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L'INPS, con
la Circolare n. 102 del 3 settembre 2014, comunica che, in materia di aiuti di
stato, sono recentemente intervenuti due nuovi regolamenti (Regolamento (UE) n.
1407/2013 in sostituzione del Regolamento (UE) n. 1998/2006 e Regolamento (UE)
n. 1408/2013 in sostituzione del Regolamento (UE) n. 1535/2007) che comportano
l’obbligo di sostituire la modulistica relativa alle dichiarazioni “de
minimis”, da utilizzare per la fruizione delle agevolazioni contributive.
In particolare l’applicazione dei nuovi
Regolamenti si riferisce:
- allo sgravio contributivo previsto dall’articolo 22 della Legge n. 183/2011 (sgravio totale apprendisti);
- all’incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’ASpl;
- all’incentivo per
l’assunzione di lavoratori iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei
giovani genitori”;
- non siano ancora state definite;
- siano state accolte con
provvedimento adottato in data successiva al 30 giugno 2014.
Pertanto, il numero di lavoratori a tempo indeterminato che costituisce la base su cui calcolare il numero di lavoratori assumibili con contratto a termine, va verificato al momento della prima assunzione a termine.
Con
Interpello n. 23 del 15 settembre 2014, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali esprime il proprio parere sul congedo parentale per
assistenza ai disabili in situazione di gravità con particolare
riferimento alla possibilità di fruizione di tale congedo da
parte dei genitori del disabile in presenza di convivente del disabile.
Nell’ipotesi in cui il disabile non risulti coniugato o non
conviva con il coniuge, ovvero quest’ultimo abbia effettuato
espressa rinuncia, l’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001
è possibile per il genitore non convivente di beneficiare del
periodo di
congedo, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da
parte di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto
legittimato a fruire del diritto.
Da un’analisi della normativa il Ministero concorda nel
sostenere che l’individuazione dei soggetti aventi diritto al
periodo di congedo non è suscettibile di interpretazione
analogica ma risulta tassativa anche in ragione del fatto che durante
la fruizione dello stesso il richiedente ha diritto a percepire una
specifica indennità.
L'INPS,
con il Messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, precisa che il
dipendente assente per malattia che, sentendosi guarito, intende
rientrare anticipatamente al lavoro rispetto alla prognosi formulata
dal proprio medico curante, può essere riammesso in servizio
solo in presenza di un certificato medico di rettifica
dell’originaria prognosi.
Solo in presenza di tale certificato il datore di lavoro può
valutare se il dipendente ha effettivamente recuperato le proprie
energie psicofisiche e può assolvere agli obblighi imposti dalle
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.