Disciplina
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APE volontaria: firmato il D.P.C.M.
In
data 4 settembre 2017 il Presidente del Consiglio ha firmato il D.P.C.M.
sull’APE volontaria,
che consentirà, per il periodo 1° maggio 2017-31 dicembre 2018, al lavoratore
vicino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, di
chiedere un prestito finanziario ad un istituto di credito a valere sulla
pensione maturata.
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La misura è rivolta a soggetti:
− con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni e che maturino entro 3 anni e 7 mesi il diritto alla pensione di vecchiaia (certificato dall’Inps);
− con almeno 20 anni di contribuzione;
− la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria;
− che non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto.-
Fondo di solidarietà settore trasporto aereo - Indicazioni InpsL'Inps, con proprio messaggio ha fornito indicazioni operative ed amministrative per i pagamenti delle prestazioni integrative del trattamento di C.i.g.s., previste dal D.M. n. 95269/2016, erogabili dal Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale.
In quanto accessoria alla prestazione pubblica di riferimento, l'accoglimento della domanda aziendale al Fondo presuppone la verifica circa l'esistenza del trattamento di Cassa integrazione straordinaria del quale si richiede l'integrazione.
Di conseguenza, presupposto per l'accoglimento della relativa domanda sarà la verifica della presenza, oltre che del decreto di concessione ministeriale che autorizzi il trattamento di C.i.g.s. per il medesimo periodo richiesto al Fondo, anche del rilascio dell'autorizzazione Inps al pagamento della prestazione pubblica sottostante.
Una volta deliberata la prestazione integrativa, l'azienda può inviare le richieste di pagamento per i periodi autorizzati nella predetta deliberazione, attraverso il servizio "Assegno emergenziale/integrativo" e la funzione "FSTA integrazioni CIGS".
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Disoccupazione edili: possibile la richiesta per i lavoratori licenziati entro il 30 giugno 2017L’INPS, con proprio messaggio è intervenuto in materia di trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia che, come noto, è stato abrogato con decorrenza 1° gennaio 2017. L’Istituto chiarisce che il trattamento in oggetto potrà essere ancora richiesto da parte dei lavoratori licenziati nel corso del primo semestre 2017 (licenziati entro il 30 giugno 2017) purché lo stato di grave crisi aziendale, dalla quale deriva il licenziamento, si sia perfezionato entro il 31 dicembre 2016. Viene, infine, ricordato che le domande di trattamento sono identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo “7”, con codice “motivo cessazione 80”.
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Soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoroIl Ministero del Lavoro, con il Decreto Interdirettoriale n. 78 del 20 settembre 2017, ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. L’elenco allegato al decreto sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con il Decreto 9 settembre 2016.