Conversazioni registrate: producibilità in giudizio e condizioni per il disconoscimento
Corte di Cassazione ordinanza n. 21898 del 7 settembre 2018

Con l’Ordinanza n. 21898 del 7 settembre 2018, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un lavoratore, ribadisce – precisandone le condizioni - la possibilità di produrre in giudizio i colloqui in quanto fonte di prova ai sensi dell’articolo 2712 c.c.
La registrazione su nastro magnetico costituisce fonte di prova a condizione che:
- almeno uno dei soggetti tra cui la conversazione si svolge sia parte in causa
- e sempre che colui contro il quale la registrazione é prodotta non abbia contestato che la conversazione sia realmente avvenuta ovvero che abbia avuto il tenore risultante dal nastro.
Il disconoscimento della conversazione deve essere:
- effettuato nel rispetto delle preclusioni processuali (articoli 167 e 183 cod. proc. civ.),
- chiaro, circostanziato ed esplicito
- e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.

Ammanchi non dolosi di cassa: licenziamento illegittimo

Corte di Cassazione, sentenza n. 22380 del 13 Settembre 2018 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22380 del 13 settembre 2018, si è pronunciata in merito alla legittimità di un licenziamento disciplinare per giusta causa intimato ad un dipendente per ammanchi di cassa.
Il licenziamento è stato dichiarato illegittimo in quanto il datore di lavoro – onerato della prova del dolo del dipendente – non ha provato che l’ammanco di cassa sia dovuto alla volontaria intenzione di sottrarre e appropriarsi delle somme del fondo. In particolare, nella pronuncia viene precisato che il recesso datoriale non è proporzionato, dal momento che il vincolo fiduciario tra le parti non risulta irrimediabilmente compromesso; infatti, il dipendente non ha riposto il denaro nella cassetta del fondo cassa per mera dimenticanza e, di conseguenza, lo stesso va reintegrato e risarcito.

Azione di surroga dell’INAIL verso il responsabile dell’infortunio
Corte di Cassazione sentenza n. 21961 del 10 settembre 2018

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21961 del 10 settembre 2018, si è pronunciato in merito alle condizioni in presenza delle quali l’INAIL può agire in via di surroga avverso il soggetto che ha cagionato l’infortunio.
In particolare, è stato chiarito che l’INAIL può sempre surrogarsi nei confronti del responsabile dell’infortunio per quanto pagato alla vittima a titolo di inabilità temporanea e cure.
A riguardo non rileva la circostanza secondo cui il lavoratore abbia continuato a ricevere la retribuzione durante l’assenza dal servizio, in quanto l’accoglimento della domanda di surrogazione dell’INAIL presuppone l’accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile.

Permessi per assistenza al neonato: diritto del padre e madre lavoratrice autonoma
Corte di Cassazione sentenza n. 22177 del 12 settembre 2018

Con la Sentenza n. 22177 del 12 settembre 2018, la Corte di Cassazione, si pronuncia in merito alla possibilità per il padre di fruire dei riposi per assistere il figlio nel primo anno di vita anche se la moglie lavoratrice autonoma percepisce l’indennità di maternità.
Sulla scorta della previsione normativa di cui all'articolo 40 TU sulla maternità, l'alternatività nel godimento dei riposi giornalieri da parte del padre sia prevista solo in relazione "alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga". La lettera della stessa norma contempla in maniera ampia il diritto del padre ai permessi "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente", senza prevedere alcuna alternatività.
Tale diversa formulazione significa che, in questa seconda ipotesi, il padre può fruire dei permessi giornalieri in discorso anche nel periodo di fruizione dell'indennità di maternità da parte della madre, non essendo gli stessi permessi legati alla condizione che la madre non se n'avvalga e che pertanto essi debbano essere fruiti durante il primo anno di vita del bambino soltanto quando sia decorso un certo periodo di tempo dal parto.


Tassazione del TFR: chiarimenti sostanziali e processuali
Corte di Cassazione - sezione Tributaria civile, ordinanza n. 21128 del 24 agosto 2018

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile con l’Ordinanza 24 agosto 2018, n. 21128 fornisce chiarimenti in merito alle decadenze nel processo tributario, alla tassazione del TFR, con particolare riferimento ai periodi di lavoro all’estero ed all’obbligo di invio del preventivo avviso bonario.
Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili.
Con riferimento ai periodi di lavoro all’estero, la Commissione ha affermato che "il TFR ha la stessa natura della retribuzione e dovrebbe essere tassato nel luogo ove viene prodotto il reddito su cui matura".
L'obbligatorietà dell'invito da rivolgere al contribuente al fine di fornire chiarimenti o produrre documenti prima di procedere all'iscrizione a ruolo, di cui all'articolo 6 dello Statuto del contribuente, sorge solo se vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che possono derivare sia dal contenuto intrinseco dell'atto del contribuente, sia dal confronto tra l'atto in questione ed i diversi dati di cui l'Ufficio abbia la disponibilità. Nel caso di specie, ove si trattava di TFR da calcolare in relazione a redditi percepiti all'estero, sussistevano le ragioni di incertezza obiettiva che avrebbero imposto l'invio dell'avviso bonario.

Attività di Model Management e tassazione società straniere
Corte di Cassazione - sezione Tributaria civile, ordinanza n. 21865 del 7 settembre 2018

Con ordinanza del 7 settembre 2018, n. 21865 la Corte di Cassazione – sez. tributaria si pronuncia in merito all’obbligo di operare ritenute IREF su compensi erogati da una s.r.l. Italiana ad una società di diritto svizzero, operante come agenzia di "Model Management" e direttamente a modelli e modelle non residenti, per prestazioni video eseguite in Italia.
Nelle sentenza vendono richiamati i seguenti principi della convenziona OCSE:
- gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili solo in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata;
- i redditi che un residente di uno stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili solo in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività;
- il reddito percepito da un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o un musicista (nonché da uno sportivo), per la sua attività personale esercitata nell'altro Stato, può essere tassato in questo altro Stato, per cui il soggetto può essere tassato sia nello Stato di esecuzione dell'opera o della prestazione, sia in quello di residenza. Ne consegue che a differenza degli altri lavoratori autonomi, unitamente alle imprese, la tassazione dei redditi dell'artista (o dello sportivo) può avvenire in uno Stato per il solo fatto che la prestazione é ivi resa, a prescindere dalla sussistenza di una stabile organizzazione.
La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che le prestazioni dei modelli in sfilate e servizi fotografici non sono prestazioni di artisti dello spettacolo, in quanto non contano le capacità artistiche dei modelli ma solo la loro attitudine a presentare il prodotto per la commercializzazione attraverso pose e atteggiamenti. Ne consegue che il compenso da essi percepito non é soggetto ad imposizione in Italia, trattandosi di attività di lavoro autonomo.