Richiesta dell’assegno di ricollocazione: proroga se scadenza in un giorno festivo

L’ANPAL, con la Nota n. 11122 del 7 settembre 2018, fornisce brevi precisazioni riguardanti la richiesta dell’assegno di ricollocazione.
In particolare chiarisce che, qualora la scadenza (stabilita in 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione) delle prenotazioni per l’assegno di ricollocazione cada in un giorno festivo, la scadenza stessa è posticipata sino al primo giorno lavorativo successivo.
Si precisa, inoltre, che per gli accordi di ricollocazione stipulati in data antecedente alla messa on line del portale http://adrcigs.anpal.gov.it, saranno accolte le prenotazioni effettuate entro 30 giorni dall’attivazione del portale stesso (ossia entro il 24 agosto 2018).
Responsabilità solidare: inderogabilità da parte dei contratti collettivi

Con interpello n. 5 del 13 settembre 2018, il Ministero del Lavoro precisa alcuni aspetti concernenti la derogabilità della responsabilità solidale, indicando che:
-    con l’entrata in vigore dell’art. 2 DL 25/2017 viene modificata la norma che consentiva di derogare alla responsabilità solidale da parte dei contratti collettivi, attraverso l’eliminazione della previsione seguente: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”. A seguito di tale modifica la responsabilità solidale diventa inderogabile da parte dei contratti collettivi;
-    l’inderogabilità in questione opera nei confronti di situazioni e/o fatti che al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 25 del 2017 – ovvero il 17 marzo 2017 - non erano sorte e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione. E’, ad esempio, il caso delle obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell’appalto. In tal senso, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 25, sempre che ricorrano le condizioni previste. Tale deroga, invece, non potrà operare per i crediti maturati nel periodo successivo.

Prorogate le misure di sostegno al reddito per i lavoratori colpiti dal sisma

L’INPS, con messaggio n. 3277 del 5 settembre 2018, comunica che anche per il 2018 è possibile richiedere l’erogazione delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria dal 24 agosto 2016. 

Rilascio della DID da parte dei cittadini UE: precisazioni ANPAL sul requisito della residenza

L’ANPAL, con la Circolare n. 4 del 29 agosto 2018, chiarisce alcuni aspetti in merito al requisito della residenza ed al rilascio, da parte dei cittadini dell’Unione europea, della dichiarazione di immediata disponibilità (la c.d. DID).
L’Agenzia precisa che possono rilasciare la DID e ricevere i servizi e le misure di politica attiva del lavoro i cittadini dell’Unione Europea che soggiornano sul territorio italiano (art. 45 del TFUE e della direttiva 2004/38/CE). Il riferimento al requisito della residenza contenuto nell’art. 11, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 150/2015, deve necessariamente essere letto in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea e dei principi sopra indicati, non potendo costituire, in alcun modo, un ostacolo all’effettiva tutela dei cittadini dell’Unione europea e alla parità di trattamento degli stessi, ai fini di un concreto e reale supporto nella ricerca di un lavoro.


Agricoli autonomi e cumulabilità del reddito con la NASpi

L’Inps, con messaggio n. 3460 del 21 settembre 2018, ha offerto precisazioni in materia di reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura ai fini della cumulabilità con la NASpI.
Ai fini delle verifiche reddituali da parte delle Strutture territoriali per la cumulabilità in oggetto, sempre nel rispetto del limite annuo di 4.800 euro, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, ovvero nel reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti.