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Arlati Ghislandi
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Roma - piazza G. Mazzini, 27
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Disciplina
e prassiScarica
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Comunicazioni via Pec con l’Inps
L'Inps,
con comunicazione sul proprio sito del 30 settembre, ha reso noto che,
a far data dal 12 ottobre 2015, il sistema che gestisce la Pec
dell'Istituto consentirà esclusivamente la comunicazione con
altri sistemi Pec, pertanto non sarà più possibile
recapitare messaggi di posta elettronica ordinaria; un messaggio di
posta elettronica ordinaria inviato a un indirizzo Pec
dell’Istituto verrà rifiutato dal sistema, che
fornirà al mittente una notifica di errore.
Esonero contributivo triennale: rafforzamento dell'azione ispettiva
Il Ministero del Lavoro, con comunicato stampa del 30 settembre,
ha reso noto che, in collaborazione con l'Inps, rafforzerà le
attività ispettive relative ai contratti di lavoro a tempo
indeterminato che prevedono l'esonero contributivo triennale, per
identificare i comportamenti fraudolenti e i casi di precostituzione
irregolare delle condizioni di accesso alla decontribuzione.
Ai fini della verifica verranno incrociate le banche dati esistenti: l’Inps fornirà infatti alle DTL la lista delle imprese interessate e, in relazione ad esse, saranno esaminate le posizioni lavorative, anche precedenti, del personale per il quale si fruisce dell’esonero.
Ai fini della verifica verranno incrociate le banche dati esistenti: l’Inps fornirà infatti alle DTL la lista delle imprese interessate e, in relazione ad esse, saranno esaminate le posizioni lavorative, anche precedenti, del personale per il quale si fruisce dell’esonero.
Speciale regime fiscale per lavoratori rimpatriati
Il Decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 (art. 16) recante “Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” introduce uno speciale regime fiscale per i lavoratori impatriati.
Si tratta di un abbattimento della base imponibile ai fini fiscali nella misura del 30% per il periodo d’imposta in cui tali lavoratori trasferiscono in Italia la loro residenza e per i quattro successivi. Destinatari dello speciale regime fiscale sono i lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell’art. 2 del TUIR.
Si tratta, nello specifico, di lavoratori che rivestono ruoli direttivi ovvero in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che saranno oggetto di definizione da parte di un apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.
Si tratta di un abbattimento della base imponibile ai fini fiscali nella misura del 30% per il periodo d’imposta in cui tali lavoratori trasferiscono in Italia la loro residenza e per i quattro successivi. Destinatari dello speciale regime fiscale sono i lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell’art. 2 del TUIR.
Si tratta, nello specifico, di lavoratori che rivestono ruoli direttivi ovvero in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che saranno oggetto di definizione da parte di un apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.
Revisione del regime delle sanzioni in materia di lavoro
Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare
n. 26 del 12 ottobre 2015, con la quale fornisce, ai propri ispettori,
le prime indicazioni operative all’articolo 22, del decreto
legislativo n. 151/2015 (c.d. Decreto Semplificazioni), per una
corretta applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie in materia
di lavoro e legislazione sociale e per assicurare
l’uniformità di comportamento. L’articolo 22 apporta
rilevanti modifiche al regime sanzionatorio relativo ad alcune
fattispecie di illecito amministrativo. In particolare, si tratta di
illeciti in materia di lavoro nero, di Libro unico del lavoro, di
prospetti paga e di assegni per il nucleo familiare. La circolare
fornisce le prime indicazioni operative necessarie per una corretta
applicazione delle nuove disposizioni al fine di assicurare
l’uniformità di comportamento di tutto il personale
ispettivo.