Disciplina
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Omesso versamento delle ritenute previdenziali
L’Ispettorato
nazionale del lavoro, con propria nota, in riferimento
all’individuazione del parametro annuo di 10.000 euro, da cui
consegue la rilevanza penale dell’illecito di omesso versamento
delle ritenute previdenziali, ha chiarito che il personale ispettivo
deve verificare l’eventuale omissione del versamento delle
ritenute previdenziali, facendo riferimento al periodo intercorrente
dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo
(gennaio in scadenza al 16 febbraio), sino alla scadenza
dell’ultimo versamento (dicembre in scadenza al 16 gennaio
dell’anno successivo).
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Anpal: istruzioni operative per il rilascio della DID onlineL’Anpal con propria circolare ha diramato le indicazioni operative per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID online) sul proprio portale. Nel dare attuazione all’articolo 19, D.Lgs. 150/2015, viene chiarito che a decorrere dal 1° dicembre 2017, il cittadino sarà considerato in “stato di disoccupazione” solo ove, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all’interno della SAP (scheda anagrafica del lavoratore) l’identificativo univoco della DID in parola, che verrà inserito nella SAP a cura del nodo di coordinamento nazionale.
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Omessa sorveglianza sanitaria: precisazioni sul regime sanzionatorioL’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, interviene per fornire alcune indicazioni sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria.
In particolare, l’Ispettorato precisa che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria è riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dal D. Lgs. n. 81/2008 articolo 18, comma 1, e precisamente:
- lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (ad esempio lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, etc.);
- lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
- lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.
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Inail – unioni civili e prestazioni economicheL’Inail, con propria circolare ha fornito indicazioni operative sull’applicazione della L. 76/2016 in tema di unioni civili, precisando che, essendo equiparati i diritti e gli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso a quelli tra coniugi, si estendono anche all’unito civilmente i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’Inail: rendita ai superstiti, quota integrativa alla rendita, prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione ad amianto, assegno continuativo mensile, assegno una tantum, prestazione del Fondo di sostegno ai familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prestazione una tantum prevista dalla Legge di Stabilità 2016. In assenza di un’espressa previsione normativa che equipari i conviventi di fatto ai coniugi, invece, il convivente non può essere ugualmente beneficiario di prestazioni economiche.