Arlati Ghislandi
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OTTOBRE 2017
Arlati Ghislandi
GiurisprudenzaScarica PDF
Lavoratore con permessi ex lege 104/92: legittimo il rifiuto del trasferimento
Corte di Cassazione, sentenza n. 24015 del 12 ottobre 2017  
La Corte di Cassazione, con sentenza del 12 ottobre 2017, n. 24015, si è pronunciata in merito alla delicata questione concernente la trasferibilità di un dipendente che beneficia dei permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/92 per l’assistenza di un familiare disabile.
L’art. 33 c. 5 della legge n. 104 del 1992 prevede un divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente ogni volta che muta definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione anche se lo spostamento viene attuato nell’ambito della medesima unità produttiva. Tale diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni, in quanto l’ordinamento tutela il dovere di cura e di assistenza del familiare disabile.
La tutela descritta non opera, tuttavia, nel caso in cui il datore di lavoro provi l’esistenza di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive che - in un equilibrato bilanciamento tra interessi - risultano effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte. 




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