Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria: decreto pubblicato in GU

Sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2018 è stato pubblicato il D.L. 119 del 23 ottobre 2018 contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Il decreto è in vigore dal 24 ottobre 2018 e tra i principali interventi si richiamano:   
-    le disposizioni in materia di Cigs per riorganizzazione e crisi aziendale (articolo 25), concernenti la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato;
-    la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, degli atti del procedimento di accertamento, dei carichi affidati all'agente della riscossione, lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010,
-    la definizione agevolata (articoli 5-8) delle controversie tra i contribuenti e il Fisco;
-    le disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale (articolo 9).
CIGO e CIGS: istruzioni INPS per i conguaglii

L’INPS, con Messaggio del 18 ottobre 2018 n. 3880, ha fornito alcune istruzioni in merito alle modalità per effettuare conguagli relativi ai trattamenti di integrazione salariale.
Per l’invio di eventuali flussi di variazione necessari alla definizione e al successivo ricalcolo delle note di rettifica, l’istituto comunica la proroga dei termini per il passaggio centralizzato delle note di rettifica alla procedura “Nuovo Recupero Crediti”.
L’Istituto evidenzia inoltre che dalle operazioni di ricalcolo potrebbero generarsi eventuali nuove note di rettifica, che dovranno essere considerate in annullamento e sostituzione dei precedenti addebiti notificati per i medesimi periodi di competenza.
Il messaggio Inps in oggetto ha offerto anche chiarimenti in merito alle note di rettifica emesse per differenze di importi relativi ai conguagli di integrazione salariale.
Da ultimo, l’istituto ricorda che, con riferimento alle operazioni relative ad eventuali conguagli o versamenti del contributo addizionale, riferite ad autorizzazioni CIGO con Ticket rientranti sotto la previgente disciplina, le aziende continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso..

Malattia: esonero dalle visite di controllo

L’INPS, con notizia del 23 ottobre 2018, fornisce precisazioni sulle ipotesi di asserito esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari e sull’apposizione del codice “E” nei certificati medici.
Le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile. Inoltre, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Le previsioni sono nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati:
-    patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
-    stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.
Per quanto riguarda il codice “E” , invece, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.
Si precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio. 


Lavoro intermittente e diritto allo straordinario

Con interpello n. 6 del 24 ottobre 2018 il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti sull’applicazione al lavoratore intermittente della disciplina contenuta nel D.Lgs. 66/2003 in materia di orario di lavoro nel caso venga effettuato lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali.
In particolare è stato chiarito che la facoltà concessa dalla legge al datore di lavoro di attivare il contratto di lavoro intermittente rispetto ad esigenze e tempi non predeterminabili, non consente di escludere l'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2003 e di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

Lavoro occasionale in agricoltura e nel turismo: chiarimenti INPS

L’INPS, con Circolare n. 103 del 17 Ottobre 2018, fornisce chiarimenti per il corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale dopo l’entrata in vigore del decreto dignità, nei settori dell’agricoltura, del turismo e degli enti locali.

Incentivi per i lavoratori impatriati

Con risoluzione n. 72/E del 26 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della fruibilità dell’agevolazione fiscale prevista a favore dei soggetti impatriati in possesso di laurea, non rileva il fatto che l’attività lavorativa svolta all’estero sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo, ma è sufficiente che siano autonomi i rapporti contrattuali con il gruppo multinazionale.

Cigo e Cigs: nuovo sistema di controllo dei limiti temporali

Con Messaggio n. 3566 del 28 settembre 2018 l’Inps ha reso noto che dal 1° novembre è disponibile un nuovo servizio di simulazione ai fini del controllo dei limiti temporali di Cigo e Cigs.
In particolare, sarà possibile controllare sul sito INPS il consumo di ore e verificare se il periodo da richiedere rispetta i limiti di legge. 


DID on line: abilitati anche i patronati

L’Anpal, con notizia del 22 ottobre 2018, ha informato che dalla stessa data, gli operatori dei centri per l'impiego e i patronati convenzionati potranno supportare i lavoratori nell'inserimento della DID - Dichiarazione di immediata disponibilità -  accedendo all'area riservata disponibile sul portale Anpal.

Spese di trasporto dei dipendenti: trattamento fiscale

L’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 22 del 4 ottobre 2018 fornisce chiarimenti concernenti le spese di trasporto per i dipendenti.
In particolare chiarisce che le spese di trasporto sostenute dal datore di lavoro in occasione di trasferte fuori del territorio comunale dei propri dipendenti e documentate possono essere ricondotte alla previsione esentativa di cui al comma 5 dell’articolo 51 del TUIR e, conseguentemente, possono essere considerate non imponibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Per escludere dal reddito imponibile del lavoratore i citati rimborsi non è necessario che detta documentazione, giustificativa dell’effettività del costo sostenuto, sia intestata al soggetto che effettua la trasferta, dal momento che per dimostrare che uno specifico onere è stato sostenuto in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro, è sufficiente che le spese stesse risultino sostenute nei luoghi e nel tempo di svolgimento delle trasferte stesse e che siano attestate dal dipendente mediante nota riepilogativa.