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Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria: decreto pubblicato in GU
Sulla
G.U. n. 247 del 23 ottobre 2018 è stato pubblicato il D.L. 119
del 23 ottobre 2018 contenente disposizioni urgenti in materia fiscale
e finanziaria. Il decreto è in vigore dal 24 ottobre 2018 e tra
i principali interventi si richiamano:
- le disposizioni in materia di Cigs per
riorganizzazione e crisi aziendale (articolo 25), concernenti la
proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria
per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo
di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di
personale già dichiarato;
- la definizione agevolata dei processi verbali di
constatazione, degli atti del procedimento di accertamento, dei carichi
affidati all'agente della riscossione, lo stralcio dei debiti fino a
mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010,
- la definizione agevolata (articoli 5-8) delle controversie tra i contribuenti e il Fisco;
- le disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale (articolo 9).
CIGO e CIGS: istruzioni INPS per i conguaglii
L’INPS,
con Messaggio del 18 ottobre 2018 n. 3880, ha fornito alcune istruzioni
in merito alle modalità per effettuare conguagli relativi ai
trattamenti di integrazione salariale.
Per l’invio di eventuali flussi di variazione necessari alla
definizione e al successivo ricalcolo delle note di rettifica,
l’istituto comunica la proroga dei termini per il passaggio
centralizzato delle note di rettifica alla procedura “Nuovo
Recupero Crediti”.
L’Istituto evidenzia inoltre che dalle operazioni di ricalcolo
potrebbero generarsi eventuali nuove note di rettifica, che dovranno
essere considerate in annullamento e sostituzione dei precedenti
addebiti notificati per i medesimi periodi di competenza.
Il messaggio Inps in oggetto ha offerto anche chiarimenti in merito
alle note di rettifica emesse per differenze di importi relativi ai
conguagli di integrazione salariale.
Da ultimo, l’istituto ricorda che, con riferimento alle
operazioni relative ad eventuali conguagli o versamenti del contributo
addizionale, riferite ad autorizzazioni CIGO con Ticket rientranti
sotto la previgente disciplina, le aziende continueranno ad utilizzare
le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in
uso..
Malattia: esonero dalle visite di controllo
L’INPS,
con notizia del 23 ottobre 2018, fornisce precisazioni sulle ipotesi di
asserito esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari e
sull’apposizione del codice “E” nei certificati
medici.
Le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla
reperibilità: questo significa che il controllo concordato
è sempre possibile. Inoltre, il medico curante certificatore
può applicare solo ed esclusivamente le
“agevolazioni”, previste dai vigenti decreti quali uniche
situazioni che escludono dall'obbligo di rispettare le fasce di
reperibilità. Le previsioni sono nel decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori
subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante
deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non
può essere aggiunta ex post, proprio perché
l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.
Per quanto riguarda il codice “E” , invece, si tratta di un
codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la
disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune
decisionalità tecnico-professionali, secondo precise
disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.
Si precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di
diagnosi della dizione “Codice E” non può
evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo
né dalla reperibilità, rimanendo possibile la
predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura
dei datori di lavoro che d’ufficio.
Lavoro intermittente e diritto allo straordinario
Con
interpello n. 6 del 24 ottobre 2018 il Ministero del lavoro ha fornito
chiarimenti sull’applicazione al lavoratore intermittente della
disciplina contenuta nel D.Lgs. 66/2003 in materia di orario di lavoro
nel caso venga effettuato lavoro straordinario eccedente le 40 ore
settimanali.
In particolare è stato chiarito che la facoltà concessa
dalla legge al datore di lavoro di attivare il contratto di lavoro
intermittente rispetto ad esigenze e tempi non predeterminabili, non
consente di escludere l'applicazione delle disposizioni in materia di
lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2003 e di
quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato al
rapporto di lavoro.
Lavoro occasionale in agricoltura e nel turismo: chiarimenti INPS
L’INPS,
con Circolare n. 103 del 17 Ottobre 2018, fornisce chiarimenti per il
corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale dopo
l’entrata in vigore del decreto dignità, nei settori
dell’agricoltura, del turismo e degli enti locali.
Incentivi per i lavoratori impatriati
Con
risoluzione n. 72/E del 26 settembre 2018, l’Agenzia delle
Entrate ha precisato che, ai fini della fruibilità
dell’agevolazione fiscale prevista a favore dei soggetti
impatriati in possesso di laurea, non rileva il fatto che
l’attività lavorativa svolta all’estero sia stata
prestata con società appartenenti allo stesso gruppo, ma
è sufficiente che siano autonomi i rapporti contrattuali con il
gruppo multinazionale.
Cigo e Cigs: nuovo sistema di controllo dei limiti temporali
Con
Messaggio n. 3566 del 28 settembre 2018 l’Inps ha reso noto che
dal 1° novembre è disponibile un nuovo servizio di
simulazione ai fini del controllo dei limiti temporali di Cigo e Cigs.
In particolare, sarà possibile controllare sul sito INPS il
consumo di ore e verificare se il periodo da richiedere rispetta i
limiti di legge.
DID on line: abilitati anche i patronati
L’Anpal,
con notizia del 22 ottobre 2018, ha informato che dalla stessa data,
gli operatori dei centri per l'impiego e i patronati convenzionati
potranno supportare i lavoratori nell'inserimento della DID -
Dichiarazione di immediata disponibilità - accedendo
all'area riservata disponibile sul portale Anpal.
Spese di trasporto dei dipendenti: trattamento fiscale
L’Agenzia
delle entrate con la risposta ad interpello n. 22 del 4 ottobre 2018
fornisce chiarimenti concernenti le spese di trasporto per i dipendenti.
In particolare chiarisce che le spese di trasporto sostenute dal datore
di lavoro in occasione di trasferte fuori del territorio comunale dei
propri dipendenti e documentate possono essere ricondotte alla
previsione esentativa di cui al comma 5 dell’articolo 51 del TUIR
e, conseguentemente, possono essere considerate non imponibili ai fini
della determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Per escludere dal reddito imponibile del lavoratore i citati rimborsi
non è necessario che detta documentazione, giustificativa
dell’effettività del costo sostenuto, sia intestata al
soggetto che effettua la trasferta, dal momento che per dimostrare che
uno specifico onere è stato sostenuto in occasione dello
svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della normale sede
di lavoro, è sufficiente che le spese stesse risultino sostenute
nei luoghi e nel tempo di svolgimento delle trasferte stesse e che
siano attestate dal dipendente mediante nota riepilogativa.
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