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Gmo: occorre il nesso causale tra accertate ragioni e mutamento organizzativo
Corte di Cassazione, ordinanza n. 28435 del 5 novembre 2019
La
Cassazione Civile, con ordinanza 5 novembre 2019, n. 28435, si è
pronunciata in merito ad un licenziamento per GMO giustificato dal calo
del fatturato.
Il giudice, una volta ritenuta la suddetta effettività di
ragioni alla base del provvedimento (ovverosia, il calo di fatturato),
deve accertare l’esistenza del nesso causale tra le ragioni
e
il mutamento dell’assetto organizzativo, verificando direttamente
la correttezza del procedimento di praticabilità del
repêchage e del criterio di scelta in base
all’anzianità professionale.
Videosorveglianza: non basta il consenso dei dipendenti
Corte di Cassazione, sentenza n. 50919 del 17 dicembre 2019
La
Corte di Cassazione, con sentenza n. 50919 del 17 dicembre 2019, ha
fornito chiarimenti in merito agli adempimenti a carico del datore di
lavoro in occasione della installazione degli impianti di
videosorveglianza.
La pronuncia conferma che, per l’installazione di un impianto di
videosorveglianza nei locali di un’azienda, non basta il consenso
scritto dei dipendenti, ma é necessario l’accordo
sindacale o l’autorizzazione rilasciata dall’ITL (art. 4,
Legge n. 300/1970).
CIGS a zero ore e spettanza dell’esonero contributivo
Corte di Cassazione, ordinanza n. 256 del 5 dicembre 2019
La
Corte Costituzionale, con ordinanza del 5 dicembre 2019 n. 256, ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 118 della
legge 190/2014 nella parte in cui stabilisce che l’esonero
contributivo spetta ai datori di lavoro per le nuove assunzioni con
esclusione di quelle relative ai lavoratori che nei sei mesi precedenti
risultano occupati presso altro datore di lavoro.
L’ordinanza precisa che, ai fini dell’esonero, non sono
equiparabili le assunzioni di lavoratori in CIGS a zero ore.
Opposizione all’esecuzione: litisconsorti necessari
Corte di Cassazione, ordinanza n. 29798 del 18 novembre 2019
La
Corte di Cassazione, con sentenza del 18 novembre 2019 n. 29798, ha
fornito alcuni chiarimenti in merito al litisconsorzio necessario in
caso di opposizione all’esecuzione.
Qualora vi sia opposizione all’esecuzione forzata nelle ipotesi di riscossione di crediti mediante iscrizione a ruolo:
- sia se l’oggetto della contestazione consista nella non regolarità o validità degli atti esecutivi
- che nell’esistenza stessa del credito,
non sussiste comunque litisconsorzio necessario fra l’ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione.
L’eventuale chiamata in causa dell’ente creditore
interessato, nelle liti promosse contro di lui e che non riguardano
esclusivamente la regolarità o la validità degli atti
esecutivi, non spetta all’opponente; deve avvenire, bensì,
per iniziativa dell’agente di riscossione e previa discrezionale
autorizzazione del giudice di merito.
Pagamento INPS falsificato del professionista: fattispecie di reato
Corte di Cassazione, sentenza n. 50196 del 15 novembre 2019
La
Corte di cassazione, con la sentenza 50196 del 15 novembre 2019, si
pronuncia in merito alla condotta del professionista dottore
commercialista che ha falsificato ed esibito una comunicazione di
sgravio redatta su carta intestata dell'INPS e ricevute di pagamento ad
Equitalia allo scopo di dimostrare l'adempimento, in realtà
inesistente, dei suoi obblighi derivanti da un contratto di prestazione
d'opera professionale.
La Corte qualifica la condotta descritta come reato di falso in atto
pubblico e non – come dichiarato in primo grado – come
reato di truffa. Invero, la formazione di un atto inesistente non
integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma
l'apparenza di un atto originale. Per la sussistenza del reato è
necessario che la copia si presenti o venga esibita con caratteristiche
tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne
l'apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a
documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale
conforme.
Fondi previdenziali e trattamento fiscale
Corte di Cassazione, ordinanza n. 30908 del 27 novembre 2019
La
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30908 del 27 novembre 2019, si
è pronunciata in merito al trattamento fiscale dei fondi
previdenziali integrativi riconosciuti a soggetti che risultano
iscritti, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs.
21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare
aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale
prevalente.
Per gli importi maturati:
- fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al
regime di tassazione separata, solo per quanto riguarda la “sorte
capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro. Mentre, alle somme
provenienti dalla liquidazione del cd. Rendimento, si applica la
ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della I. 26 settembre
1985, n. 482.
- a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata.
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