Studio Arlati Ghislandi
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Disciplina e prassi Scarica PDF
INPS: Assenza per malattia e richiesta di visita medica di controllo
Al fine di evitare l'aumentare del contenzioso amministrativo in materia di riconoscimento
dell'indennità di malattia conseguente alla visita medica di controllo domiciliare, l’INPS
con informativa del 12 novembre 2013, ricorda ai datori di lavoro di invitare i propri lavoratori
dipendenti, in caso di assenza per malattia, a riscontrare la corretta indicazione del domicilio,
da parte del medico, sul certificato.
In particolare, si richiede di sensibilizzare il lavoratore stesso, nel caso gli venga data notizia del solo progressivo del documento, di procedere alla verifica dell'indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia indicato sul certificato. L’Istituto precisa inoltre che la responsabilità circa la correttezza delle informazioni riportate ricade unicamente sul lavoratore che ha il diritto e l'onere di controllare i suddetti dati al momento dell'inserimento da parte del medico o successivamente visualizzando la copia stampata del certificato stesso.
In particolare, si richiede di sensibilizzare il lavoratore stesso, nel caso gli venga data notizia del solo progressivo del documento, di procedere alla verifica dell'indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia indicato sul certificato. L’Istituto precisa inoltre che la responsabilità circa la correttezza delle informazioni riportate ricade unicamente sul lavoratore che ha il diritto e l'onere di controllare i suddetti dati al momento dell'inserimento da parte del medico o successivamente visualizzando la copia stampata del certificato stesso.
INPS: Riduzione del Tasso Ufficiale di riferimento
A seguito della riduzione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR), deliberata dalla Banca Centrale
Europea, l’INPS è intervenuto con la Circolare n. 158 del 13 novembre 2013 per comunicare,
rispettivamente, la variazione:
- del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge, nonché
- della misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali.
Ministero del Lavoro: criteri di computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato
Con l’Interpello n. 30 del 19 novembre 2013, il Ministero del Lavoro è intervenuto definendo il criterio
utile per il computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ai fini della corretta interpretazione
ed applicazione delle disposizioni in tema di:
- riconoscimento dei diritti sindacali (art. 8, D.Lgs n. 368/2001);
- disciplina dell’informazione e della consultazione dei lavoratori (art. 12, D.Lgs n. 25/2007);
- Comitati Aziendali Europei (art. 2, comma 2, D.Lgs n. 113/2012).
Fondo EST: contribuzione per l’anno 2014
Il Fondo EST con la Circolare n. 3 del 18 novembre 2013 ricorda agli utenti interessati
che la contribuzione dovuta al Fondo per i lavoratori a tempo parziale cui viene applicato il CCNL
del Terziario Confcommercio a decorrere dal 1° gennaio 2014 dovrà essere equiparata
alla contribuzione dovuta per i lavoratori a tempo pieno.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il contributo ordinario al Fondo EST, dovuto dalle aziende che applicano il CCNL del Terziario – Confcommercio, per i lavoratori assunti a tempo parziale aumenterà dagli attuali 7,00 euro mensili a 10,00 euro mensili.
Il contributo a carico del lavoratore rimane invariato (2,00 euro mensili) rispetto all’anno 2013.
Il totale della contribuzione mensile sarà pertanto pari a 12 euro, sia per i lavoratori a tempo pieno che per i lavoratori assunti con un contratto a tempo parziale.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il contributo ordinario al Fondo EST, dovuto dalle aziende che applicano il CCNL del Terziario – Confcommercio, per i lavoratori assunti a tempo parziale aumenterà dagli attuali 7,00 euro mensili a 10,00 euro mensili.
Il contributo a carico del lavoratore rimane invariato (2,00 euro mensili) rispetto all’anno 2013.
Il totale della contribuzione mensile sarà pertanto pari a 12 euro, sia per i lavoratori a tempo pieno che per i lavoratori assunti con un contratto a tempo parziale.