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Disciplina e prassi Scarica PDF
Ministero del Lavoro: Settore trasporto aereo - ammortizzatori sociali
Con recente Interpello, il Ministero ha chiarito le residue modalità di accesso alla cigs da parte dei datori di lavoro del settore aereo.
Nello specifico, l’art. 1 bis della Legge 3 dicembre 2004, n. 291 (di Conversione del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249) prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie".

L’art. 3 comma 46 Legge n. 92/2012 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le disposizioni di cui al sopra riportato articolo 1 bis.
Alla luce di tale quadro normativo le Organizzazioni Nazionali dei lavoratori chiedono quali siano gli effetti della citata abrogazione sugli accordi sindacali sottoscritti per l’attivazione di strumenti di sostegno al reddito dopo il 31 dicembre 2012 sulla base di accordi quadro stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della Legge n. 92/2012.
In via preliminare il Ministero osserva che l’abrogazione dell’art. 1 bis non produce effetti rispetto ai programmi di CIGS attualmente in corso o comunque attivati nelle ipotesi di crisi occupazionale, ristrutturazione nonché riduzione o trasformazione di attività in ragione di scelte operate in sede di accordo sindacale entro il 31 dicembre 2012.
Infatti, i Decreti Ministeriali di concessione dei relativi trattamenti, anche se emanati successivamente alla data del 1° gennaio 2013, sono integralmente assoggettabili al regime legale vigente al momento della stipula dell’accordo, secondo il principio del tempus regit actum.
Nel caso in cui, invece, l’accordo sindacale sia stato sottoscritto dopo l’abrogazione della norma in commento, ovvero nel corso dell’anno 2013, nell’ambito di un processo di ristrutturazione avviato con accordo quadro stipulato in sede governativa, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di carattere abrogativo, sarà necessario fare riferimento all’accordo sindacale sulla base del quale verrà emanato il Decreto Ministeriale di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale.
In ragione di tutto quanto sopra, al fine di individuare il regime legale applicabile occorre far riferimento alla data di stipulazione dell’accordo medesimo; non potrà, invece, farsi riferimento all’accordo Quadro per determinare l’ultrattività delle disposizioni normative previgenti.
Ministero del Lavoro: somministrazione e documento di valutazione dei rischi
Con interpello n. 5 del 30 gennaio 2014 il Ministero del Lavoro chiarisce che in capo all’azienda utilizzatrice che sottoscrive un contratto di somministrazione non sussiste alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali del Ministero del lavoro, ma esclusivamente l’obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR).
Soppressione della norma sulla riduzione delle percentuali di detrazione
È stato pubblicato sulla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2014 il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2014, in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Con tale provvedimento è stabilita la soppressione della norma prevista dalla Legge di stabilità 2014 relativa alla riduzione delle percentuali di detrazioni per oneri.
Come è noto la Legge di Stabilità 2014 (art. 1 commi 575 e 576) aveva previsto la possibilità di intervenire (entro il 31 gennaio 2014) con provvedimenti normativi al fine di una razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’art. 15 del TUIR.
In mancanza dell’adozione di detti provvedimenti la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, TUIR veniva ridotta al 18 % per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 % a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
Il citato Decreto n. 4/2014 ha disposto l’abrogazione dei commi 575 e 576 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 impedendo così la riduzione della percentuale della detrazione Irpef ex art. 15 TUIR che ad oggi rimane quindi stabilita nel 19%.
Sgravi contributivi per la contrattazione di 2° livello
Il 14 giugno 2014 è stato firmato il Decreto Interministeriale che regolamenta, per il 2013, lo sgravio contributivo sulle somme corrisposte ai dipendenti in attuazione di quanto previsto dalla contrattazione territoriale o aziendale di secondo livello; le risorse disponibili ammontano a 607 milioni di Euro.
Analogamente allo scorso anno, alle aziende che hanno siglato intese di secondo livello nel corso del 2013, l'accesso al beneficio potrà essere richiesto entro un tetto massimo del 2,25% della retribuzione imponibile annua di ciascun lavoratore. La ripartizione delle risorse non cambia rispetto al passato: 62,5% saranno destinate alle intese aziendale e il 37,5% a quelle territoriali.
Lo sgravio riguarda sia la quota datoriale che quella dei lavoratori.

Le domande potranno essere inviate per via telematica all'Inps, che fisserà, dopo la pubblicazione in Gazzetta del Decreto, la data unica di trasmissione.
Rivalutati i limiti economici per il lavoro accessorio
L’INPS, con la Circolare n. 28 del 26 febbraio 2014, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 70 del D.Lgs n. 276/2003, ha comunicato i valori dei limiti economici applicabili per l’anno 2014 alla disciplina del lavoro accessorio, (rivalutati in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevato nel 2013).

I nuovi importi economici da prendere a riferimento per l’anno 2014 sono così rideterminati:
  • 5.050 euro netti (6.740 euro lordi) per la generalità dei committenti nel corso di un anno solare;
  • 2.020 euro netti (2.690 euro lordi) per i committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.