CIGS nell’editoria: chiarimenti del Ministero sulla durata massima
Il Ministero del Lavoro con Circolare n. 5 del 20 febbraio 2018 ha fornito chiarimenti circa il computo della durata massima complessiva dei trattamenti di CIGS in materia di editoria imputabili alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.
In particolare, è stato chiarito che ai trattamenti di CIGS riguardanti l’editoria, per i quali è stata presentata istanza successivamente alla data del 1° gennaio 2018, si applicano le nuove disposizioni anche con riferimento all’applicazione dei limiti di durata massima complessiva previsti dalla nuova normativa, non incidendo e non conteggiandosi nel quinquennio mobile i precedenti interventi CIGS.
Personale di volo: cessazione del contributo di solidarietà
L’INPS, con Messaggio n.772 del 20 febbraio 2018, conferma che dal 1° gennaio 2018, non è più dovuto il contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
Pertanto, i datori di lavoro, che abbiano alle proprie dipendenze personale già soggetto al contributo di solidarietà (0,5%), non sono più tenuti a versare il predetto contributo a decorrere dalle denunce del mese di gennaio 2018.

INPS: chiarimenti sull’Ape
L’INPS, con circolare del 12 febbraio 2018 n. 28, fornisce le istruzioni operative per l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE).
In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, gli iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata in possesso dei prescritti requisiti, possono chiedere all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) da restituire in venti anni mediante trattenute mensili su pensione.


Certificazione dei contratti da parte degli enti bilaterali
Con Circolare dell’Ispettorato Nazionale del lavoro n. 4 del 12 febbraio 2018 sono stati forniti chiarimenti in merito alla possibilità per gli enti bilaterali di certificare i contratti di lavoro.
A riguardo è stato precisato che possono definirsi Enti bilaterali ai fini dello svolgimento delle attività in questione solo quei soggetti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative” (’art. 2, lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003).
Se tale requisito manca l’Organismo non può svolgere attività di certificazione.


INPS: regolarizzazione dei contributi relativi al mese di gennaio
Con Messaggio n. 536 del 5 febbraio 2018 l’INPS precisa che i datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2018 non hanno potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati nel 2018, possono regolarizzare detto periodo entro il giorno il 16 aprile 2018.
Per la regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso UniEmens, devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2018 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
 L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva 1%, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia UniEmens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

Convenzione Italia-Colombia: eliminazione della doppia imposizione
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa n. 18 del 26 gennaio 2018, ha informato di aver sottoscritto la Convenzione Italia – Colombia finalizzata ad eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e a prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.
La Convenzione entrerà in vigore una volta ratificata da entrambi i Paesi, non appena sarà completato lo scambio degli strumenti di ratifica.

Controllo sulle SIM aziendali: lecito il controllo dei consumi
Ad avviso del Garante per la protezione dei dati personali è lecito l’utilizzo, da parte dell’azienda, di un sistema per il controllo dei consumi telefonici aziendali sulle SIM fornite ai lavoratori (Newsletter n. 437 del 26 gennaio 2018).
L’azienda che effettua controlli ai consumi telefonici aziendali deve, però, rispettare le misure di tutela della riservatezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai tempi di conservazione dei dati entro un limite di 6 mesi; all’informativa ai dipendenti e all’adozione di un disciplinare interno per regolamentare le condizioni di uso delle SIM in dotazione ai dipendenti.

Min. Lavoro: riduzione 2018 dei premi e contributi per l’assicurazione INAIL
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto 22 dicembre 2017, concernente la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art.1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) nella misura del 15,81% per l’anno 2018.

CIGO: chiarimenti ministeriali sui presupposti di fruizione del trattamento
Il Ministero del Lavoro, con nota del 18 gennaio 2018, n. 525, chiarisce alcuni aspetti relativi alla CIG e concernenti la nozione di anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva e le caratteristiche che deve possedere un cantiere edile per essere qualificato come “unità produttiva”.
La condizione dei 90 giorni di anzianità lavorativa necessaria per accedere al trattamento di integrazione salariale è raggiunta in presenza dei seguenti presupposti:
a) l’anzianità di lavoro si realizza presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento;
b) si tratta di un’anzianità di effettivo lavoro e non di una mera anzianità di servizio;
c) l’anzianità è almeno pari a 90 giorni alla data di presentazione della domanda di trattamento.
Non è richiesta, invece, la continuità della prestazione lavorativa presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento di integrazione salariale.
Viene, inoltre, confermato che, per poter qualificare un cantiere come unità produttiva, è necessario che lo stesso abbia una durata minima pari a 30 giorni.